Cassazione Civile, Ordinanza n. 31235/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento notificato il 23 gennaio 2013, contestando a un contribuente l'omessa registrazione e dichiarazione di operazioni imponibili per Euro 150, con IVA pari a Euro 30, oltre sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, perché l'accertamento sarebbe stato emesso ante tempus senza presupposto di urgenza; dall'altro, l'erroneo calcolo della base imponibile. La CTP aveva accolto il ricorso, e la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio, ritenendo non dimostrata dall'amministrazione l'urgenza legittimante l'accertamento anticipato. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione/falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e del principio di strumentalità delle forme, sostenendo che, per i tributi armonizzati, la nullità dell'atto conseguirebbe alla violazione del contraddittorio solo se il contribuente indichi concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere; 2) in via subordinata, violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la CTR avesse ignorato un documento del processo verbale allegato agli atti, dal quale emergeva l'incapienza patrimoniale del contribuente e quindi l'urgenza dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Sicilia per nuovo esame, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva in tema di contraddittorio endoprocedimentale: per i tributi armonizzati, la violazione dell'omesso contraddittorio non determina automaticamente l'invalidità dell'atto, ma richiede che il contribuente assolva l'onere di indicare in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere, così da escludere la pretestuosità dell'opposizione. Ha quindi ritenuto che la CTR dovesse verificare tale profilo in relazione alla ripresa IVA.
Norme richiamate
nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'attività, impone il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale e, se l'atto è emesso ante tempus, può determinare la nullità; per i tributi armonizzati la tutela opera secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio processuale dedotto in via subordinata
richiamato in tema di presunzioni e valutazione degli elementi indiziari
richiamato in tema di presunzioni semplici e prudente apprezzamento degli indizi
richiamato per il principio di disponibilità e valutazione delle prove offerte
richiamato per il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice
richiamato dalla CTR in relazione al potere di ordine di esibizione di documenti
richiamato dalla CTR in relazione alla possibilità di acquisire informazioni dalla pubblica amministrazione
art. 7, comma 1, D.Lgs. 546/1992
non espressamente citato nel testo
null
Massime di principio
- Nel caso di tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale non comporta automaticamente la nullità dell'atto impositivo: il giudice deve verificare se il contribuente abbia indicato in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere se tempestivamente avvisato.
- Quando l'accertamento è preceduto da accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera come garanzia rafforzata e la sua violazione può comportare invalidità dell'atto ante tempus secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata.
- Se il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza per errore sul regime del contraddittorio endoprocedimentale, restano assorbiti gli ulteriori motivi relativi alla valutazione delle prove e delle presunzioni.
- In sede di rinvio, il giudice di merito deve accertare in concreto la natura della pretesa tributaria e la sussistenza o meno di allegazioni difensive specifiche del contribuente idonee a rendere non pretestuosa la doglianza sul difetto di contraddittorio.
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