Cassazione Civile, Ordinanza n. 29240/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione e, quindi, riconosciuto la validità dell'atto di intimazione basato sulle cartelle presupposte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di intimazione notificato dall'agente della riscossione in relazione a presunte cartelle di pagamento. In primo grado l'impugnazione era stata accolta, ma la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo provate la notifica delle cartelle presupposte, anche mediante copie degli atti e con varie modalità di notifica (tra cui rifiuto di ricevere la copia e irreperibilità relativa con raccomandata informativa), nonché l'esistenza di numerosi atti interruttivi della prescrizione. Il ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2700, 2712 e 2719 c.c. e degli artt. 23 e ss. del d.lgs. 82/2005, sostenendo che le copie prodotte non erano conformi agli originali e che tale disconoscimento era stato specificamente formulato, anche per l'illeggibilità di timbri postali, relate di notifica e segni di abrasione; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che per alcune cartelle non erano stati prodotti estratti di ruolo o atti di notifica e che, comunque, non vi erano atti interruttivi della prescrizione. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato e sostanzialmente inammissibile perché generico e diretto a sollecitare un riesame del fatto, ricordando che la contestazione della conformità di una copia deve essere specifica e circostanziata e che il giudice può comunque accertarne la conformità con altri mezzi di prova; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, sia perché la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, sia perché le censure erano generiche, non autosufficienti e volte a rimettere in discussione l'accertamento di merito sulle notifiche e sulla documentazione prodotta.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al valore probatorio degli atti, ma la Corte non accoglie la censura e non ravvisa violazione
richiamato dal ricorrente in tema di riproduzioni meccaniche e documentazione prodotta in copia
la contestazione della conformità della copia all'originale deve essere chiara, specifica e circostanziata; non bastano clausole di stile o contestazioni generiche
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 23 e ss.
richiamato dal ricorrente per contestare la produzione di copie analogiche di atti digitali, ma la censura è respinta per genericità e difetto di specificità
la violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non quando valuta liberamente le prove dedotte
richiamato dalla Corte per precisare che la valutazione comparativa del materiale probatorio rientra nei poteri del giudice di merito
i requisiti di specificità del ricorso servono a consentire la comprensione della censura; quando si deduce un vizio di relata di notifica può essere necessaria la trascrizione del relativo contenuto
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La contestazione della conformità di un documento prodotto in copia all'originale deve essere specifica, puntuale e circostanziata: non sono sufficienti contestazioni generiche o formule di stile.
- Anche quando la conformità della copia all'originale sia contestata, il giudice di merito non è vincolato da tale contestazione e può accertare la conformità con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni.
- La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove.
- Nel ricorso per cassazione è necessario un elevato grado di specificità e autosufficienza: le censure non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto o della documentazione esaminata dal giudice di merito.
- Quando si deduce un vizio di notificazione o di relata, il contenuto dell'atto va riportato nel ricorso in modo idoneo a consentire alla Corte di comprendere esattamente la doglianza.
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