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Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 261 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Soggetto contribuente - Ricevimento invito questionario - Fase endoprocedimentale - Documenti fiscali richiesti - Omessa esibizione - Ente impositore - Notifica atto impositivo - Soggetto contribuente - Fase processuale - Documenti originariamente richiesti - Deposito fascicolo processuale - Comportamento inadempiente istruttoria - Volontà sottrazione prova - Esclusione - Presenza dolo - Esclusione - Mancata utilizzazione giudiziale documenti - Violazione diritto difesa - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata ritenuta legittima la produzione giudiziale dei documenti originariamente richiesti dall’Amministrazione. La mancata esibizione durante l’istruttoria non ne impedisce l’utilizzo processuale quando l’inadempimento non sia connotato dalla volontà di sottrarre la prova; escluderli in tale situazione violerebbe il diritto di difesa. Il testo non indica l’esito formale del giudizio, il giudice, l’atto impugnato né le statuizioni sulle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva prodotto in giudizio documenti fiscali che l’Amministrazione gli aveva già richiesto mediante invito durante la fase istruttoria, ma che non erano stati esibiti in quella fase. La questione era se tali documenti potessero essere utilizzati nel processo e se escluderli violasse il diritto di difesa, in assenza di una volontà del contribuente di sottrarsi alla prova.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È legittima la produzione nella fase giudiziale dei documenti fiscali già richiesti al contribuente, a seguito di notifica di invito, da parte dell'Amministrazione e non conta che non siano stati presentati nella fase endoprocedimentale in quanto, se il comportamento inadempiente del contribuente durante l'istruttoria non sia connotato da volontà di sottrarsi alla prova, la loro mancata utilizzazione nel processo costituirebbe violazione del diritto di difesa.

    La mancata esibizione dei documenti richiesti durante l’istruttoria non ne preclude automaticamente la produzione e l’utilizzo in giudizio. L’esclusione rileva, secondo il principio riportato, quando l’inadempimento sia connotato dalla volontà di sottrarsi alla prova; in assenza di tale volontà, impedire l’uso dei documenti lede il diritto di difesa.

  • Art. 24 della Costituzione

    la loro mancata utilizzazione nel processo costituirebbe violazione del diritto di difesa.

    Il diritto di difesa tutela la possibilità di utilizzare nel processo documenti pertinenti prodotti dal contribuente, se la precedente mancata esibizione non era diretta a sottrarli all’accertamento.

  • Art. 53 della Costituzione

    La norma è citata tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non specifica una distinta interpretazione o un passaggio applicativo riferibile ad essa.

Massime di principio

  • La mancata consegna, durante la fase amministrativa, di documenti richiesti dall’Amministrazione non comporta di per sé che il contribuente non possa produrli successivamente in giudizio.
  • Per stabilire se i documenti possano essere utilizzati, è rilevante verificare se l’omessa esibizione fosse intenzionalmente diretta a sottrarre la prova; il principio riportato esclude l’automatica preclusione quando tale volontà non sussiste.
  • L’esclusione processuale dei documenti, in assenza di una condotta deliberatamente ostruzionistica, può violare il diritto di difesa.

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