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Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 2060 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasceva dall'avviso di accertamento IRPEF e ILOR relativo al 1996. La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata il 17 febbraio 2009, aveva respinto l'appello della società contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo credibili le dichiarazioni rese da terzi ai verbalizzanti della Guardia di Finanza e non persuasive le successive ritrattazioni di C.T. La società ha impugnato la sentenza in cassazione con un unico motivo, articolato in censure di violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., nonché di vizio di motivazione. Il ricorso non formulava né quesiti di diritto né momenti di sintesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato rispetto dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis perché la sentenza impugnata era stata depositata il 17 febbraio 2009, prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione della norma, avvenuta il 4 luglio 2009. La carenza del quesito di diritto e del momento di sintesi è rilevabile d'ufficio e non è sanata dal comportamento della controparte. La Corte non ha quindi esaminato nel merito le censure sull'accertamento tributario. Spese del giudizio di cassazione integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile, in quanto redatto senza la formulazione di alcun quesito di diritto, nè di alcun momento di sintesi, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c..

    Per i ricorsi per cassazione soggetti alla norma, la mancanza del quesito di diritto per le censure di violazione di legge e del momento di sintesi per quelle motivazionali determina l'inammissibilità.

  • Art. 58, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69

    Le disposizioni di cui all'art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

    La disciplina transitoria fa dipendere l'applicazione dell'abrogazione dell'art. 366-bis dalla data di pubblicazione o deposito del provvedimento impugnato: poiché in questo caso la sentenza era stata depositata il 17 febbraio 2009, l'obbligo restava applicabile.

  • Art. 366, n. 4, c.p.c.

    l'espressa previsione del requisito a pena di inammissibilità palesa non solo che l'interesse tutelato dalla norma - o meglio dalle norme, posto che l'indicazione di tale sanzione è prima contenuta nell'art. 366, n. 4 e poi ripetuta nell'art. 366 - bis - non è disponibile ed è tutelato dalla rilevabilità d'ufficio

    La previsione dell'inammissibilità rende il requisito processuale rilevabile d'ufficio e sottratto alla disponibilità delle parti.

  • Art. 156 c.p.c.

    allorquando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, è escluso che l'atteggiamento della controparte possa assumere rilievo sotto il profilo del raggiungimento dello scopo, come invece è previsto per la nullità dall'art. 156 c.p.c..

    Il principio del raggiungimento dello scopo previsto per la nullità non consente di superare un requisito la cui omissione è sanzionata con l'inammissibilità, neppure se la controparte non la contesta.

Massime di principio

  • Per stabilire se l'art. 366-bis c.p.c. si applica a un ricorso, rileva la data di pubblicazione o deposito della decisione impugnata, non la data in cui il ricorso è stato proposto: la disposizione operava per i provvedimenti pubblicati o depositati dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009.
  • Quando il requisito processuale è prescritto a pena di inammissibilità, il giudice può rilevarne d'ufficio la mancanza e l'inerzia o l'acquiescenza della controparte non la sana.
  • Una pronuncia di inammissibilità per ragioni formali non comporta una decisione sul merito delle contestazioni tributarie; non permette quindi di considerare confermata, nel merito, la motivazione dell'accertamento.

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