Cassazione Civile, Ordinanza n. 05048/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione IVA asseritamente dovuta da una società per l’anno 2010, in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti e prospettata partecipazione della società a una frode IVA di tipo "carosello". I soci della società cancellata avevano ottenuto l’annullamento dell’atto in primo grado; la CTR del Lazio aveva confermato, ritenendo che l’Ufficio non avesse provato la consapevole partecipazione della società alla frode né un accordo simulatorio tra cedente e cessionario, e che non potesse invertire l’onere della prova in assenza di irregolarità contabili. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e dell’art. 132 c.p.c.; 2) violazione delle norme IVA e dell’art. 2697 c.c. per errata applicazione del riparto dell’onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti, lamentando che la CTR non aveva verificato se la società sapesse o potesse sapere di partecipare alla frode, dando rilievo invece alla mancata prova dell’accordo simulatorio; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alle singole controparti delle operazioni contestate.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente perché priva di una spiegazione effettiva del perché gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio non fossero idonei a dimostrare la fittizia interposizione della cartiera e la consapevolezza della società contribuente della frode. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’appello dell’Agenzia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle altre norme sul contenuto della sentenza per censurare la motivazione apparente della decisione di merito.
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza per asserita carenza motivazionale.
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza per asserita carenza motivazionale.
Utilizzato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che è apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione.
Richiamato nel secondo motivo in tema di disciplina IVA delle operazioni contestate.
Richiamato nel secondo motivo in tema di detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti.
Richiamato nel secondo motivo in tema di accertamento IVA.
Richiamato nel secondo motivo sul riparto dell’onere della prova; la CTR è censurata per averlo applicato in modo errato secondo l’Ufficio.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento alle presunzioni semplici utilizzabili per dimostrare la frode.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento alle presunzioni semplici utilizzabili per dimostrare la frode.
Massime di principio
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, il giudice di merito deve dare conto in modo effettivo delle ragioni per cui gli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione non siano idonei a provare la fittizia interposizione del soggetto interposto e la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode fiscale.
- La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e lascia all’interprete il compito di integrarla con congetture.
- La prova dell’accordo simulatorio tra cedente e cessionario non esaurisce necessariamente il tema probatorio: nella verifica della detrazione IVA conta anche l’accertamento della consapevolezza, o della conoscibilità, da parte dell’operatore economico della partecipazione a una frode IVA.
- In presenza di motivazione apparente sul punto decisivo, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame della controversia.
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