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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28983/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005. La società contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto dinanzi ai giudici tributari di merito per asserita violazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, sul presupposto che l’avviso fosse stato notificato prima del decorso di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica e che non fosse stato consegnato un processo verbale di constatazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 12 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che il termine dilatorio di sessanta giorni decorre non dal verbale di chiusura delle operazioni in senso formale, ma dall’accesso presso i locali del contribuente o, comunque, da ogni verbale che concluda accesso, verifica o ispezione, anche se meramente istruttorio e descrittivo. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e dalla loro denominazione formale. Nel caso concreto, ha ritenuto erronea la decisione della CTR che aveva escluso la decorrenza del termine da un verbale di consegna documenti redatto all’inizio della verifica, qualificandolo come insufficiente a far decorrere il termine. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    viene richiamato come norma processuale per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    il termine dilatorio di sessanta giorni decorre da qualsiasi verbale che concluda accesso, verifica o ispezione, anche se meramente istruttorio e descrittivo, non essendo decisiva la denominazione formale del verbale.

  • art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come norma sostanziale/processuale in materia di accessi e verifiche ai fini IVA.

  • art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma sostanziale/processuale in materia di accessi e verifiche ai fini delle imposte dirette.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente decorre da qualsiasi verbale che segni la conclusione delle operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dalla sua intestazione o dal suo contenuto formale.
  • Ai fini del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, non rileva soltanto il verbale espressamente qualificato come processo verbale di constatazione: può assumere rilievo anche un verbale meramente istruttorio o descrittivo, purché concluda l’attività ispettiva.
  • La violazione del termine di sessanta giorni non può essere affermata se il giudice di merito individua in modo errato il dies a quo, trascurando che esso può coincidere con il verbale iniziale di chiusura delle operazioni ispettive o con altro atto equivalente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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