Sentenza del 27/01/2017 n. 29 - Corte Costituzionale
Finanza pubblica - contabilità dello Stato e degli Enti pubblici -Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Nautica da diporto - Rideterminazione del canone di concessione- Poteri interpretativi - Limiti - Infondatezza della questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le concessionarie contestavano l'applicazione, anche alle concessioni già in corso, dei nuovi criteri di calcolo dei canoni introdotti dall'art. 1, comma 252, della legge n. 296/2006 per le strutture dedicate alla nautica da diporto. Deducevano la violazione degli artt. 3 e 41 Cost.: l'aumento, ritenuto rilevante e imprevedibile, avrebbe equiparato concessioni diverse, leso l'affidamento nella stabilità dei piani economico-finanziari di lungo periodo e frustrato investimenti già effettuati per costruire porti e infrastrutture da trasferire allo Stato alla scadenza. Nei casi descritti, le concessioni erano di lunga durata (tra cui una di 50 anni, dal 1998 al 2048, e una rilasciata nel 1976 con scadenza nel 2033); furono allegati, tra l'altro, un aumento stimato di circa 500%, un margine previsto divenuto negativo per 8.124.134 euro, maggiori costi di 5.381.003 euro e incrementi di canone indicati in circa 1,78 milioni di euro. La Corte costituzionale ha esaminato la questione nei limiti degli artt. 3 e 41 Cost.; le ulteriori censure proposte dalle parti, fra cui quelle riferite agli artt. 97 Cost. e a norme UE, sono state dichiarate inammissibili perché estranee al thema decidendum fissato dalle ordinanze di rimessione.
La decisione
La Corte costituzionale, con sentenza del 10 gennaio 2017, depositata il 27 gennaio 2017, ha riunito i giudizi e dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione sull'art. 1, comma 252, della legge n. 296/2006. La decisione dipende da un'interpretazione della norma: il canone commisurato al valore di mercato riferito alle opere si applica a strutture che siano già pertinenze demaniali e dunque di proprietà statale; nelle concessioni in cui il concessionario costruisce le infrastrutture, i manufatti restano invece di sua proprietà superficiaria durante la concessione e il canone riguarda l'uso del suolo. Di conseguenza, i nuovi criteri commisurati al valore di mercato non si applicano alle concessioni non ancora scadute che prevedono la realizzazione di impianti e infrastrutture a cura del concessionario, comprese quelle rilasciate prima del 2007. Restano distinti gli aumenti dei canoni tabellari, ai quali la Corte riferisce i principi già affermati nella sentenza n. 302/2010. Non risultano disposti rinvio o statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Un'interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione in esame impone, quindi, la necessità di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente.
Il comma va interpretato distinguendo la concessione del solo suolo dalla concessione di beni già comprensivi di opere appartenenti allo Stato. I criteri commisurati al valore di mercato non si estendono alle concessioni non scadute nelle quali le infrastrutture sono state realizzate a spese del concessionario.
Art. 03, comma 1, lettera b), n. 2.1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo modificato dalla legge n. 296/2006
Nel delimitare l'ambito applicativo dei nuovi canoni commisurati ai valori di mercato, il tenore letterale della disposizione in esame fa espresso riferimento, dunque, ad opere costituenti pertinenze demaniali marittime che, pertanto, già appartengono allo Stato.
Il canone commisurato al valore di mercato riguarda le concessioni che comprendono opere qualificabili come pertinenze demaniali marittime e già appartenenti allo Stato; non comprende, durante la concessione, i manufatti realizzati e ancora di proprietà del concessionario.
Art. 49 del codice della navigazione
Al fine di stabilire la proprietà statale dei beni di difficile rimozione edificati su suolo demaniale marittimo in concessione, è determinante la scadenza della concessione, essendo questo il momento in cui il bene realizzato dal concessionario acquista la qualità demaniale.
Per le opere realizzate dal concessionario, la qualità demaniale e la proprietà statale si acquistano alla scadenza della concessione secondo il principio richiamato dalla Corte. Prima di allora, il canone non può essere calcolato come se lo Stato fosse proprietario dei manufatti.
Artt. 3 e 41 della Costituzione
In definitiva, la non adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente porta a ritenere la non fondatezza della presente questione di legittimità costituzionale.
La Corte non ha dichiarato illegittima la disciplina rispetto all'uguaglianza, alla ragionevolezza o alla libertà d'iniziativa economica: ha ritenuto sufficiente un'interpretazione che circoscrive l'applicazione dei canoni di mercato e distingue i beni statali dalle opere ancora appartenenti al concessionario.
Massime di principio
- Quando una concessione demaniale impone al concessionario di realizzare infrastrutture a proprie spese, occorre distinguere il suolo demaniale dai manufatti: durante la concessione questi ultimi possono restare di proprietà superficiaria privata, anche se destinati a diventare dello Stato alla scadenza.
- Un canone commisurato al valore di mercato delle pertinenze demaniali non va automaticamente applicato a opere realizzate dal concessionario e non ancora acquisite dallo Stato. Per le concessioni non scadute, la Corte esclude tale criterio quando l'infrastruttura è stata costruita a cura e spese del concessionario.
- Per determinare il canone rilevano la natura e le caratteristiche dei beni all'avvio del rapporto e le modifiche successive, distinguendo quelle realizzate dal concessionario da quelle eseguite dall'amministrazione concedente.
- La Corte costituzionale può respingere una questione di legittimità senza avallare l'interpretazione più ampia contestata: il giudice deve prima verificare se la disposizione ammetta un'interpretazione conforme alla Costituzione.
- La decisione non esclude ogni aumento dei canoni: mantiene separata la disciplina degli aumenti tabellari dai nuovi criteri commisurati al valore di mercato.
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