Cassazione Civile, Ordinanza n. 30753/2025 del 22/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la rinuncia sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Poiché il fallimento intimato non si era costituito, non è stata pronunciata alcuna condanna alle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia giungeva in Cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Brescia. Nel giudizio di legittimità erano proposti un ricorso principale da una persona fisica, in proprio, e un ricorso incidentale da una società in liquidazione. Tuttavia, nel corso del procedimento entrambe le parti ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi. Il fallimento intimato non si è costituito. Il provvedimento della Corte si limita a prendere atto della rinuncia e a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione, senza esaminare il merito delle censure.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; in assenza di costituzione dell'intimato, non si pronuncia condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove intervenuta da parte del ricorrente principale e/o incidentale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di pronuncia sul merito.
- Se la parte intimata non si costituisce nel giudizio di cassazione, non segue la regolazione delle spese nei suoi confronti in conseguenza dell'estinzione per rinuncia.
- Quando tutte le impugnazioni proposte nel giudizio di cassazione vengono rinunciate, la Corte prende atto della rinuncia e chiude il processo senza decidere sulle doglianze originarie.
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