Sentenza del 27/01/2017 n. 2101 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 260/06/10, depositata il 14 dicembre 2010, che aveva confermato il rigetto della domanda di annullamento della cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per IVA, IRAP, IRPEG e ritenute relative agli anni d'imposta 2002 e 2003. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione sulla cartella: sosteneva che fossero stati iscritti a ruolo 500.000 euro, a fronte di pagamenti per complessivi 270.000 euro e di un debito dichiarato di 80.000 euro, senza spiegare la differenza, in violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212/2000. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa comunicazione dell'esito del controllo automatizzato, invocando gli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e 6, commi 2 e 5, della legge n. 212/2000; contestava inoltre che gli estratti informatici dimostrassero il collegamento della comunicazione alle annualità in causa. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la società non aveva trascritto le parti dell'atto di appello necessarie a dimostrare che le censure fossero state tempestivamente proposte, in violazione del principio di autosufficienza. Ha inoltre osservato che i motivi non si confrontavano adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale aveva accertato che il ruolo riguardava imposte e ritenute dichiarate dalla società ma omesse o versate tardivamente, non una rettifica dei dati dichiarati. In tale situazione non era dovuta la comunicazione dell'esito del controllo automatizzato, poiché essa è richiesta quando il risultato del controllo differisce da quello dichiarato o sussistono incertezze rilevanti; non ricorrendo tali presupposti, non era necessario esaminare gli effetti dell'omessa comunicazione. La Corte ha condannato Open Space s.r.l. alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La sentenza regionale che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione della cartella resta quindi ferma.
Norme richiamate
Art. 36-bis, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 600/1973
sia il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, in materia di tributi diretti, sia il D.P.R. n. 633 del 1972 , art.54 bis, comma 3, in materia di IVA, dispongono che debba essere data comunicazione al contribuente del risultato dei controlli automatici, solo quando tale risultato (di calcolo dell'imposta, come si evince dai due commi precedenti) è "diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione"
Per i tributi diretti, la comunicazione del risultato del controllo automatizzato è necessaria se il controllo determina un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione. Se il ruolo si limita a richiedere somme dichiarate ma non versate, la comunicazione non è dovuta.
Art. 54-bis, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 633/1972
Fuori dal caso di risultato erroneo rivelato dal controllo automatico, infatti, nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione, eseguita con tale metodo, d'imposte, contributi, premi e rimborsi: ciò per l'evidente ragione che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica "si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente" od anche, in materia di tributi diretti, dal sostituto d'imposta (comma 4)
In materia IVA, la comunicazione è richiesta quando la liquidazione automatizzata evidenzia un risultato diverso da quello dichiarato. Non occorre invece comunicarne l'esito quando si recuperano importi dichiarati e non pagati, poiché i dati della liquidazione coincidono con quelli dichiarati.
Art. 60, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972
ipotesi di dichiarazione errata, distinta da quella, cui si riferisce il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, d'imposta regolarmente risultante dalla dichiarazione annuale, ma non versata
La Corte distingue l'errore nella dichiarazione, che può comportare l'obbligo di comunicazione, dal caso in cui l'imposta risulti correttamente dalla dichiarazione ma non sia stata versata.
Art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000
ossia se non emerga alcun errore o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"
La comunicazione è necessaria anche quando sussistono incertezze rilevanti sulla dichiarazione; non lo è se non vi sono errori o incertezze e il controllo si limita a liquidare importi dichiarati e non versati.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura di omessa o insufficiente motivazione non può essere usata per chiedere una generale rivalutazione delle risultanze processuali; i motivi devono confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e rispettare i requisiti di autosufficienza.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
nel ricorso non risultano trascritte - donde la fondatezza dell'eccezione di mancato rispetto del principio di autosufficienza sollevata dalla intimata Agenzia delle Entrate - quelle parti dell'atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione, già nell'atto introduttivo del gravame, dei motivi articolati e che si assumono non adeguatamente considerati nella sentenza che li ha respinti.
Chi ricorre per cassazione deve riportare nel ricorso le parti degli atti processuali indispensabili a dimostrare che le questioni dedotte siano state proposte nei gradi precedenti e siano rilevanti per le censure.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato, il recupero di tributi o ritenute che risultano dalla dichiarazione ma non sono stati pagati non equivale a una rettifica della dichiarazione: in tale ipotesi, secondo la decisione, non è dovuta la comunicazione preventiva dell'esito.
- La comunicazione dell'esito del controllo è invece richiesta quando il risultato della liquidazione è diverso da quello dichiarato o quando emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- Per contestare in cassazione l'omessa valutazione di motivi già proposti in appello, occorre trascrivere le parti degli atti necessarie a provarne la tempestiva deduzione; inoltre, le censure devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza relativa alla perdita dell'opportunità di evitare errori futuri non fonda l'obbligo di comunicazione se nel caso concreto non è stato accertato un errore dichiarativo o un'incertezza rilevante.
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