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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30768/2025 del 22/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

I privati avevano chiesto un contributo provinciale per interventi edilizi e di miglioramento energetico sull'abitazione principale. L'amministrazione lo aveva inizialmente concesso, salvo poi revocarlo e chiedere la restituzione delle somme già percepite, ritenendo che ai fini del requisito reddituale/IMUP previsto dalla disciplina provinciale dovessero essere conteggiati anche altri cespiti immobiliari in loro proprietà e che la dichiarazione resa in domanda fosse quindi non corretta. I beneficiari avevano impugnato la revoca, sostenendo di aver comunque rispettato i presupposti di legge perché uno degli immobili contestati avrebbe dovuto essere considerato unitariamente con l'abitazione principale e, in cassazione, hanno dedotto motivi attinenti alla giurisdizione contro la sentenza del Consiglio di Stato. In particolare hanno denunciato: 1) eccesso di potere giurisdizionale per avere il Consiglio di Stato interpretato l'art. 21-nonies l. 241/1990 nel senso di consentire la revoca oltre il termine di diciotto mesi anche quando non vi fosse stata una falsa attestazione penalmente accertata con sentenza passata in giudicato, ma una condotta dolosa equiparata a mala fede; 2) eccesso di potere giurisdizionale per avere la decisione d'appello contrastato il giudicato penale assolutorio intervenuto in favore dei ricorrenti per il reato di falso.

La decisione

La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come motivi inerenti alla giurisdizione, in realtà investissero soltanto l'interpretazione data dal Consiglio di Stato all'art. 21-nonies l. 241/1990 e la ricostruzione del fatto, cioè profili interni alla giurisdizione amministrativa e non un vero sconfinamento nei limiti esterni del potere giurisdizionale. Il giudice amministrativo aveva infatti applicato la norma esistente, interpretandola anche alla luce della giurisprudenza, senza creare una norma nuova né negare in astratto tutela alla situazione soggettiva dedotta. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento delle ulteriori somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    comma 1; comma 2; comma 2-bis

    Il Consiglio di Stato aveva interpretato la disciplina della revoca/annullamento d'ufficio nel senso che il superamento del termine di diciotto mesi può operare anche quando il vizio del provvedimento ampliativo derivi da una condotta dolosa del privato idonea a ingannare l'amministrazione, sebbene non sia intervenuta una condanna penale irrevocabile; la Cassazione ha ritenuto che tale operazione resti un'attività interpretativa interna, non un eccesso di giurisdizione.

  • art. 111 Cost.

    Il controllo della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione e non si estende agli errori di interpretazione o applicazione della legge.

  • art. 362 c.p.c.

    Consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti solo per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamati per la definizione accelerata e la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 110 c.p.a.

    Richiamato come parametro del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione avverso le decisioni del giudice amministrativo.

  • L. 124/2015

    Richiamata dai ricorrenti come novella chiarificatrice dell'art. 21-nonies; la Corte non ha accolto la tesi che imponesse una diversa lettura idonea a integrare un eccesso di giurisdizione.

  • L. prov. n. 9/2013

    Norma provinciale che disciplinava i contributi edilizi e il requisito legato al valore IMUP complessivo del 2012.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo quando la censura investa i limiti esterni della giurisdizione; non è sufficiente dedurre un'erronea interpretazione della norma o una valutazione del fatto ritenuta erronea.
  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale il caso in cui il giudice speciale interpreti estensivamente o sistematicamente una disposizione di legge, anche se tale interpretazione sia contestata come errata o molto spinta: si tratta di eventuale errore di diritto, non di creazione giurisprudenziale di una norma inesistente.
  • La revoca o l'annullamento d'ufficio di un provvedimento ampliativo, quando la disciplina applicabile collega la decorrenza del termine ragionevole alla conoscenza effettiva del vizio da parte dell'amministrazione, resta compatibile con una lettura che valorizzi la condotta dolosa del privato che abbia indotto in errore l'ente.
  • Il giudicato penale assolutorio non determina, di per sé, un vizio di giurisdizione della sentenza amministrativa che abbia valorizzato la condotta dolosa del privato ai fini dell'applicazione della disciplina amministrativa, se il giudice amministrativo si è limitato a interpretare la norma applicabile alla fattispecie.
  • Quando il ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato è dichiarato inammissibile per difetto di motivi inerenti alla giurisdizione, la Corte può applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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