Cassazione Civile, Ordinanza n. 30759/2025 del 22/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita immobiliare stipulata in periodo sospetto, successivamente dichiarata inefficace nei confronti della massa fallimentare con sentenza passata in giudicato. Il fallimento ha poi agito separatamente per ottenere dalla società subentrata all'acquirente la restituzione dei frutti civili dell'immobile, individuati nei canoni di locazione percepiti nel periodo intercorrente dalla domanda revocatoria sino alla riconsegna del bene. La corte d'appello ha accolto in parte la domanda, riconoscendo il diritto del fallimento ai frutti civili con decorrenza dalla domanda di revoca e liquidando la somma dovuta, senza operare le decurtazioni richieste dalla convenuta per spese varie. La banca ricorrente ha impugnato la decisione con cinque motivi: 1) ha contestato che la revocatoria fallimentare produca effetti restitutori e quindi l'obbligo di restituire i frutti civili; 2) ha dedotto nullità della sentenza per contraddittorietà e ultrapetizione, sostenendo che la condanna ai canoni fosse stata pronunciata oltre i limiti della domanda; 3) in subordine, ha denunciato errata applicazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il diritto ai frutti fosse prescritto o comunque non validamente interrotto; 4) ha lamentato l'erroneo rigetto dell'eccezione di compensazione con il credito da prezzo insinuato al passivo; 5) ha censurato il mancato abbattimento della somma per spese sostenute sulla cosa, sostenendo che tali costi fossero stati provati o comunque liquidabili equitativamente/mediante CTU. Il fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale tardivo, rimasto inefficace per l'inammissibilità del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili perché, sul punto centrale, la sentenza impugnata si è conformata al principio secondo cui la revocatoria fallimentare, pur non trasferendo la proprietà alla massa, determina un effetto recuperatorio e restitutorio che consente al fallimento di pretendere anche i frutti civili del bene revocato, con decorrenza dalla domanda giudiziale. Ha inoltre osservato che il motivo sulla prescrizione non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza, che aveva individuato il dies a quo nel passaggio in giudicato della revoca e aveva ritenuto tempestiva l'azione per i frutti. Anche l'eccezione di compensazione è stata ritenuta inammissibile/infondata, poiché il credito del fallimento per i frutti nasce con la sentenza di revoca e non è reciproco rispetto al credito concorsuale da prezzo. Infine, il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché in realtà mirava a rivalutare il merito probatorio e perché la liquidazione equitativa non può supplire alla mancata prova dell'entità delle spese dedotte. Conseguentemente, essendo inammissibile il ricorso principale, è stata dichiarata l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo del fallimento e la ricorrente principale è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La revocatoria fallimentare è qualificata come azione costitutiva con effetto recuperatorio: rende inefficace l'atto rispetto alla massa e consente la restituzione del bene e dei frutti alla funzione di garanzia patrimoniale dei creditori.
La compensazione è esclusa quando il credito della massa per la restituzione dei frutti nasce solo con la sentenza di revoca e quindi manca la reciprocità con il credito concorsuale del terzo acquirente verso il fallito.
Gli atti di costituzione in mora non richiedono, in questo contesto, una specifica autorizzazione del giudice delegato, non rientrando tra gli atti per i quali la legge la prevede espressamente.
Richiamato per affermare che la revoca fallimentare riporta il bene o la somma alla garanzia patrimoniale generale a tutela dei creditori.
Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione dei frutti decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nel passaggio in giudicato della sentenza di revoca.
È escluso che un semplice atto di costituzione in mora possa interrompere la prescrizione di un diritto che deriva dall'esercizio di un diritto potestativo connesso alla revocatoria.
È indicato come termine ordinario di prescrizione del diritto alla restituzione dei frutti, in assenza di una disposizione speciale più breve.
La tesi della parte ricorrente che invocava il termine quinquennale viene respinta perché la corte ritiene applicabile il termine ordinario decennale.
I frutti civili, oltre a quelli naturali, sono ricompresi tra gli effetti restitutori dovuti alla massa a seguito dell'accoglimento della revocatoria.
Richiamato dalla corte d'appello per spiegare la confusione tra qualità di creditore e debitore in seguito a fusione/incorporazione, con estinzione dell'obbligazione di pagamento dei canoni.
La censura relativa all'onere della prova è inammissibile perché mira a contestare la valutazione delle prove e non l'errata distribuzione dell'onere probatorio.
Non è violato quando il giudice si limita a valutare le prove dedotte dalle parti; la censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti.
La diversa valutazione dell'attendibilità e del peso delle prove non integra di per sé vizio di legittimità.
La liquidazione equitativa riguarda la quantificazione del danno/misura monetaria, non può supplire all'assenza di prova delle poste di spesa che la parte intenda sottrarre alla restituzione.
Richiamato insieme all'art. 1226 c.c. per delimitare l'ambito della liquidazione equitativa del danno.
Invocato dalla ricorrente per dedurre nullità della sentenza, ma la Corte non ravvisa il vizio denunciato.
Invocato per ultrapetizione, ma la censura è respinta perché la condanna ai frutti è ritenuta conseguenza della domanda revocatoria e della sua pronuncia costitutiva.
Richiamato nel motivo di nullità per presunta carenza di motivazione; la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
Utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
Utilizzato per denunciare nullità della sentenza.
Richiamato dalla Corte per evidenziare che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito probatorio, estranea al giudizio di legittimità.
L'inammissibilità del ricorso principale determina l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo.
Richiamato per qualificare il ricorso incidentale come tardivo perché proposto oltre il termine semestrale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale base dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'accoglimento della revocatoria fallimentare non produce solo l'inefficacia relativa dell'atto verso la massa, ma anche un effetto recuperatorio che consente alla curatela di ottenere il bene e i frutti civili maturati dopo la domanda di revoca.
- I frutti civili del bene oggetto di revocatoria sono dovuti alla massa dal momento della domanda giudiziale di revoca, perché la sentenza costitutiva retroagisce a tale momento quanto agli effetti restitutori.
- Il diritto della massa alla restituzione dei frutti, pur nascendo con la sentenza di revoca, può essere esercitato in separato giudizio; la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva che rende azionabile il credito.
- In sede di legittimità, è inammissibile la censura che, sotto il nome di violazione degli artt. 2697, 115 o 116 c.p.c., miri in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La compensazione fallimentare richiede la reciproca esistenza dei debiti tra le stesse parti; non è configurabile quando il credito della massa nasce solo per effetto della sentenza di revoca e il controcredito del terzo resta concorsuale.
- La liquidazione equitativa può colmare l'incertezza quantitativa di un danno o di una posta restitutoria, ma non può sostituire la prova dell'esistenza e dell'entità delle spese che la parte intenda portare in detrazione.
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