Cassazione Civile, Ordinanza n. 37522/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiari)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento, in favore di due aventi causa pro quota ereditaria, dello speciale assegno vitalizio previsto per le vittime del terrorismo e poi esteso alle vittime del dovere e soggetti equiparati. La Corte d'appello aveva ritenuto che la qualità di "vittima del dovere" integri uno status imprescrittibile, mentre i soli ratei delle prestazioni economiche siano soggetti a prescrizione; aveva inoltre condannato il Ministero al pagamento dei ratei maturati dall'1.6.2017. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione degli artt. 2934, 2935 e 2936 c.c., sostenendo che la qualifica di vittima del dovere non sia uno status in senso tecnico, ma una situazione giuridica che doveva essere fatta valere entro il termine di prescrizione decennale decorrente dall'entrata in vigore della legge n. 266/2005 o del regolamento attuativo; secondo, violazione degli artt. 112, 324 c.p.c. e 2909 c.c., deducendo omessa pronuncia sulla prescrizione non solo dello status, ma anche dei diritti consequenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il precedente n. 17440/2022, confermando che la condizione di vittima del dovere ha natura di status ed è quindi imprescrittibile quanto all'accertamento della qualità, mentre sono prescrittibili i soli benefici economici che da tale status derivano. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che l'eccezione di prescrizione era stata effettivamente devoluta in appello anche con riferimento ai diritti derivati, sicché vi era un'omissione di pronuncia; tuttavia ha corretto la motivazione della sentenza impugnata perché, nel caso concreto, i ratei riconosciuti riguardavano un periodo successivo alla domanda amministrativa del maggio 2017, con conseguente insussistenza in concreto di qualunque prescrizione dei benefici economici. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva delle intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Vengono richiamati come parametri del ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge e vizi processuali.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrittibilità della pretesa di riconoscimento della qualità di vittima del dovere.
È richiamato dal ricorrente per individuare il momento iniziale della prescrizione della domanda di riconoscimento.
È richiamato dal ricorrente nel quadro della dedotta disciplina della prescrizione.
È invocato per denunciare omessa pronuncia rispetto alla prescrizione dei diritti consequenziali.
È invocato insieme al giudicato per sostenere che la questione non sarebbe stata correttamente delimitata in appello.
È richiamato in relazione all'efficacia del giudicato e alla dedotta omissione di pronuncia.
La Corte esclude i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite, mancando un contrasto sulla medesima questione o una questione di massima di particolare importanza.
È richiamato per il dovere di motivazione, nel contesto del rinvio al precedente di legittimità.
È richiamato, insieme all'art. 132 c.p.c., per il rinvio alle ragioni già espresse nel precedente conforme.
È richiamato nel riferimento alla memoria e alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 5, commi 3 e 4, L. n. 206 del 2004
È la base normativa dello speciale assegno vitalizio riconosciuto alle vittime del terrorismo, esteso al caso di specie tramite richiamo successivo.
art. 2, comma 105, L. n. 244 del 2007
Estende alle vittime del dovere e soggetti equiparati il trattamento previsto dalla legge n. 206 del 2004.
art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266 del 2005
Tipizza la condizione di vittima del dovere, qualificata dalla Corte come status imprescrittibile quanto all'accertamento.
È richiamato quale regolamento attuativo, evocato dal ricorrente come termine dal quale far decorrere la prescrizione, ma la Corte non accoglie tale tesi.
Massime di principio
- La qualità di vittima del dovere ha natura di status: l'azione diretta ad accertarla non è soggetta a prescrizione.
- La imprescrittibilità riguarda soltanto l'accertamento dello status, non anche i benefici economici che da esso derivano, i quali restano soggetti alla prescrizione ordinaria.
- Quando il giudice di merito erroneamente ricostruisce il contenuto della domanda, l'interpretazione della domanda può integrare un vizio denunciabile in cassazione per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- L'omessa pronuncia su una questione devoluta non impone la cassazione con rinvio se la censura è comunque infondata nel merito e la decisione finale risulta conforme a diritto.
- Il rinvio a un precedente conforme consente di dare continuità all'orientamento già espresso, in assenza dei presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite.
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