Sentenza del 20/05/2024 n. 13986 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative al 2006, emesso nei confronti di A.A., commerciante al dettaglio di traffico telefonico. L’Ufficio contestava che il contribuente avesse acquistato il traffico direttamente da TWT Spa, interponendo fittiziamente la società filippina La Torretta Import-Export Inc. per ottenere fatture senza IVA e acquistare il traffico a un prezzo inferiore; contestava inoltre maggiori ricavi. La CTP di Roma aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la CTR del Lazio, con sentenza n. 6535/19/14 del 3 novembre 2014, aveva accolto l’appello, reputando insufficienti gli indizi dell’Ufficio e ritenendo necessario acquisire da TWT il documento relativo all’assolvimento dell’IVA monofase. In Cassazione AE ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso ultra petita affrontando il sistema monofase; 2) violazione delle norme sull’IVA, sull’accertamento e sulla prova, sostenendo che la CTR aveva erroneamente considerato indispensabile il documento di TWT e non aveva valutato le presunzioni addotte; 3) omesso esame degli elementi indiziari relativi all’interposizione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: il richiamo della CTR al sistema monofase era un’argomentazione giuridica utilizzabile per valutare gli indizi, anche se non specificamente invocata dalle parti, e non una pronuncia ultra petita. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse omesso di valutare gli elementi presuntivi dell’Ufficio e avesse erroneamente preteso un ulteriore documento come condizione necessaria per provare l’interposizione. In particolare, doveva valutare gli indizi indicati, tra cui la mancanza di attività nel settore telefonico e di stabile organizzazione in Italia della società filippina e il rapporto di coniugio tra A.A. e il suo legale rappresentante. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla fondatezza dell’accertamento: il giudice del rinvio dovrà rivalutare gli indizi.
Norme richiamate
Ne consegue che trattasi di un'argomentazione giuridica cui la CTR legittimamente può ricorrere, indipendentemente dalla circostanza per la quale le parti abbiano fatto riferimento, o meno, al sistema delle cessioni di servizi di telecomunicazione.
La CTR non incorre in ultrapetizione quando utilizza una qualificazione o un’argomentazione giuridica pertinente per decidere la questione devoluta, anche se le parti non hanno richiamato quella specifica disciplina.
Nel caso concreto la disposizione è stata invocata insieme all’art. 112 c.p.c. per contestare la decisione ultra petita; la Corte ha respinto la censura, qualificando il richiamo al sistema monofase come argomentazione giuridica e non come decisione su una domanda estranea al giudizio.
Art. 74, primo comma, lett. d), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invero, AE ha descritto nell'atto impositivo un meccanismo elusivo dell'obbligo di pagamento dell'imposta da parte di A.A., meccanismo imperniato sulla interposizione fittizia di un soggetto estero, La Torretta, nei confronti della quale la TWT Spa emette fattura senza applicazione dell'imposta; ciò giova all'evidenza anche al successivo cessionario che non è tenuto ad assolvere l'imposta nei confronti di TWT Spa, acquistando, pertanto, il traffico telefonico ad un prezzo finale inferiore.
Il sistema monofase dell’IVA nel settore delle telecomunicazioni non rende indispensabile, per provare un’interposizione fittizia, il documento relativo al soggetto che ha assolto l’imposta: l’Ufficio può fondare la contestazione anche su presunzioni, che il giudice deve valutare.
Art. 54, secondo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La decisione richiama il quadro dell’accertamento IVA e afferma che l’accertamento tributario può essere fondato su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutarle singolarmente e nel loro insieme.
Art. 7, lett. d), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma è stata inclusa tra quelle invocate nel secondo motivo, accolto, nel quadro della contestazione relativa al trattamento IVA delle operazioni; la pronuncia non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.
Art. 39, primo comma, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’accertamento dei redditi può fondarsi su elementi presuntivi; quando questi siano gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente offrire prova contraria. Il giudice deve prima pronunciarsi sulla consistenza delle presunzioni dell’Ufficio.
Art. 37, terzo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In caso di interposizione, fittizia o reale, l’Ufficio può imputare al soggetto interponente i redditi della persona interposta sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
L’Amministrazione deve fornire presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; una volta che il giudice le ritenga sussistenti, grava sul contribuente l’onere di fornire prova contraria.
Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili nell’accertamento tributario se gravi, precise e concordanti. Il giudice di merito deve motivare la valutazione degli elementi, considerandoli sia singolarmente sia nel loro insieme.
Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le disposizioni costituiscono i parametri processuali dei motivi di ricorso per cassazione: violazione o falsa applicazione di legge, errori processuali e omesso esame di un fatto decisivo. Nel caso concreto il secondo motivo è stato accolto, il primo rigettato e il terzo assorbito.
Massime di principio
- In materia tributaria l’Amministrazione può provare l’evasione o l’interposizione anche mediante presunzioni semplici, senza dover necessariamente produrre una prova documentale diretta o certa; gli indizi devono però essere gravi, precisi e concordanti.
- Il giudice deve valutare gli elementi presuntivi sia singolarmente sia nel loro complesso e spiegare in motivazione l’esito della valutazione. Non può escludere la contestazione solo perché manca un documento ulteriore ritenuto necessario in astratto, senza esaminare gli indizi già raccolti.
- Dopo che il giudice abbia riconosciuto alle presunzioni dell’Ufficio i requisiti di legge, spetta al contribuente fornire prova contraria; non è corretto addossargli tale onere prima di aver valutato la consistenza degli indizi.
- Per contestare l’interposizione di un soggetto, anche estero, l’Ufficio può fondarsi su circostanze concrete relative all’attività effettivamente svolta, alla presenza organizzativa e ai rapporti tra i soggetti coinvolti. L’interposizione deve comunque essere verificata dal giudice sulla base dell’intero quadro probatorio.
- Il rinvio dopo cassazione non equivale a una decisione definitiva sull’imposta: il giudice del rinvio deve riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati dalla Cassazione.
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