Cassazione Penale, Sentenza n. 28370/2026 del 27/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado per guida in stato di ebbrezza, che ha poi proposto impugnazione avverso la sentenza del G.i.p. di Milano resa in rito abbreviato. Il ricorso era stato inizialmente dichiarato inammissibile perché ritenuto sottoscritto da difensore non cassazionista; successivamente, in sede di ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., tale ordinanza è stata revocata per errore di fatto, essendosi accertato che il difensore era invece abilitato. Nel giudizio rescissorio l’imputato ha riproposto tre censure: 1) nullità per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante il prelievo ematico; 2) violazione dell’art. 131-bis c.p. per motivazione ritenuta apodittica sul diniego della particolare tenuità del fatto; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, valorizzando incensuratezza, collaborazione e assenza di incidente stradale. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato alla luce del fatto che il prelievo risultava eseguito in pronto soccorso con consenso informato dell’imputato, non già su richiesta della polizia giudiziaria; ha ritenuto il secondo manifestamente infondato, dato l’elevatissimo tasso alcolemico accertato; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la difesa non aveva formulato in conclusioni una specifica istanza di attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza ex art. 186 cod. strada, già pronunciata in rito abbreviato dal G.i.p. di Milano, pari a mesi tre di arresto ed euro 7.599 di ammenda, con sostituzione di entrambe le pene con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Quanto alle spese processuali, ne è stata disposta la condanna a carico del ricorrente. La Corte ha però escluso la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., tenendo conto dell’esito favorevole ottenuto nella fase rescindente del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., che aveva portato alla revoca dell’originaria ordinanza d’inammissibilità per errore di fatto.
Norme richiamate
Consente il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto; nel caso concreto ha determinato la revoca dell’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per erronea ritenuta mancanza di abilitazione cassazionista del difensore.
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza; la Corte richiama le soglie di tasso alcolemico e sottolinea che un valore di 2,23 g/l integra una condotta di elevata gravità.
Richiamato per spiegare la conversione dell’appello in ricorso per cassazione per l’inappellabilità della sentenza di primo grado.
artt. 180, 182, comma 2, e 183 c.p.p.
Richiamati in tema di nullità intermedia e sua sanatoria; la mancata contestazione tempestiva e la richiesta di rito abbreviato comportano sanatoria della nullità relativa all’omesso avviso difensivo.
È richiamato per affermare che il prelievo ematico, quando eseguito in determinati contesti sanitari e non come atto urgente di polizia giudiziaria, non rientra tra gli atti che impongono l’avviso al difensore.
Richiamato per escludere l’obbligo di avviso al difensore nel caso di prelievo ematico eseguito autonomamente dai sanitari in pronto soccorso.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando l’offesa sia grave; nel caso concreto l’elevatissimo tasso alcolemico ha giustificato il diniego.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato in tema di specificità dei motivi di ricorso e di necessaria autosufficienza degli atti indicati a sostegno delle censure.
Richiamato quale norma che prevede l’inammissibilità del ricorso carente dei requisiti di specificità e autosufficienza.
Richiamato implicitamente nel passaggio sulla sanzione pecuniaria per l’inammissibilità, che però non viene applicata per l’esito favorevole ottenuto nella fase rescindente.
Massime di principio
- In materia di guida in stato di ebbrezza, l’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante il prelievo ematico integra, se del caso, una nullità a regime intermedio; essa va dedotta tempestivamente ed è comunque sanata quando l’imputato richieda il rito abbreviato.
- Il prelievo ematico eseguito in pronto soccorso dai sanitari, in assenza di un atto di polizia giudiziaria o di attività urgente e indifferibile a fini investigativi, non comporta di per sé l’obbligo di avviso al difensore previsto per gli atti garantiti.
- Il ricorso per cassazione fondato su travisamento di atti o su censure che richiamano documenti del processo deve rispettare un rigoroso principio di autosufficienza: l’atto o il passaggio decisivo deve essere integralmente riprodotto, allegato o comunque specificamente individuato, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il dato fattuale esprima un’offesa di significativa gravità, come nel caso di un tasso alcolemico molto elevato, desumibile dalla concreta pericolosità della condotta.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una motivazione specifica quando la difesa non ne abbia formulato una espressa istanza in sede di conclusioni; una generica richiesta di minimo della pena non equivale alla domanda di concessione delle attenuanti.
- Ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all’inammissibilità del ricorso, la valutazione può essere unitaria quando il procedimento sia stato preceduto da una fase rescindente favorevole al ricorrente che abbia già determinato l’annullamento dell’originaria declaratoria di inammissibilità.
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