Sentenza del 04/03/2015 n. 4317 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativo al 1998, notificato l’11 agosto 2004. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione lire 333.568.664, pari ai ricavi ritenuti non dichiarati per la concessione a La Gallina Bianca SRL (società con la stessa compagine sociale) dei beni strumentali ammortizzati da G.; aveva inoltre disconosciuto come inerenti tre fatture per complessive lire 7.436.000 relative all’acquisto di piante. G. contestava: (1) la rettifica connessa agli ammortamenti, sostenendo che i beni erano stati utilizzati per parte del 1998 e invocando la disciplina della deduzione degli ammortamenti; (2) l’accertamento induttivo, assumendo che mancassero presunzioni gravi, precise e concordanti; (3) la motivazione dell’avviso, ritenuta insufficiente ai fini dell’art. 42 del DPR 600/1973. In via preliminare, la società aveva anche chiesto l’interruzione del giudizio di cassazione a seguito della propria cancellazione. La CTP di Roma aveva respinto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato la decisione.
La decisione
La Cassazione ha respinto la richiesta di interruzione: la cancellazione della società, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, non interrompe il giudizio di legittimità, nel quale le norme sull’interruzione non si applicano. Ha quindi dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Il primo non era pertinente, perché l’Ufficio non aveva negato la deduzione degli ammortamenti, ma aveva accertato un ricavo non contabilizzato per la concessione dei beni; inoltre non censurava adeguatamente la ratio della CTR, fondata sull’irregolarità contabile e sull’utilizzo dei beni per non più di tre mesi, per giunta nell’ambito di un’attività svolta senza autorizzazioni. Il secondo era carente di autosufficienza, perché non indicava puntualmente i fatti e gli elementi addotti nei gradi di merito a sostegno dell’assenza di presunzioni qualificate, e appariva formulato come censura motivazionale anziché di violazione di legge. Il terzo era inammissibile per formulazione generica e carenza di autosufficienza: non individuava con precisione il fatto decisivo né riportava i rinvii al processo verbale di constatazione contenuti nell’avviso; la CTR aveva comunque esposto le ragioni della legittimità dell’accertamento. La società è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.500, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 299 e seguenti del codice di procedura civile
Nel caso in esame, la avvenuta comunicazione da parte del procuratore costituito dell'evento estintivo, verificatosi il 10.01.2013, dopo la proposizione del ricorso per cassazione notificato il 19.06,09, tuttavia non può produrre il richiesto effetto interruttivo in quanto il giudizio di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui all'art. 299 c.p.c. e segg., giacchè tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità.
Gli eventi interruttivi disciplinati dagli artt. 299 e seguenti c.p.c. non determinano l’interruzione del giudizio di cassazione, poiché tali disposizioni riguardano il giudizio di merito e non sono applicabili analogicamente al giudizio di legittimità.
Art. 300, comma 4, del codice di procedura civile
Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c. , comma 4 (Cass. SS.UU, sent. n. 15295/2014).
La norma è richiamata nel quadro della regola di ultrattività del mandato alla lite: la posizione processuale può modificarsi nei casi indicati, compresa la documentazione dell’evento nei confronti della parte contumace secondo l’art. 300, comma 4. Nel caso concreto, tuttavia, la comunicazione dell’estinzione non produceva l’interruzione del giudizio di cassazione.
Art. 102 del DPR 917/1986 (TUIR)
Pertanto, non essendo stata oggetto di rettifica la deduzione degli ammortamenti, la doglianza non risulta pertinente.
La disciplina dell’ammortamento non decide la controversia quando l’Amministrazione non ha disconosciuto la deduzione, ma ha invece rettificato i ricavi per il corrispettivo non contabilizzato della concessione dei beni a un’altra società.
Art. 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973
Il ricorso non ha consentito alla Corte di esaminare nel merito la censura sulla mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti: la contribuente non aveva indicato in modo puntuale gli elementi di fatto e le ragioni prospettati ai giudici di merito. La questione è stata quindi definita per inammissibilità, non con una pronuncia di merito sui presupposti dell’accertamento induttivo.
La censura relativa alla motivazione dell’avviso è stata dichiarata inammissibile per genericità e carenza di autosufficienza. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR aveva illustrato il percorso logico-giuridico seguito e che l’avviso rinviava al processo verbale di constatazione, il cui contenuto non era stato riportato nel ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre censurare la ragione effettiva della decisione impugnata e spiegare in che modo la norma invocata sia stata violata; una questione astratta o estranea alla rettifica concretamente operata non è sufficiente.
- Se l’Ufficio riconosce la deduzione di un costo ma accerta un ricavo non dichiarato collegato all’uso dei beni da parte di un terzo, la contestazione deve riguardare specificamente l’esistenza e la quantificazione di quel ricavo, non soltanto il diritto alla deduzione del costo.
- Chi contesta in cassazione un accertamento induttivo deve indicare con precisione quali elementi presuntivi mancavano e quali fatti aveva sottoposto ai giudici di merito; la generica affermazione che le presunzioni non erano gravi, precise e concordanti può rendere il motivo inammissibile.
- Per contestare la motivazione di un avviso di accertamento occorre riportare o individuare puntualmente il contenuto dell’atto e degli eventuali documenti richiamati, nonché specificare quale informazione essenziale manchi. Il rinvio a un processo verbale non trascritto può comportare carenza di autosufficienza del ricorso.
- La cancellazione di una società dopo la proposizione del ricorso per cassazione non comporta, di per sé, l’interruzione del giudizio di legittimità; il difensore continua a rappresentare la parte secondo la regola dell’ultrattività del mandato, nei limiti indicati dalla decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 4304 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 4312 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 4313 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 4320 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 4322 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 mar 2015Sentenza del 04/03/2015 n. 4328 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →