Sentenza del 27/01/2017 n. 2051 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.A. impugnava l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2531, prot. 41680, emesso l'11 maggio 2007 per la mancata registrazione del trasferimento della licenza taxi del defunto P.R. al coerede P.P. Sosteneva che il trasferimento fosse avvenuto nell'ambito della successione e per rinuncia degli altri coeredi, non mediante cessione onerosa di azienda; contestava inoltre la presunzione dell'Ufficio, la tassabilità ai fini dell'imposta di registro, la motivazione dell'avviso e la stima di avviamento in Euro 150.000,00, basata su pubblicazioni e studi non allegati. In Cassazione articolava quattro motivi: violazione delle norme sull'accertamento presuntivo, della disciplina delle plusvalenze in caso di successione, delle regole di motivazione della rettifica ai fini del registro e vizio di motivazione della sentenza.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della CTR di Napoli che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e respinto il ricorso originario del contribuente, dopo che la CTP di Napoli aveva invece annullato l'atto per illegittimità dei criteri di valutazione. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto corretta la qualificazione del trasferimento della licenza, in ragione dell'attività di tassista esercitata come artigiano, come trasferimento di azienda soggetto a registro: la rinuncia degli altri coeredi a favore di uno solo, senza corrispettivo, poteva essere presuntivamente qualificata come negozio indiretto oneroso, non essendo stata fornita prova contraria idonea. Il terzo motivo è stato respinto perché il riferimento dell'avviso a specifiche fonti di valutazione è stato ritenuto sufficiente per consentire la difesa, e la contribuente aveva potuto individuarle e contestarle. Il quarto è stato respinto perché la valutazione dell'avviamento è questione di fatto, non riesaminabile in sede di legittimità. Nessuna regolazione delle spese, data la mancata costituzione dell'Agenzia in Cassazione. La decisione è stata deliberata il 3 ottobre 2016 e depositata il 27 gennaio 2017.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
In tema di interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il criterio fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, impone di privilegiare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici, rispetto al titolo e alla forma apparente degli stessi.
Per applicare l'imposta di registro occorre considerare la natura effettiva e gli effetti giuridici dell'operazione, non la sola forma o denominazione utilizzata dalle parti.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 3, lett. b), e 15
Nel caso di specie, la tassazione ad imposta di registro riguarda l'atto di trasferimento della licenza di taxi, comportante, per la natura dell'attività esercitata, essendo il tassista un artigiano, cessione di azienda, ancorchè avvenuta nell'ambito della successione ereditaria di P.R., a favore del coerede P.P. per rinuncia da parte degli altri coeredi.
Il trasferimento della licenza taxi, quando comporta il trasferimento dell'attività aziendale del tassista, è assoggettabile all'imposta di registro anche se inserito in una vicenda successoria.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
Trattasi, dunque, di elementi di valutazione, costituiti da specifici documenti e luoghi di informazione, che sono stati valorizzati per paragone; elementi che non hanno precluso alla parte contribuente di potersene avvalere a fini difensivi, ben potendo consultarli e contrastarli con altri elementi di prova.
Nel caso deciso, il richiamo a fonti identificabili di valutazione è stato ritenuto sufficiente a rendere contestabile la stima, poiché il contribuente poteva consultare le fonti e opporre elementi di prova contrari.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41
La presunzione di ordine logico - ritenuta ammissibile del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41, in mancanza di elementi contrastanti il cui onere probatorio incombe sul contribuente (V. tra le tante Sez. 5, Sentenza n. 20708 del 03/10/2007; Rv. 600927), che nel caso di specie si è limitato a fare riferimento all'istanza di trasferimento della licenza presentata al Comune di Napoli - su cui si è basato l'accertamento dell'Ufficio, è che tale rinuncia, formalmente atto a titolo gratuito, era da qualificare negozio indiretto, attraverso il quale è stata ceduta la licenza a titolo oneroso, essendo inverosimile che tutti i coeredi abbiano rinunciato a favore di uno solo senza percepire alcunchè.
L'Ufficio può fondare l'accertamento su una presunzione logica basata sui dati disponibili; il contribuente deve fornire elementi contrari. Nel caso concreto, la rinuncia dei coeredi a favore di uno solo è stata ritenuta indizio di un trasferimento oneroso realizzato indirettamente.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato.
La motivazione per relationem è ammessa se i documenti richiamati sono allegati oppure se l'atto riproduce gli elementi essenziali che consentono di comprendere e contestare la decisione. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto adeguato il riferimento alle fonti di valutazione indicate nell'avviso.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 58
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere che il trasferimento per successione non realizza plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi. La Corte ha respinto il motivo nel contesto della controversia, qualificando l'operazione rilevante come trasferimento di azienda tassabile ai fini dell'imposta di registro.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il motivo relativo alla motivazione sulla valutazione dell'avviamento è stato respinto: la stima costituisce una questione di fatto, sottratta al riesame della Cassazione nei termini prospettati.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, art. 118
La norma è stata richiamata insieme al motivo sulla carenza di motivazione, ma la Corte ha respinto la censura perché la valutazione dell'avviamento era questione di fatto e la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.
Massime di principio
- Per l'imposta di registro conta la sostanza economico-giuridica dell'operazione e non soltanto la sua forma: una vicenda presentata come successione o rinuncia gratuita può essere riqualificata se gli elementi concreti indicano un trasferimento aziendale oneroso.
- Una presunzione dell'Ufficio può essere sufficiente se deriva logicamente dai dati disponibili; spetta al contribuente contrastarla con elementi concreti, non bastando il solo richiamo alla forma dell'atto o alle dichiarazioni rese nella pratica amministrativa.
- Il trasferimento della licenza taxi può integrare trasferimento di azienda quando la licenza è collegata all'attività artigiana esercitata; la provenienza successoria, da sola, non esclude l'imposta di registro.
- La motivazione per relationem di un atto tributario può essere valida se identifica adeguatamente le fonti richiamate e consente al destinatario di comprenderne la rilevanza e di contestarle; la possibilità effettiva di difesa è un elemento considerato dal giudice.
- La contestazione della stima dell'avviamento investe normalmente una valutazione di fatto: in Cassazione non è possibile ottenere un nuovo apprezzamento del valore, salvo un vizio di legittimità della motivazione dedotto e dimostrato nei limiti consentiti.
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