Cassazione Civile, Ordinanza n. 33536/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2007, notificato nel 2013, con cui l’Ufficio recuperava detrazioni ritenute indebite per acquisti di pallets fatturati da una società considerata "cartiera" e quindi in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti. La contribuente impugnava l’atto contestando, tra l’altro, la configurabilità del reato tributario richiamato dall’Ufficio e l’inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento; nel merito sosteneva la propria buona fede e la regolarità della detrazione. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo tardivo l’accertamento per mancata prova in concreto del reato e, inoltre, insussistente la frode. In appello l’Agenzia deduceva extrapetizione, erronea valutazione probatoria e correttezza del raddoppio dei termini. La CTR rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado e affermando, da un lato, che il Fisco non aveva dimostrato il coinvolgimento dell’acquirente nelle operazioni soggettivamente inesistenti e, dall’altro, che i pagamenti erano tracciati e la contribuente aveva agito in buona fede. In Cassazione l’Agenzia proponeva tre motivi: vizio di motivazione, violazione delle norme sulle presunzioni e violazione delle norme IVA sulla detrazione, sostenendo che gli elementi valorizzati dalla CTR non bastassero a provare l’effettività delle operazioni né la buona fede del cessionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che la CTR aveva sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva ritenuto tardivo l’accertamento per inapplicabilità del raddoppio dei termini; tale statuizione, costituendo una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere l’accoglimento originario della domanda della contribuente, non era stata specificamente censurata con motivo ex art. 112 c.p.c. in sede di legittimità. Si è quindi formato giudicato interno su quel capo. Poiché i motivi di ricorso investivano solo il merito della ripresa fiscale e non aggredivano la ratio formale assorbente sulla decadenza dell’ufficio, essi non potevano condurre alla cassazione della sentenza. L’Agenzia delle entrate è stata condannata anche al pagamento delle spese di lite in favore della contribuente.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
La censura di motivazione apparente o inesistente è prospettata come vizio della sentenza tributaria, ma la Corte non la accoglie perché assorbita dalla preclusione derivante dal giudicato interno sul capo della tardività dell’accertamento.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’uso delle presunzioni; la Corte non entra nel merito perché i motivi sono inammissibili per mancata impugnazione della ratio assorbente.
Richiamato dal ricorrente in relazione al valore probatorio degli atti; la censura resta inammissibile per la preclusione processuale già formatasi.
Invocato per negare il diritto alla detrazione IVA in presenza di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte non esamina il motivo nel merito per inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente in tema di fatturazione e prova dell’operazione; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
Richiamato nei gradi di merito come fattispecie penalmente rilevante rilevante ai fini del raddoppio dei termini di accertamento; la Corte rileva che la mancata specifica impugnazione del capo sulla tardività consolida il giudicato interno.
La Corte afferma che la sentenza di merito andava censurata anche per omessa impugnazione del capo relativo alla conferma della tardività dell’accertamento; la mancata deduzione di tale vizio determina il giudicato interno.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro evocato per il vizio processuale che avrebbe dovuto colpire il capo non impugnato; la sua mancata attivazione rende inammissibili le doglianze successive.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito contiene una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere l’esito della lite, la parte che ricorre per cassazione deve impugnarla specificamente; in difetto, si forma giudicato interno e i motivi rivolti solo contro rationes diverse sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure investono esclusivamente il merito della controversia ma non colpiscono il capo della decisione che, da solo, è idoneo a definire la lite in senso favorevole alla controparte.
- Nel processo tributario, la contestazione della tardività dell’avviso e dell’inapplicabilità del raddoppio dei termini, ove accolta nei gradi di merito e non specificamente censurata in cassazione, preclude l’esame dei motivi relativi al merito della pretesa fiscale.
- La deduzione del vizio di motivazione o della violazione delle norme sulle presunzioni non è sufficiente a superare una preclusione processuale già maturata sul capo decisivo della sentenza impugnata.
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