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Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 4328 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava 35 avvisi di accertamento emessi il 18 novembre 1999 per il recupero dell’imposta sulla pubblicità relativa al 1998, riferita a impianti pubblicitari privi dell’autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 507/1993. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Roma e dell’appello da parte della CTR del Lazio, la contribuente ha proposto cinque motivi di cassazione: contestava la rappresentanza processuale del Comune da parte del dirigente dell’Ufficio Pubblicità e Affissioni; la tardiva formulazione di eccezioni e produzione di documenti da parte del Comune; l’applicazione dell’imposta senza considerare la durata effettiva delle affissioni e la disciplina delle esposizioni non superiori a tre mesi; il computo della cornice nella superficie imponibile; l’applicazione di sanzioni e interessi, invocando sia la procedura comunale di riordino sia l’obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Tutti e cinque i motivi sono stati dichiarati inammissibili: il primo e il secondo per quesiti generici e astratti, con il secondo anche per difetto di autosufficienza e confusione tra error in iudicando e omessa pronuncia; il terzo per avere mescolato in modo indistinto censure di violazione di legge e di motivazione; il quarto perché non censurava la ragione effettiva della decisione, fondata sulla mancata prova dell’erroneità delle misure degli impianti; il quinto per contraddittorietà e difetto di autosufficienza, non avendo indicato le norme che avrebbero generato obiettiva incertezza. Restano quindi ferme le decisioni di merito e gli avvisi. La contribuente è stata condannata a rimborsare al Comune di Roma le spese di cassazione, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, perchè il quesito proposto si presenta astratto, avulso dalla concreta fattispecie, a cui non fa alcun specifico riferimento, mancando invero di indicare quale sia la statuizione della CTR esattamente censurata e l'errore alla stessa addebitato.

    Il quesito richiesto per i motivi di ricorso deve individuare in modo concreto la decisione censurata e l’errore attribuito al giudice; un quesito astratto o generico comporta l’inammissibilità.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 23, 32, 56 e 57

    La ricorrente invocava queste disposizioni per sostenere la preclusione di nuove eccezioni del Comune; la Corte non ha deciso nel merito la questione, dichiarando inammissibile la censura perché non specificava quali fossero le eccezioni contestate e formulava un quesito generico.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 12

    La Corte non ha stabilito se la tariffa ridotta per pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applichi alle affissioni dirette: la censura è stata dichiarata inammissibile per la formulazione indistinta di questioni di diritto e di fatto.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 7

    La contestazione sul computo della cornice nella superficie imponibile non è stata esaminata nel merito: la censura non attaccava la ragione decisiva della CTR, che aveva rilevato la mancata prova dell’errore nelle misure degli impianti.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 8

    L’invocazione dell’obiettiva incertezza normativa, quale ragione per non applicare le sanzioni tributarie, deve essere sostenuta indicando le disposizioni incerte e spiegando perché la loro portata o applicazione fosse dubbia; la mancata specificazione rende la censura inammissibile.

  • Legge n. 212/2000, art. 10, comma 3

    La disposizione è stata richiamata dalla contribuente insieme all’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992 per invocare l’esclusione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza. La Corte non ne ha esaminato l’applicabilità sostanziale, perché il motivo era contraddittorio e non autosufficiente.

Massime di principio

  • In cassazione non basta formulare una questione giuridica in astratto: il motivo deve collegare chiaramente la norma, la statuizione impugnata e l’errore concreto denunciato.
  • Quando si contestano eccezioni o documenti introdotti dalla controparte, occorre indicare con precisione quali siano e in che modo siano preclusi; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito.
  • Le censure di violazione di legge e quelle relative alla motivazione devono essere distinte e formulate in modo autonomo, senza demandare alla Corte di ricostruire quale errore si intenda denunciare.
  • Un motivo di ricorso deve confrontarsi con la ragione effettiva su cui si fonda la decisione impugnata. Se il giudice ha deciso per mancata prova di un fatto, non è sufficiente prospettare in astratto una diversa interpretazione della norma.
  • Per invocare l’esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa occorre identificare le disposizioni coinvolte e illustrare concretamente le ragioni dell’incertezza; inoltre, la tesi deve essere coerente con gli altri argomenti del ricorso.
  • La decisione non risolve nel merito le questioni sulla rappresentanza del Comune, sulla tassazione delle affissioni di durata breve, sul computo della cornice o sull’applicazione delle sanzioni: il rigetto deriva dall’inammissibilità dei motivi, non dall’affermazione di principi sostanziali su tali punti.

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