Cassazione Civile, Ordinanza n. 03698/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico del 1993 per la realizzazione di opere di costruzione e consolidamento di un'area destinata a centro intermodale. Nel corso dell'esecuzione insorsero contestazioni su una sorpresa geologica, smottamenti del terreno e maggiori oneri di esecuzione. L'impresa avviò arbitrato chiedendo, tra l'altro, la risoluzione del contratto e il pagamento di somme per riserve, lavori extra e altre poste economiche; il Comune resistette e successivamente dispose la risoluzione in danno. Il lodo arbitrale riconobbe un equo compenso e condannò il Comune a pagamenti rilevanti. La vicenda fu impugnata, cassata con rinvio in parte dalla Cassazione nel 2016, e il giudice di rinvio riconobbe solo parzialmente le domande economiche dell'impresa, dichiarando la nullità del lodo nella parte relativa alla risoluzione per mutuo consenso e quantificando diverse somme per lavori extra, materiali e interessi. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con diciassette motivi, lamentando soprattutto: che in caso di risoluzione per inadempimento/autotutela sarebbero dovuti solo i lavori regolarmente eseguiti e quelli attestati dal direttore dei lavori; che la Corte di rinvio avrebbe illegittimamente riesaminato domande precluse o coperte da giudicato; che vi sarebbe stata errata applicazione delle regole sull'arbitrato amministrato, del contraddittorio e delle preclusioni processuali; che alcune poste erano state riconosciute senza prova o con motivazione apparente; e che gli interessi e le spese erano stati liquidati erroneamente. La società resistente ha proposto a sua volta ricorso incidentale, sostenendo che la caducazione della sola statuizione sulla risoluzione per mutuo consenso dovesse travolgere l'intero lodo, che non fosse stata esaminata la domanda di eccessiva onerosità sopravvenuta, che il provvedimento comunale di risoluzione in danno andasse disapplicato/sindacato e che il giudicato non escludesse ogni profilo di responsabilità del Comune.
La decisione
La Corte ha accolto solo il diciassettesimo motivo del ricorso principale, relativo alla mancata pronuncia sulla richiesta di restituzione delle somme versate dal Comune alla Camera arbitrale per la parte eccedente la compensazione delle spese. Su questo punto ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, condannando la società resistente a restituire al Comune la differenza tra quanto effettivamente pagato dal Comune per le spese arbitrali e quanto dovuto in base alla compensazione disposta, cioè un sesto del totale delle spese complessive. Tutti gli altri motivi del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili o rigettati. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente incidentale, di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
è stato ritenuto applicabile per scrutinare l'impugnazione del lodo e per qualificare il rinvio della clausola compromissoria come fisso, quindi insensibile alle successive modifiche normative richiamate dal giudice di rinvio.
consente, una volta cassata la sentenza sul punto e non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, di decidere direttamente nel merito sulla domanda di restituzione delle spese arbitrali.
la ricostruzione dei fatti di causa da parte dei ricorsi era lacunosa, ma non al punto da determinare inammissibilità perché la Corte è riuscita comunque a comprendere la vicenda.
richiamato come base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte ha spesso rilevato che le censure in realtà miravano a una nuova valutazione del merito o erano formulate fuori fuoco.
l'omessa pronuncia è esclusa quando la Corte di merito abbia comunque esaminato la questione o quando la censura si rivolga a un tema travolto dalla cassazione precedente e riesaminato ex novo nel giudizio di rinvio.
la violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia esplicitamente disatteso la regola di giudizio; non quando si contesti la valutazione delle prove.
non è violato per il solo fatto che il giudice attribuisca maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; la doglianza non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 118 d.P.R. 554/1999
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non utile a fondare l'esclusione delle domande accolte in sede rescissoria.
art. 119 d.P.R. 554/1999
la norma attribuisce al direttore dei lavori il compito di stimare i lavori regolarmente eseguiti, ma non il potere di decidere in modo insindacabile le spettanze dell'appaltatore.
richiamato in relazione agli interessi, ma la Corte ha ritenuto corretta la regolazione delle partite creditorie e il computo degli interessi sulle somme dovute con detrazione dei pagamenti già eseguiti.
invocato contro il riconoscimento degli interessi anatocistici, ma ritenuto non fondare nel caso di specie l'inammissibilità o l'illegittimità della decisione impugnata.
invocato nel ricorso incidentale, ma ritenuto non idoneo a far discendere il rigetto automatico delle pretese dell'impresa dalla sola risoluzione in danno disposta dal Comune.
art. 141, comma 9, d.lgs. 163/2006
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non applicabile ratione temporis e comunque non idoneo a impedire la liquidazione delle pretese dell'appaltatore accertate in sede rescissoria.
la precedente decisione rescindente aveva escluso l'equo compenso collegato alla risoluzione per inadempimento dell'appaltatore; nel giudizio rescissorio, però, le somme riconosciute riguardavano altre poste, quali le riserve d'appalto e i lavori eseguiti.
richiamato in tema di post-numerazione, ma escluso come ostacolo alla liquidazione delle somme poiché al momento decisivo il collaudo era già intervenuto.
non si applica automaticamente all'arbitrato amministrato richiamato nella controversia; nel procedimento arbitrale, in mancanza di vincolo alle norme del rito ordinario, sono ammissibili modifiche e integrazioni delle domande nel rispetto del contraddittorio.
art. 240 d.lgs. 163/2006
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente o comunque non ostativo alla trattazione delle domande nel procedimento arbitrale e nel giudizio rescissorio.
art. 241 d.lgs. 163/2006
richiamato in relazione alla disciplina dell'arbitrato dei lavori pubblici; la Corte ne evidenzia la sostanziale sostituzione della disciplina previgente e l'applicabilità della normativa transitoria solo nei limiti previsti.
art. 253, comma 34, d.lgs. 163/2006
la disciplina transitoria ha carattere limitato; per gli arbitrati relativi ad appalti non ricadenti nel d.P.R. n. 1063/1962 si applicano immediatamente le nuove disposizioni inderogabili.
la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice ripartisca erroneamente l'onere tra le parti; non quando si contesti la valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica.
richiamato in relazione al giudicato, ma la Corte ha distinto tra le statuizioni passate in giudicato e quelle caducate o riesaminate nel giudizio rescissorio.
art. 340 legge n. 2248/1865 all. F
richiamato come principio della rescissione in danno nei lavori pubblici: in tali casi l'appaltatore ha diritto solo al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente.
art. 4 legge n. 2248/1865 all. E
richiamato per sostenere il divieto di disapplicazione dell'atto amministrativo, ma la Corte ha precisato che il provvedimento di autotutela non era comunque vincolante e non è stato disapplicato in senso stretto.
richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nel caso concreto.
richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nel caso concreto.
richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nel caso concreto.
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la caducazione dell'intero lodo, ma la Corte ha escluso che la sola nullità della statuizione sulla risoluzione per mutuo consenso travolgesse l'intera decisione arbitrale.
richiamato come disciplina dell'appalto pubblico e delle riserve, ma non ritenuto idoneo a impedire il riconoscimento delle poste accertate in sede rescissoria.
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente rispetto alle questioni decise.
richiamato in tema di arbitrato amministrato dei lavori pubblici, per la devoluzione della controversia al collegio arbitrale.
la compensazione delle spese processuali ha comportato, per la parte delle spese arbitrali effettivamente sopportate dal Comune oltre la quota dovuta, il diritto alla restituzione dell'eccedenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto pubblico, la stima dei lavori regolarmente eseguiti compiuta dal direttore dei lavori non è una determinazione insindacabile: l'appaltatore può contestarla e il giudice ordinario può verificarne la correttezza.
- Il provvedimento di rescissione o risoluzione in danno adottato dalla stazione appaltante, pur se formalmente amministrativo, incide su posizioni di diritto soggettivo e non esclude la cognizione del giudice ordinario sulle controversie relative ai diritti e obblighi contrattuali.
- La declaratoria di nullità o caducazione di una sola statuizione del lodo non travolge automaticamente l'intero lodo quando le restanti decisioni hanno autonoma base e non sono inscindibilmente collegate alla parte annullata.
- Nel giudizio di rinvio o rescissorio la pronuncia deve rispettare il giudicato formatosi sulle questioni già definite; tuttavia è possibile riesaminare le domande diverse o le poste economiche non coperte dal giudicato o caducate dalla precedente cassazione.
- Nell'arbitrato rituale, se le parti non hanno vincolato gli arbitri all'osservanza delle preclusioni del rito ordinario, le domande possono essere modificate o integrate nel corso del procedimento, purché sia salvaguardato il contraddittorio e non si determini una concreta lesione del diritto di difesa.
- Il vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove: esso ricorre solo se il giudice abbia applicato un criterio legale di giudizio errato o abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti.
- La motivazione per relationem alla consulenza tecnica d'ufficio è sufficiente quando il giudice faccia propri, in modo comprensibile, i risultati dell'elaborato e non siano state formulate critiche specifiche e circostanziate tali da richiedere un'analitica confutazione.
- In materia di interessi sulle somme dovute in appalto, il giudice può riconoscere gli interessi e al contempo detrarre i pagamenti già eseguiti, con decorrenza riferita ai singoli esborsi e senza duplicazioni sul medesimo credito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03653/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03661/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03671/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03674/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03675/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03678/2024 del 09/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →