Sentenza del 04/03/2015 n. 4322 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso per cassazione riguardava una cartella TARSU relativa al 2005. Con il primo motivo B.F. sosteneva che la cartella fosse tardiva: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005 sarebbe tornato applicabile il termine di quattro mesi dalla consegna del ruolo e il termine triennale previsto per i tributi locali non sarebbe pertinente, non essendo stato emesso un avviso di accertamento. Con il secondo motivo contestava la tempestività della formazione e della consegna del ruolo, invocando il D.Lgs. n. 507/1993, art. 72, e l’art. 2909 c.c. Il Comune aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso perché la prima notificazione era stata tentata presso un domicilio professionale non più attuale.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione d’inammissibilità: il ricorrente aveva inizialmente notificato il ricorso al domicilio indicato dal Comune e poteva ragionevolmente farvi affidamento; il successivo tentativo presso il nuovo domicilio, effettuato in tempi ragionevoli dopo il primo esito negativo per causa non imputabile al ricorrente, ha conservato gli effetti dalla data della prima attivazione. Il primo motivo è stato rigettato, con correzione della motivazione della CTR: il termine triennale della L. n. 296/2006 presuppone un accertamento divenuto definitivo e non si applica quando la cartella è il primo atto relativo al tributo; in tale situazione opera però la prescrizione quinquennale indicata dalla Corte per la TARSU. La Corte ha escluso anche che rivivesse il termine di quattro mesi abrogato, precisando che i termini introdotti dal D.L. n. 106/2005 riguardano le cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni tributarie. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la CTR aveva accertato che il ruolo per il 2005 era stato formato il 16 giugno 2006, entro l’anno successivo, e la contestazione sulla consegna implicava una diversa ricostruzione dei fatti, da dedurre con censura di motivazione, che mancava; la sentenza di primo grado riportava inoltre la consegna del ruolo al 26 giugno 2006. Il ricorso è stato quindi rigettato. B.F. è stato condannato a pagare al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 650 euro oltre accessori. La sentenza impugnata era quella della CTR del Piemonte, confermativa del rigetto pronunciato in primo grado.
Norme richiamate
Nessun addebito di negligenza, pertanto, può essere mosso al ricorrente per aver tentato la prima notifica in quello che, oltre tutto, era il domicilio indicato ai sensi dell'art. 330 c.p.c. , potendo egli fare ragionevole affidamento sul fatto che tale domicilio fosse (ancora) quello eletto.
La notificazione dell’impugnazione può essere tentata presso il domicilio risultante dall’elezione comunicata nel processo; se il difensore ha cambiato domicilio senza che il mutamento fosse conoscibile al notificante, il tentativo iniziale non è negligente.
Principio delle Sezioni Unite sulla rinnovazione della notificazione, Cass. SU n. 17352/2009
qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere -anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto.
Se la prima notificazione fallisce per una causa non imputabile al richiedente, questi deve riattivare il procedimento notificatorio in un tempo ragionevole. La notificazione successiva conserva, ai fini della tempestività, gli effetti dalla data del primo tentativo.
La declaratoria d'incostituzionalità (Corte Cost. n. 280 del 2005) del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 36-bis non rileva nel caso di specie, in cui non viene in discussione un'ipotesi di ruolo formato a seguito di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis
La pronuncia costituzionale sul termine di decadenza per le cartelle concernenti imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 non si estende automaticamente a una cartella TARSU, che non deriva da quella procedura di liquidazione.
D.L. n. 106/2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. n. 156/2005
a seguito della predetta declaratoria, piuttosto che rivivere il termine di quattro mesi abrogato dal D.Lgs. n. 193 del 2001 , come invocato dal ricorrente, è stato emanato il D.L. n. 106 del 2005 , convertito con modificazioni nella L. n. 156 del 2005 , che, con l'art. 1, comma 5-bis, ha fissato i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, e, con l'art. 5- ter, ha, tra l'altro, stabilito la disciplina transitoria
La disciplina del 2005 ha introdotto specifici termini di decadenza per le cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e una disciplina transitoria; non ha fatto rivivere il precedente termine generale di quattro mesi e non governa la cartella TARSU oggetto della causa.
L. n. 296/2006, art. 1, comma 163
Per quanto concerne i tributi locali, la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, ha introdotto per la notifica della cartella un termine di decadenza, prima non previsto, specificamente disponendo che "nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo".
Il termine di decadenza triennale per la notificazione del titolo esecutivo relativo ai tributi locali decorre dall’anno in cui l’accertamento diviene definitivo. Poiché presuppone un accertamento, non si applica quando, come nella controversia, la cartella è il primo atto relativo al tributo.
Prescrizione quinquennale della TARSU, secondo Cass. n. 4283/2010
L'esigenza di sottrarre il contribuente ad un'indeterminata soggezione al potere impositivo riscontrata nell'ipotesi - esaminata nella menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005 - in cui, come nella specie, la cartella di pagamento costituisca il primo atto di liquidazione della imposta, resta assicurata col diverso istituto della prescrizione (Cass. n. 24679 del 2011) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4283 del 2010), in riferimento al tributo in questione, è di cinque anni.
Quando la cartella costituisce il primo atto relativo alla TARSU e non è applicabile il termine decadenziale collegato alla definitività dell’accertamento, la tutela contro una pretesa mantenuta indefinitamente resta affidata alla prescrizione, individuata dalla Corte in cinque anni.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 72, comma 1
L'impugnata sentenza afferma che "il ruolo relativo alla tassa rifiuti 2005 è stato formato il 16.6.2006, quindi entro l'anno successivo a quello per cui è dovuto il tributo conformemente al disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, e alla convenzione stipulata dal Comune e Concessionario".
La formazione del ruolo per la TARSU 2005 entro l’anno successivo è stata ritenuta conforme alla disposizione. La contestazione della diversa tempestività della consegna richiedeva però una censura idonea a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La norma è stata invocata dal ricorrente insieme all’art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, ma la Corte non ne ha tratto una specifica interpretazione: il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti senza denunciare il vizio di motivazione.
Massime di principio
- Quando una notificazione soggetta a termine perentorio fallisce per una causa non imputabile al notificante, la riattivazione del procedimento in un tempo ragionevole può conservare gli effetti dalla data del primo tentativo.
- Per i tributi locali, il termine di decadenza previsto dalla L. n. 296/2006, art. 1, comma 163, presuppone che vi sia un accertamento divenuto definitivo; non va applicato automaticamente ai casi in cui la cartella sia il primo atto della pretesa.
- Se la cartella TARSU è il primo atto e non opera il termine decadenziale collegato alla definitività dell’accertamento, la pretesa resta comunque soggetta alla prescrizione quinquennale individuata dalla giurisprudenza richiamata.
- Una censura in cassazione che richieda di riconsiderare la formazione o la consegna del ruolo come questione di fatto deve contestare specificamente la motivazione del giudice di merito; non è sufficiente prospettare una diversa lettura degli atti.
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