Sentenza del 04/03/2015 n. 4320 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 331 c.p.c.: dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contribuenti non costituiti, nessuna parte vi ha provveduto. I tre motivi di ricorso non sono stati quindi esaminati nel merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate, in ragione della particolarità della vicenda processuale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originava dall'avviso che aveva rettificato il valore di registrazione di un terreno edificabile, da Euro 291.321,00 dichiarati a Euro 447.000,00 accertati. La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, con sentenza n. 14/05/08 depositata il 17 marzo 2008, in riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti di T. S.r.l., F.D. e M.S., riducendo il valore a Euro 400.000,00. TLM Costruzioni S.r.l. ha impugnato tale sentenza in cassazione con tre motivi; la Corte non li ha esaminati, poiché ha rilevato un vizio processuale relativo all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri contribuenti.
Norme richiamate
Art. 331 c.p.c.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c. e le spese del presente integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda processuale.
Nel caso deciso, l'integrazione del contraddittorio disposta nei confronti dei contribuenti non costituiti non è stata eseguita da alcuna parte; la Corte ne ha fatto conseguire l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la controversia coinvolge più parti e il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio, le parti devono darvi seguito secondo quanto ordinato; l'omissione può comportare l'inammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta per ragioni legate alle peculiarità della vicenda processuale, anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
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