Cassazione Civile, Ordinanza n. 30756/2025 del 22/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due società avevano agito contro una banca per la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate in conto corrente, deducendo la nullità delle clausole relative a interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale. La banca aveva proposto domanda riconvenzionale per il saldo passivo. Durante il giudizio la banca era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e nel corso del primo grado era intervenuto il soggetto successore/mandatario per la gestione del credito. Le attrici avevano chiesto l'estinzione del giudizio sostenendo che la procedura liquidatoria avesse determinato l'interruzione del processo e che non vi fosse stata valida riassunzione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione hanno denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 305 e 307 c.p.c., in relazione agli artt. 43 e 200 l. fall., assumendo che la Corte d'appello avesse errato nel negare l'applicabilità dell'interruzione automatica alla l.c.a. e nel ritenere non operante l'art. 43 l. fall.; hanno inoltre sostenuto che la costituzione del successore della banca fosse irrilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura, ma ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, quarto comma, c.p.c.: ai fini dell'estinzione del processo non basta l'apertura della procedura liquidatoria, occorrendo anche la dichiarazione dell'evento interruttivo e il provvedimento del giudice che dichiari l'interruzione, dal quale decorre il termine per la riassunzione o prosecuzione. Nel caso concreto il ricorso era privo di specificità perché non indicava il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'interruzione; in mancanza di tale presupposto non poteva decorrere il termine di legge per riassumere. Conseguentemente la decisione di merito è stata confermata, con condanna delle ricorrenti alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'estinzione per mancata riassunzione presuppone che sia già stato emesso un provvedimento che dichiari l'interruzione del processo; solo da quel momento decorre il termine per riassumere o proseguire il giudizio.
È richiamato per affermare che l'estinzione del processo per mancata riassunzione postula il rispetto della sequenza interruzione-provvedimento giudiziale-riassunzione entro il termine.
Per l'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria l'evento interruttivo opera automaticamente, ma resta necessario il provvedimento giudiziale che lo dichiari per far decorrere il termine di riassunzione.
È richiamato in relazione alla liquidazione coatta amministrativa; la Corte corregge la motivazione della decisione impugnata, ma conferma l'esito perché comunque mancava il presupposto processuale del provvedimento dichiarativo dell'interruzione.
Viene menzionato il successore a titolo particolare nel corso del processo, la cui costituzione è ritenuta irrilevante rispetto alla censura proposta.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
Consente alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'estinzione del processo per mancata riassunzione dopo un evento interruttivo richiede non solo il verificarsi dell'evento, ma anche la sua dichiarazione nel processo da parte del difensore della parte colpita e il conseguente provvedimento del giudice che dichiari l'interruzione.
- Nel caso di apertura di una procedura concorsuale liquidatoria, l'interruzione può operare automaticamente, ma il termine per riassumere o proseguire decorre comunque dal provvedimento giudiziale dichiarativo dell'interruzione e dalla sua conoscenza alle parti.
- In difetto di specifica allegazione e indicazione del provvedimento di interruzione, la censura relativa alla mancata riassunzione è priva del necessario requisito di specificità e non può portare alla declaratoria di estinzione.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.
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