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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19947/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Buggea ha impugnato la proroga del regime di detenzione speciale ex art. 41-bis contestando: 1) l'intempestività del vaglio giurisdizionale (violazione dell'art. 41, comma 2-sexies, Ord. pen.), sostenendo che il giudizio è intervenuto troppo tardi rispetto al provvedimento ministeriale e questo avrebbe leso la presunzione d'innocenza e il diritto a un ricorso effettivo; 2) violazione dell'art. 41-bis e vizio di motivazione apparente, per eccessiva riproduzione acritica del decreto ministeriale da parte del Tribunale, mancata verifica dell'attualità della pericolosità e dei concreti collegamenti con l'associazione mafiosa, nonché omissione di valutare elementi favorevoli della difesa (sentenza GIP 2022, conversazioni che indicherebbero una cesura dai clan, contenuti e numerosità dei trattenimenti della corrispondenza non specificati)

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Sul profilo procedurale ha affermato che il termine di dieci giorni per la decisione del reclamo ex art. 41-bis è di natura ordinatoria e la sua inosservanza non comporta automaticamente l'inefficacia del provvedimento, salvo che il ritardo sia tale da vanificare il diritto a un ricorso effettivo (casistica ECHR). Nel merito ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata: il giudice di sorveglianza ha valutato il ruolo verticistico del detenuto nel mandamento di Canicattì, la perdurante operatività del sodalizio, i provvedimenti cautelari e il trattenimento di corrispondenza il cui contenuto, pur non trascritto nel provvedimento impugnato, è stato esaminato dall'autorità e ritenuto sintomatico di collegamenti esterni. La Corte ha considerato che l'ordinanza non si è limitata a riprodurre il decreto ministeriale e che le censure difensive erano generiche o basate su circostanze non decisive. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)

    Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. (...) Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.

    La Corte ha ribadito che il termine di dieci giorni è ordinatorio; la sua violazione non invalida automaticamente il provvedimento salvo che il ritardo determini la vanificazione del ricorso effettivo. Per la proroga vanno valutati elementi prognostici di collegamento e la persistente capacita' di mantenere contatti con l'associazione, secondo i parametri del comma 2-bis

  • art. 41, comma 2-sexies, Ord. pen.

    Rinvio alla disposizione che fissa il termine per la decisione del reclamo; la decisione della Corte chiarisce la natura ordinatoria del termine indicato

  • art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen.

    Stabilisce i parametri (profilo criminale, posizione nell'associazione, operatività della stessa, nuove incriminazioni, esiti del trattamento penitenziario, tenore di vita dei familiari) per valutare la capacita' del detenuto di mantenere collegamenti: la valutazione è prognostica e non richiede necessariamente elementi sopravvenuti

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma richiamata come rito di impugnazione in Cassazione per dedurre la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente; disciplina i motivi di cassazione che il ricorrente ha proposto

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, applicata dalla Corte con l'esito del rigetto

  • articoli 666 e 678 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alle forme del dibattimento in camera di consiglio per la decisione del reclamo; indicano le modalità procedurali di decisione in camera di consiglio

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto associativo mafioso richiamato per qualificare la gravità dei reati e la natura dei collegamenti contestati al detenuto, rilevante ai fini della valutazione prognostica ex art. 41-bis

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sul traffico illecito di stupefacenti, citata tra i reati per i quali sono state emesse misure cautelari e valutata come elemento nella ricostruzione della operatività del sodalizio

  • Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU)

    Richiamata per il principio del diritto a un ricorso effettivo (art. 6 CEDU) e per la giurisprudenza che richiede che il ritardo nella decisione dei reclami non vanifichi il controllo giurisdizionale; la Corte ha applicato i principi concreti derivanti da casi ECHR (Gangi, Musumeci, Bifulco, Messina, Asciutto)

Massime di principio

  • Il termine di dieci giorni per la decisione del reclamo ex art. 41-bis è ordinatorio: il suo superamento non invalida automaticamente la proroga, salvo che il ritardo sia tale da vanificare il diritto a un ricorso effettivo o si configuri come omissione sistematica.
  • Per disporre o prorogare il 41-bis il giudice valuta in chiave prognostica la 'capacità' del detenuto di mantenere collegamenti esterni usando i parametri del comma 2-bis; non è richiesto che emergano nuovi elementi sopravvenuti rispetto al provvedimento originario.
  • La motivazione del provvedimento di sorveglianza può attingere a precedenti accertamenti giudiziali e misure cautelari; la riproposizione di elementi già valutati dal ministero è ammissibile se i dati assunti a fondamento siano adeguati e non apparenti o fittizi.
  • Le censure generiche o basate su contrapposizioni valutative non vincono se il giudice ha fornito una motivazione congrua e fondata su elementi che permettono una valutazione prognostica della pericolosità.
  • Il trattenimento e l'esame della corrispondenza possono costituire indizio significativo di contatti esterni anche se non tutte le missive sono trascritte nel provvedimento, purché il giudice abbia effettivamente valutato i contenuti.
  • Per la difesa, le prove capaci di scalfire una proroga 41-bis devono essere specifiche e dimostrare l'assenza di collegamenti attuali o la scarsa attendibilità degli elementi adottati dal giudice, non mera riproposizione di argomenti generici.

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