Cassazione Civile, Ordinanza n. 23936/2025 del 26/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, da parte della Corte d'appello, dell'omologazione del concordato preventivo proposto da una società, in continuità diretta, sul presupposto che i flussi generati dalla prosecuzione dell'attività d'impresa non fossero "finanza esterna" ma finanza autoprodotta, quindi soggetta al rispetto delle cause legittime di prelazione. La società ricorrente ha impugnato il decreto deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2740 e 2741 c.c. e degli artt. 45, 55, 160, 168, 169, 182 quinquies e 186 bis l.fall., sostenendo che il controllo sul rispetto delle prelazioni dovesse essere compiuto con riferimento al patrimonio esistente al momento della domanda di concordato e che le risorse future generate dalla continuità aziendale costituissero un surplus liberamente allocabile, assimilabile a finanza esterna. Nel corso del giudizio di legittimità è stato poi documentato che il concordato era stato successivamente risolto con sentenza passata in giudicato, per acquiescenza della debitrice, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione sull'omologazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, perché la successiva risoluzione definitiva del concordato ha fatto venir meno l'interesse alla definizione del giudizio sulla legittimità del decreto di revoca dell'omologazione. Ai fini della regolazione delle spese ha tuttavia svolto il giudizio di soccombenza virtuale e ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, richiamando il principio secondo cui, nel concordato con continuità aziendale, l'eventuale surplus finanziario derivante dalla prosecuzione dell'attività d'impresa rientra nella garanzia patrimoniale generica dei creditori e non è liberamente distribuibile in deroga all'ordine delle prelazioni. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore di ciascun controricorrente.
Norme richiamate
La garanzia patrimoniale generica comprende anche i beni futuri e i flussi finanziari prodotti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, che restano vincolati al soddisfacimento dei creditori.
L'ordine delle cause legittime di prelazione non può essere alterato dai flussi generati dalla continuità aziendale, salvo deroghe previste dalla legge.
Richiamato tra le norme denunciate in ricorso, senza autonoma specificazione nella motivazione.
Richiamato tra le norme denunciate in ricorso, senza autonoma specificazione nella motivazione.
La disciplina sul pagamento parziale dei creditori privilegiati riguarda il rispetto dell'ordine delle prelazioni e non consente di trattare come finanza esterna i flussi futuri generati dalla continuità aziendale.
Richiamato tra le norme denunciate in ricorso, senza autonoma specificazione nella motivazione.
Richiamato tra le norme denunciate in ricorso, senza autonoma specificazione nella motivazione.
Ha natura eccezionale e conferma che la libera allocazione di risorse non è regola generale; non si estende ai flussi derivanti dall'esercizio dell'impresa.
Nel concordato con continuità aziendale i flussi finanziari prodotti dalla prosecuzione dell'attività non sono finanza esterna liberamente distribuibile.
È richiamato solo per escluderne l'applicabilità ratione temporis e la funzione di criterio interpretativo del previgente regime.
È il veicolo della memoria con cui sono stati dedotti i fatti sopravvenuti rilevanti per la cessazione della materia del contendere.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
La Corte esclude il contributo unificato aggiuntivo perché non vi è rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso, ma cessazione della materia del contendere.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis
Richiamato come base del contributo unificato ulteriore, non dovuto nel caso deciso.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo con continuità aziendale, i flussi finanziari generati dalla prosecuzione dell'attività d'impresa non costituiscono finanza esterna neutrale e liberamente allocabile, ma incrementi patrimoniali rientranti nella garanzia generica dei creditori.
- L'ordine delle cause legittime di prelazione opera anche rispetto ai beni e ai proventi futuri derivanti dalla continuità aziendale, con divieto di alterazione della par condicio salvo specifiche deroghe di legge.
- La disciplina eccezionale che consente il pagamento di alcuni creditori o fornitori indispensabili non è estensibile in via analogica ai flussi ordinari prodotti dall'impresa in esercizio.
- La sopravvenuta risoluzione definitiva del concordato preventivo può determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità sull'omologazione, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante soccombenza virtuale quando le parti non chiedano congiuntamente la compensazione.
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