Cassazione Civile, Ordinanza n. 30755/2025 del 22/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garante)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta della banca per il recupero dello scoperto di conto corrente maturato in relazione a un rapporto intestato a una società debitrice principale, con ingiunzione anche nei confronti di alcuni garanti, tra cui una fideiussore. In opposizione, il tribunale aveva revocato il decreto e poi condannato in solido i garanti al pagamento, mentre la corte d'appello, accogliendo l'impugnazione dei garanti, aveva revocato il decreto e rigettato le domande della banca nei loro confronti. La cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, ha denunciato violazione delle norme su interruzione e riassunzione del processo e sulla formazione del giudicato, sostenendo che il giudizio d'appello non fosse validamente proseguito nei confronti dei soggetti falliti e che si fosse formato giudicato nei loro confronti; secondo, ha dedotto violazione delle norme sulla rimessione in termini e sui termini per le memorie istruttorie, assumendo che la corte d'appello non potesse censurare l'ordinanza del tribunale che, a seguito del malfunzionamento del deposito telematico, aveva rimesso in termini la banca e concesso nuovi termini istruttori, mentre invece la rimessione avrebbe dovuto operare solo mediante ammissione della memoria tardivamente depositata, senza riaprire integralmente i termini per il deposito di ulteriori documenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in un processo interrotto unitariamente per il fallimento di alcuni appellanti in una situazione di cause scindibili cumulate soggettivamente, la riassunzione compiuta da una delle parti non colpite dall'evento interruttivo riattiva l'unico processo anche nei confronti degli altri appellanti, senza estinzione parziale e senza formazione di giudicato nei confronti dei soggetti falliti. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il giudice d'appello può sindacare le modalità concrete con cui il primo giudice ha disposto la rimessione in termini: accertato il tardivo deposito della memoria per causa non imputabile, il rimedio corretto consiste nell'ammettere la memoria tardiva così com'è, non nel concedere un nuovo termine che comporti una non consentita regressione del processo e la riapertura dei termini per il deposito di nuovi documenti. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle norme su interruzione e riassunzione per sostenere la disciplina del cumulo di cause scindibili e degli effetti processuali tra più parti.
La riassunzione del processo interrotto è stata ritenuta validamente effettuata da una delle parti non colpite dall'evento interruttivo, con effetti sull'intero processo unitario.
Nel caso di interruzione dell'intero processo in presenza di cause scindibili, la riassunzione tempestiva impedisce l'estinzione parziale del processo nei confronti delle altre parti.
Norma evocata nel motivo, ma non decisiva nella soluzione della controversia così come decisa dalla Corte.
La dichiarazione di fallimento di alcuni appellanti ha determinato l'interruzione dell'intero processo, poi riassunto dalla parte non colpita dall'evento.
La rimessione in termini opera per il compimento dell'atto precluso da causa non imputabile, ma non giustifica la riapertura indiscriminata dei termini processuali.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Il giudice deve ammettere la memoria tardiva nei limiti del suo contenuto originario; non è corretto concedere un nuovo termine che consenta un'inammissibile regressione del processo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rimessione in termini, ma la Corte ha escluso che ciò comporti automaticamente una nuova scansione completa dei termini istruttori.
Invocato nel motivo per sostenere un vizio di ultrapetizione, ma la Corte ha ritenuto legittimo il sindacato del giudice d'appello sull'erronea regolazione dei termini operata dal primo giudice.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza assumere rilievo autonomo nella decisione finale.
Indicato per la trattazione camerale e per la memoria depositata dalla resistente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il giudice dichiara interrotto unitariamente un processo nel quale siano cumulate cause scindibili, la riassunzione tempestiva effettuata da una delle parti legittimate riattiva il processo anche nei confronti delle altre parti, impedendo l'estinzione parziale e la formazione del giudicato per inerzia delle parti non riassumenti.
- La rimessione in termini per causa non imputabile deve essere attuata in modo coerente con l'atto effettivamente tardivo: se la parte ha depositato tardivamente una memoria istruttoria, il rimedio consiste nell'ammettere quella memoria, non nel concedere un nuovo termine generale che riapra la sequenza delle preclusioni e consenta nuovi depositi non contenuti nell'atto originario.
- In appello il giudice può controllare la correttezza delle modalità con cui il primo giudice ha applicato la rimessione in termini e correggere una regolazione dei termini che determini una regressione non consentita del processo.
- Nel processo civile, il vizio relativo alla gestione delle preclusioni istruttorie non si risolve automaticamente in ultrapetizione se il giudice del gravame si limita a verificare la legittimità processuale del provvedimento del primo giudice rispetto all'eccezione ritualmente proposta.
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