Cassazione Civile, Ordinanza n. 22110/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia origina dal credito di Euro 326.543,00 vantato per lavori edili e stradali eseguiti in favore dell'ente locale. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta. In appello, la corte territoriale aveva escluso la rivalutazione monetaria, riconoscendo invece un maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., parametrato alla differenza tra rendimento medio dei titoli di Stato a breve termine e tasso legale, e aveva inoltre escluso interessi e rivalutazione per il periodo di dissesto dell'ente fino al rendiconto. Con ordinanza di cassazione precedente, il ricorso principale del creditore era stato dichiarato assorbito e, accolto il ricorso incidentale dell'ente, era stata rigettata la domanda di maggior danno. Il creditore ha proposto revocazione deducendo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte avesse erroneamente considerato assorbito il ricorso principale senza avvedersi che il terzo motivo investiva anche gli interessi legali, non solo la rivalutazione, e che l'omessa pronuncia su tale profilo derivasse da una falsa rappresentazione del contenuto del ricorso. L'ente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che non ricorresse alcun errore di fatto revocatorio, perché la precedente ordinanza non aveva omesso di pronunciare sui motivi, ma li aveva espressamente dichiarati assorbiti a seguito dell'accoglimento del motivo incidentale dell'ente relativo all'ultrapetizione. Ha quindi affermato che la dichiarazione di assorbimento, sia in senso proprio sia improprio, non integra omissione di pronuncia censurabile con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., e che il vizio prospettato riguardava semmai un'errata interpretazione dell'oggetto del ricorso, quindi un errore di giudizio, non revocabile. Il ricorso per revocazione è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con il rilievo dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 1224, secondo comma, c.c.
il maggior danno da ritardo nel pagamento di una somma di denaro non consegue automaticamente all'inadempimento, ma richiede specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa
art. 248, comma quarto, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
richiamato dal ricorrente in relazione alla decorrenza di interessi e rivalutazione nel periodo di dissesto dell'ente
art. 252 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
norma richiamata per la nomina della commissione straordinaria di liquidazione
art. 256 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
norma richiamata per il rendiconto rilevante ai fini della decorrenza di interessi e rivalutazione
la revocazione per errore di fatto è ammissibile solo in presenza di svista percettiva, immediatamente rilevabile dagli atti, non quando si contesti l'interpretazione dei motivi o la valutazione del loro assorbimento
richiamato quale base normativa della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione della realtà processuale, risultante ictu oculi dal confronto tra sentenza e atti, e deve essere decisivo; non è sufficiente lamentare un'errata lettura o valutazione giuridica del contenuto dei motivi di ricorso.
- Per le decisioni della Corte di cassazione, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione deve incidere su atti interni al giudizio di legittimità e non su questioni che avrebbero potuto essere fatte valere con l'impugnazione della decisione di merito.
- La declaratoria di assorbimento di un motivo di ricorso non integra omissione di pronuncia in senso revocatorio, poiché l'assorbimento costituisce una decisione implicita sulle questioni non esaminate autonomamente.
- Il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. non si presume in modo automatico dal ritardo nell'adempimento di un debito di denaro, ma richiede allegazione dei relativi fatti costitutivi.
- Quando il motivo di revocazione mira in sostanza a rimettere in discussione l'interpretazione del ricorso o la valutazione delle questioni come assorbite, il rimedio è inammissibile perché si verte in un errore di giudizio e non in un errore di percezione.
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