Cassazione Civile, Ordinanza n. 30758/2025 del 22/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito bancario derivante da scoperto di conto corrente e dalla successiva domanda riconvenzionale del fallimento per la restituzione di somme che la società poi fallita assumeva di avere indebitamente versato alla banca originaria in ragione dell’applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di tassi uso piazza. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo e accolto la riconvenzionale; la corte d’appello, invece, ha escluso la legittimazione passiva della banca cessionaria sul rilievo che la cessione in blocco del 2001, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, riguardasse solo crediti in sofferenza e non comportasse successione nei contratti di conto corrente, con conseguente impossibilità per il debitore ceduto di far valere contro il cessionario pretese restitutorie nascenti dal rapporto originario. Con il ricorso per cassazione il fallimento ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 1264 e 1406 c.c., degli artt. 1-4 l. 130/1999 e dell’art. 58 TUB, sostenendo che la cessione ex art. 58 TUB trasferisse anche diritti, posizioni contrattuali, garanzie, privilegi e azioni inerenti ai crediti, con conseguente responsabilità del cessionario anche per le obbligazioni sorte dal conto corrente; dall’altro, violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per erronea interpretazione dell’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che espressamente ricomprendeva tra gli oggetti ceduti diritti e posizioni contrattuali inerenti ai crediti ceduti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha affermato che, nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB non effettuate nell’ambito di cartolarizzazione ex l. 130/1999, il debitore ceduto, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione, può far valere nei confronti della banca cessionaria le azioni restitutorie fondate sul rapporto di conto corrente originario, inclusa quella per indebita applicazione di anatocismo e tassi uso piazza. La legittimazione passiva, dunque, spetta alla cessionaria e non al cedente, essendo irrilevante la distinzione operata dalla corte territoriale tra crediti e rapporti contrattuali ai fini della pretesa restitutoria azionata dal debitore ceduto.
Norme richiamate
la cessione in blocco di beni o rapporti giuridici bancari pubblicata in Gazzetta Ufficiale produce gli effetti della cessione ex art. 1264 c.c.; decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione, il cessionario risponde in via esclusiva verso i creditori ceduti anche per le obbligazioni oggetto di cessione.
la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale produce gli effetti della notifica al debitore ceduto.
richiamato dal ricorrente per sostenere il trasferimento delle posizioni contrattuali, ma la Corte valorizza soprattutto la disciplina speciale dell’art. 58 TUB.
non è la disciplina applicabile al caso, perché riguarda operazioni di cartolarizzazione di crediti pecuniari e non comporta l’estensione del comma 5 dell’art. 58 TUB; non è quindi idonea a escludere la legittimazione passiva del cessionario nella fattispecie decisa.
richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio in relazione alla lettura dell’estratto di cessione pubblicato.
richiamato per censurare la valutazione dell’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nelle cessioni bancarie in blocco ex art. 58 TUB, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, il debitore ceduto conserva per tre mesi la possibilità di rivolgersi al cedente o al cessionario; decorso tale termine, il cessionario assume in via esclusiva la posizione passiva verso il debitore ceduto.
- Quando il credito azionato dal cessionario deriva da un rapporto di conto corrente, il correntista può opporre al cessionario anche le pretese restitutorie e le eccezioni nascenti dal rapporto originario, incluse quelle relative ad addebiti per anatocismo e tassi illegittimi, se il rapporto è compreso nella cessione.
- La disciplina speciale dell’art. 58 TUB deroga alla regola generale sulla cessione del credito e prevale, per specialità, anche rispetto ai diversi orientamenti formatisi in tema di cartolarizzazione ex l. 130/1999, che non sono automaticamente estensibili alle cessioni bancarie ordinarie.
- Ai fini della legittimazione passiva nelle azioni restitutorie collegate a un rapporto bancario ceduto, ciò che rileva è la natura della cessione e l’ambito oggettivo del trasferimento, non la mera distinzione formale tra credito e rapporto, ove la disciplina speciale imponga il subentro del cessionario nelle passività verso il debitore ceduto.
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