Cassazione Civile, Ordinanza n. 32065/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario finanziario)
La controversia
Un investitore aveva affidato i propri risparmi a un promotore finanziario, il quale aveva posto in essere varie operazioni distrattive. Dopo un sequestro conservativo fino a euro 750.000, l’investitore aveva convenuto in giudizio il promotore e una prima società del gruppo, poi aveva chiamato in causa altri intermediari finanziari. Il Tribunale aveva condannato solo il promotore per circa euro 700.000; in appello la Corte di Venezia, nel contraddittorio ricostituito con le società finanziarie, aveva condannato soltanto una delle società al pagamento di euro 156.731,64, rigettando il resto. Con il ricorso per cassazione l’investitore deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata riqualificazione della domanda come azione di responsabilità diretta delle società intermediarie, sostenendo di avere sin dal primo grado allegato una responsabilità ex artt. 1176, comma 2, e 1218 c.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., cioè la sua mancata percezione del fatto che il promotore non operasse per una certa società ma per un’altra; 3) violazione dell’art. 31 t.u.f. e della giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione della consulenza tecnica contabile e dei documenti contabili. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, osservando che la domanda originaria era stata impostata sulla responsabilità ex art. 31 t.u.f. e non su una distinta responsabilità contrattuale diretta delle società, e che l’allegazione di tale diversa responsabilità era stata, al più, tardivamente sviluppata nella comparsa conclusionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un vero fatto storico decisivo, ma una diversa percezione della posizione del promotore, ed era comunque precluso dalla doppia conforme. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile perché chiedeva una rivalutazione del merito e delle risultanze peritali, e in parte infondato perché la Corte ha ribadito che la condotta dell’investitore, consistente nella consegna di denaro contante o di mezzi di pagamento in bianco al promotore, integrava violazione di regole di comune prudenza, pur in presenza della sua modesta preparazione finanziaria. Il ricorso è stato quindi rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Venezia che aveva condannato una sola società intermediaria al pagamento di euro 156.731,64 oltre rivalutazione e interessi, respingendo il resto delle domande dell’investitore. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle due controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice può qualificare la domanda solo sulla base delle specifiche allegazioni di parte; non può trasformarla in una diversa azione non adeguatamente prospettata in giudizio.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una responsabilità contrattuale diretta degli intermediari, ma ritenuto non utilmente dedotto nelle fasi di merito.
Richiamato dal ricorrente come base della responsabilità contrattuale diretta degli intermediari; la Corte ha rilevato che tale impostazione non era stata specificamente allegata tempestivamente.
È la norma ritenuta effettivamente posta a base dell’azione: responsabilità solidale del soggetto abilitato che conferisce l’incarico per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per i motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge, ma i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non per la diversa lettura di circostanze o prove.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Applicata la preclusione da doppia conforme, con conseguente inammissibilità del motivo sul vizio motivazionale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando l’azione è costruita sulla responsabilità prevista dall’art. 31 t.u.f. per il fatto del promotore finanziario, il giudice non può riqualificarla come diversa azione di responsabilità contrattuale diretta delle società se tale diversa causa petendi non sia stata specificamente allegata tempestivamente.
- La qualificazione della domanda segue le allegazioni effettive delle parti: la mera richiesta di condanna solidale o generiche affermazioni difensive non bastano a introdurre una distinta responsabilità diretta dell’intermediario.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone un fatto storico, fenomenico, decisivo e discusso; non è ammesso per contestare la diversa percezione o valutazione delle risultanze istruttorie.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può rimettere in discussione il medesimo accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito se non viene indicato un fatto storico nuovo e decisivo.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione della consulenza tecnica o dei documenti contabili per ottenere un diverso apprezzamento del merito.
- La consegna di denaro contante o di mezzi di pagamento in bianco all’intermediario può integrare una condotta imprudente e negligente idonea a incidere negativamente sulla pretesa risarcitoria, anche se l’investitore abbia scarsa competenza finanziaria.
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