Sentenza del 04/03/2015 n. 4304 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il diniego di definizione agevolata ai sensi dell’art. 9-bis della legge n. 289/2002 e le conseguenti cartelle di pagamento. Il diniego era fondato sul mancato versamento delle rate successive alla prima. La CTP di Vicenza aveva accolto separatamente i ricorsi; la CTR Veneto, riuniti gli appelli dell’Ufficio, li aveva respinti con sentenza depositata il 20 febbraio 2009, ritenendo perfezionato il condono con l’accettazione della domanda e il pagamento della prima rata. L’Agenzia ha proposto un unico motivo di ricorso per Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis e degli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289/2002: secondo l’Ufficio, il beneficio richiedeva il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto e le disposizioni che ammettono il perfezionamento senza pagamento integrale riguardavano fattispecie diverse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti e risultando pacifico il mancato pagamento integrale, ha deciso nel merito rigettando i ricorsi introduttivi della società, sia contro il diniego sia contro le cartelle. Ha compensato integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi, considerando che il principio giurisprudenziale applicato si era consolidato dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
In tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione.
La definizione agevolata prevista dall’art. 9-bis è subordinata al pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto. Il versamento della sola prima rata non perfeziona il condono se le successive rate non vengono pagate.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
attesa l'assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale
Le forme di condono disciplinate da queste disposizioni possono avere regole di perfezionamento diverse da quelle dell’art. 9-bis. Le relative previsioni, eccezionali, non possono essere estese per analogia al condono degli omessi o tardivi versamenti.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
La disposizione è il fondamento processuale del motivo di ricorso per Cassazione con cui l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge.
Codice di procedura civile, art. 384
non essendo poi necessari ulteriori accertamenti in fatto (è pacifico il mancato integrale pagamento di quanto dovuto), la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto dei ricorsi introduttivi presentati dalla società.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002, il contribuente deve versare integralmente e nei termini tutte le somme dovute: la domanda accolta e il pagamento della prima rata, da soli, non bastano.
- Se il pagamento è rateale e le rate successive non vengono versate, il beneficio non si perfeziona; non si può invocare per analogia il regime più favorevole previsto per altre tipologie di condono.
- Prima di applicare un precedente meccanismo di definizione agevolata, occorre verificare la specifica disposizione che lo disciplina: le condizioni di perfezionamento possono variare tra diverse forme di condono.
- La Cassazione può decidere direttamente nel merito, rigettando i ricorsi originari, quando il fatto decisivo è pacifico e non sono necessari ulteriori accertamenti.
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