Cassazione Civile, Ordinanza n. 09545/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente dell'Università, inquadrato in una categoria corrispondente all'ex livello VIII poi D3, che aveva ottenuto per effetto di pronunce amministrative l'equiparazione, ai fini giuridici ed economici, all'ex nono livello ospedaliero. Egli chiedeva il pagamento delle differenze retributive con riferimento alla voce di trattamento economico denominata prima 'retribuzione di posizione fissa e variabile' e poi, nei contratti successivi, 'retribuzione minima unificata', sostenendo che tale emolumento spettasse anche al personale universitario equiparato ex art. 31 d.P.R. 761/1979, alla luce della disciplina contrattuale della dirigenza area III e di una clausola di interpretazione autentica ARAN/OO.SS. del 2021. La corte d'appello aveva invece escluso il diritto, ritenendo che la voce retributiva fosse collegata all'effettivo svolgimento di un incarico dirigenziale, o comunque che non spettasse al lavoratore non rivestendo egli la qualifica dirigenziale del SSN. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: violazione dell'art. 31 d.P.R. 761/1979 e delle clausole dei CCNL richiamate, anche in relazione alla clausola interpretativa ARAN; errata lettura del rapporto tra trattamento fondamentale e incarico; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali; vizio di motivazione per asserita contraddittorietà della sentenza; erronea regolazione delle spese; e illegittima applicazione del raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto; ha respinto anche il sesto motivo. Ha affermato che l'indennità perequativa ex art. 31 d.P.R. 761/1979 non può includere automaticamente la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, poiché tale voce è connessa allo svolgimento di funzioni e responsabilità dirigenziali e può essere riconosciuta solo se collegata al conferimento del relativo incarico. Ha inoltre precisato che la clausola interpretativa ARAN/OO.SS. del 2021, riferita ai dirigenti sanitari del SSN e al relativo fondo contrattuale, non è decisiva per il personale universitario 'strutturato' nel SSN ma privo della qualifica dirigenziale. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse superato il minimo costituzionale, essendo sorretta da argomentazione chiara e coerente. Ha infine confermato che il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 scatta per il rigetto integrale dell'impugnazione, indipendentemente dalla condanna alle spese. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate solo per la posizione dell'Università, mentre nulla è stato disposto per l'azienda ospedaliera per la tardività del suo controricorso.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 761/1979
L'indennità perequativa del personale universitario equiparato a quello ospedaliero non comporta l'automatico riconoscimento della retribuzione di posizione dirigenziale; la relativa spesa grava sui fondi regionali destinati alle Università secondo le modalità previste dalla norma.
art. 33, comma 1, lett. A, CCNL area III 3 novembre 2005
La clausola contrattuale è stata invocata per sostenere che la retribuzione minima unificata rientri nel trattamento fondamentale; la Corte, però, ha ritenuto che nel caso concreto non sia spettante al dipendente universitario equiparato privo di qualifica dirigenziale del SSN.
art. 44 CCNL dirigenza area III 2002-2005
Richiamato nel ricorso come norma di sistema sulla nuova retribuzione di posizione; la Corte ne esclude l'applicazione in favore del ricorrente per mancanza del presupposto dell'incarico/qualifica dirigenziale.
È richiamato quale base della clausola di interpretazione autentica ARAN/OO.SS.; la Corte ne ridimensiona la portata perché riferita a una diversa platea di destinatari.
Invocato per censurare l'interpretazione della clausola contrattuale; la Corte ritiene corretto il percorso ermeneutico seguito dal giudice di merito.
Richiamato in combinato per l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali; la censura è stata respinta.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione è configurabile solo in caso di obiettiva carenza del percorso logico-argomentativo; nella sentenza di appello tale carenza non sussisteva.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; non è ammissibile censurare la mera insufficienza o contraddittorietà non radicale.
La doglianza sulle spese è stata qualificata come non motivo, perché subordinata all'accoglimento di altre censure respinte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato deriva dal rigetto integrale dell'impugnazione e non dalla condanna alle spese.
Massime di principio
- L'indennità perequativa prevista per l'equiparazione tra personale universitario e personale ospedaliero non consente, di regola, di traslare automaticamente voci retributive tipiche della dirigenza sanitaria se tali voci presuppongono il conferimento di un incarico o l'effettivo svolgimento di funzioni dirigenziali.
- Quando una clausola collettiva successiva qualifichi una componente economica come parte del trattamento fondamentale, ciò non comporta automaticamente la spettanza di quella voce a soggetti che non appartengano alla platea contrattuale cui la clausola si riferisce, specie se la fonte normativa primaria e la struttura del sistema di finanziamento indicano una disciplina diversa.
- L'interpretazione di una clausola contrattuale va censurata in cassazione solo se il giudice di merito abbia violato i canoni degli artt. 1362 ss. c.c.; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura plausibile del testo.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione sussiste solo quando manchi del tutto il percorso logico-giuridico della decisione o sia violato il minimo costituzionale della motivazione; non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà non radicale.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 dipende dall'esito oggettivo dell'impugnazione ed è dovuto in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità, indipendentemente dalla regolazione delle spese.
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