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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30754/2025 del 22/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso a favore del creditore in relazione a un credito derivante dall’inadempimento di un accordo di ristrutturazione e dalle obbligazioni di garanzia assunte da una società poi ammessa a concordato preventivo. La società ingiunta ha proposto opposizione, ma l’atto è stato notificato a un soggetto diverso dal creditore effettivo indicato nel monitorio. Il Tribunale ha dichiarato improcedibile l’opposizione per tale vizio. La Corte d’appello ha invece ritenuto che la costituzione in giudizio del creditore opposto sanasse il vizio dell’opposizione, revocando poi il decreto ingiuntivo perché, essendo intervenuto il fallimento dell’opponente, il credito avrebbe dovuto essere fatto valere esclusivamente nel concorso mediante domanda di ammissione al passivo. Il ricorso per cassazione censura, con un primo motivo, la ritenuta sanatoria del vizio di vocatio in ius/erronea evocazione del convenuto, sostenendo che si trattasse di notifica indirizzata a soggetto diverso dal destinatario, e quindi di nullità non sanabile per mera costituzione. Con un secondo motivo contesta l’affermazione secondo cui il fallito conserverebbe legittimazione processuale a riassumere il giudizio, pur dovendosi poi dichiarare l’improcedibilità della domanda ordinaria dopo il fallimento, anche in relazione alla condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulla sanatoria della nullità della citazione in opposizione per effetto della costituzione del legittimato passivo dell’azione monitoria, e non su un vizio della notificazione in sé. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto, il giudizio ordinario diviene improcedibile e le pretese creditorie, anche se già azionate in via monitoria, devono essere fatte valere nel procedimento concorsuale tramite ammissione al passivo. È stata inoltre disposta la statuizione sul raddoppio del contributo unificato e non sono state liquidate spese per la mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze in cassazione sono state scrutinata come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha però rilevato che la censura sul primo motivo riguardava atti processuali e non fatti storici, quindi non era veicolabile tramite il vizio di omesso esame.

  • art. 645 c.p.c.

    È la norma sull’opposizione a decreto ingiuntivo richiamata per contestare l’erronea evocazione in giudizio del destinatario dell’opposizione e la sanatoria del vizio per effetto della costituzione del creditore opposto.

  • art. 638 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 645 c.p.c. come parametro della disciplina del procedimento monitorio e dell’opposizione.

  • art. 305 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla prosecuzione o riassunzione del processo dopo l’evento interruttivo costituito dal fallimento.

  • art. 653 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione agli effetti del giudizio di opposizione e alla sorte del decreto ingiuntivo dopo il fallimento del debitore.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per l’intervento in giudizio del successore a titolo particolare del creditore.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’integrazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la costituzione in giudizio del creditore effettivamente legittimato passivo può sanare la nullità dell’atto introduttivo che abbia erroneamente evocato un soggetto diverso, purché la parte sostanzialmente destinataria dell’opposizione abbia comunque partecipato al processo.
  • La censura di omesso esame di fatto decisivo non è utilizzabile per contestare la valutazione di atti del processo; essa presuppone l’omissione di un fatto storico, non di documenti o atti processuali.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • Dopo la dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto, le pretese creditorie già azionate in via monitoria o ordinaria devono essere fatte valere nel concorso mediante domanda di ammissione al passivo, e il giudizio ordinario diviene improcedibile.
  • La prosecuzione o riassunzione del giudizio da parte del fallito non può elidere la regola dell’assoggettamento del credito al rito concorsuale, quando l’accertamento del credito è ormai devoluto alla verifica dello stato passivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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