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Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 2068 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di revisione di accertamento relativi a importazioni di aglio argentino effettuate da Malvi con dazio agevolato nel contingente GATT. L’Agenzia contestava che Malvi, avendo esaurito la propria quota di certificati, avesse aggirato il contingentamento ricorrendo a una catena di operatori e a società ritenute di comodo, così ottenendo l’agevolazione e omettendo dazi e IVA. Dopo che la CTP di Livorno aveva accolto il ricorso e la CTR della Toscana aveva riformato tale decisione, C.M. ha proposto cinque motivi di cassazione: violazione dei regolamenti UE e dei principi sull’abuso del diritto e sulla libertà di organizzare l’attività; insussistenza dei presupposti dell’abuso e carenza di prova presuntiva; omessa motivazione sui fatti indicativi della natura fittizia delle operazioni; omessa pronuncia sull’affidamento legittimo, anche in relazione agli artt. 220 e 78 del codice doganale comunitario.

La decisione

La Cassazione ha accolto, per quanto di ragione, i primi quattro motivi e ha dichiarato assorbito il quinto. Ha cassato la sentenza della CTR della Toscana e rinviato alla CTR, in diversa composizione, perché riesamini le operazioni alla luce della sentenza CGUE 14 aprile 2016, causa C-131/14. La Corte ha precisato che il meccanismo di vendita e rivendita non è di per sé vietato, ma il giudice di rinvio deve verificare in concreto sia l’elemento oggettivo dell’abuso (tra l’altro, elusione dei limiti quantitativi, attività commerciale effettiva, prezzi di mercato e titoli regolarmente ottenuti), sia quello soggettivo (finalità di procurare un vantaggio indebito e assenza di giustificazione economica o commerciale). L’esito finale sulla legittimità delle importazioni e sulle pretese doganali resta quindi affidato al giudice di rinvio. A quest’ultimo spetta anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Regolamenti (CE) n. 1047/2001 e n. 565/2002

    in via astratta di principio il diritto dell'UE (e in particolare le norme rilevanti ivi indicati dei regolamenti 565/2002 e 2988/95) non osta a un meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, che non disponga di un titolo nell'ambito del contingente GATT, si rivolga a un altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore extracomunitario, la ceda allo stato estero ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, immetta la merce nel mercato dell'UE e poi la rivenda all'importatore tradizionale, compete in ogni caso al giudice nazionale verificare in concreto che detto meccanismo non si connoti come abuso del diritto.

    Il meccanismo di intermediazione e rivendita non è vietato in astratto dai regolamenti sui contingenti e sui titoli d’importazione. La sua legittimità dipende però dalla verifica concreta del rispetto degli obiettivi della disciplina e dell’assenza di abuso.

  • Regolamento (CE) n. 2988/95

    in via astratta di principio il diritto dell'UE (e in particolare le norme rilevanti ivi indicati dei regolamenti 565/2002 e 2988/95) non osta a un meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, che non disponga di un titolo nell'ambito del contingente GATT, si rivolga a un altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore extracomunitario, la ceda allo stato estero ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, immetta la merce nel mercato dell'UE e poi la rivenda all'importatore tradizionale, compete in ogni caso al giudice nazionale verificare in concreto che detto meccanismo non si connoti come abuso del diritto.

    La disciplina non esclude in assoluto operazioni di questo tipo, ma il giudice deve verificare che non siano utilizzate abusivamente per ottenere un vantaggio contrario agli obiettivi della normativa.

  • Art. 5, par. 3, del regolamento (CE) n. 565/2002 e disposizioni corrispondenti dei regolamenti (CE) n. 1047/2001

    non comporti un'influenza indebita di un operatore sul mercato e, in particolare, un'elusione, da parte degli importatori tradizionali, del divieto di superamento di quantità superiore alla quantità di riferimento dell'importatore di cui trattasi;

    Il meccanismo non deve consentire all’importatore tradizionale di aggirare il limite quantitativo collegato alla propria quantità di riferimento.

  • Art. 267 TFUE

    In proposito, va tenuto conto che l'istanza deve ritenersi superata e, comunque, il rinvio non deve reputarsi necessario.

    La Cassazione non ha disposto un nuovo rinvio pregiudiziale perché la CGUE aveva già risposto, in un caso analogo, ai quesiti rilevanti; i principi interpretativi così enunciati sono applicabili anche alla controversia in esame.

  • Art. 1344 c.c.

    La norma era invocata dalla parte in relazione alla contestazione di contratti in frode alla legge. La decisione non afferma che la catena contrattuale sia automaticamente fraudolenta: richiede l’accertamento concreto dei presupposti dell’abuso secondo i criteri indicati dalla CGUE.

  • Artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    Le norme sull’onere della prova e sulle presunzioni erano invocate per contestare l’accertamento della frode e della simulazione. La Cassazione ha accolto il motivo per quanto di ragione e ha richiesto al giudice di rinvio una nuova valutazione del materiale probatorio secondo i criteri unionali.

  • Art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia sull’affidamento legittimo non è stata decisa nel merito: il relativo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la questione dovrà essere valutata nell’ambito del riesame demandato al giudice di rinvio.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono i parametri processuali invocati per denunciare violazioni di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale. La Corte ha accolto per quanto di ragione le censure riconducibili ai primi quattro motivi, cassando con rinvio, e ha dichiarato assorbito il quinto.

Massime di principio

  • Un’operazione commerciale che utilizza titoli d’importazione intestati a un altro operatore non costituisce abuso automaticamente: può essere lecita se rispetta le regole del contingente e corrisponde a effettive attività commerciali.
  • Per accertare l’abuso occorrono cumulativamente un elemento oggettivo, ossia il contrasto con gli obiettivi della disciplina, e un elemento soggettivo, ossia la finalità essenziale di procurare un vantaggio indebito mediante condizioni create artificiosamente.
  • Sono rilevanti, tra gli altri, il rispetto della quantità di riferimento, la reale attività degli operatori, la regolarità dei titoli, la congruità dei prezzi e delle remunerazioni, l’assunzione dei rischi commerciali e la presenza di una giustificazione economica.
  • La mera circostanza che il prezzo o il margine sia inferiore al dazio dovuto per l’importazione fuori contingente non dimostra, da sola, che la remunerazione sia anomala o che vi sia abuso.
  • Quando la decisione di merito non svolge le verifiche concrete richieste dai criteri unionali, la cassazione può rinviare per un nuovo esame: non ne consegue automaticamente né la legittimità né l’illegittimità dell’operazione.

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