Cassazione Civile, Ordinanza n. 05844/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento riferita a una cartella esattoriale per crediti IVA dell'anno d'imposta 1988. In primo grado il ricorso era stato rigettato, ritenendosi provata la regolare notificazione dell'atto prodromico. In appello, invece, la commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame del contribuente, ritenendo mancante la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa successiva alla consegna della cartella alla coniuge del destinatario, con conseguente nullità della notifica della cartella e annullamento dell'intimazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973 in combinato disposto con l'art. 140 c.p.c., per avere il giudice d'appello ritenuto invalida la notificazione in assenza di deposito della raccomandata informativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la cartella era stata notificata mediante consegna alla coniuge del contribuente ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., ma non era stata provata la successiva raccomandata informativa. Ha quindi richiamato il principio secondo cui, in materia di avviso di accertamento, l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede quale adempimento essenziale della notifica l'invio della raccomandata informativa anche quando l'atto sia consegnato a persona di famiglia. Conclusivamente il ricorso è stato rigettato; le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Corte ha altresì escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica assistita dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
richiamato dalla ricorrente come norma regolatrice della notificazione della cartella esattoriale; la Corte ne valuta la corretta applicazione in combinato con l'art. 140 c.p.c.
norma invocata in relazione alla procedura notificatoria; la Corte la considera nel quadro della notificazione eseguita a persona di famiglia e della necessità della raccomandata informativa.
la consegna dell'atto a persona di famiglia è considerata forma di notificazione, ma nel caso concreto non basta a validare la notifica in assenza della successiva raccomandata informativa, secondo il principio richiamato dalla Corte.
in tema di avviso di accertamento, pur rinviando alle regole del codice di procedura civile, richiede come adempimento essenziale della notificazione l'invio della raccomandata informativa anche quando la consegna avvenga a persona di famiglia.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte afferma che non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto tributario è eseguita mediante consegna a persona di famiglia o a soggetto equiparato, la prova dell'ulteriore raccomandata informativa può costituire adempimento essenziale ai fini della validità della notifica, secondo la disciplina richiamata dalla normativa tributaria.
- In sede di legittimità, la censura è infondata se il giudice di merito ha correttamente applicato il principio secondo cui la notificazione dell'atto presupposto deve risultare completa di tutti gli adempimenti richiesti dalla norma speciale, compresa la raccomandata informativa quando prevista.
- Nel processo tributario, la mancanza di prova del perfezionamento della notifica dell'atto prodromico comporta l'invalidità dell'atto consequenziale impugnato, se quest'ultimo dipende dalla definitività del primo.
- L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla parte pubblica soccombente quando questa sia difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
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