Cassazione Civile, Sentenza n. 21194/2020 del 02/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda la qualificazione del rapporto di lavoro tra le parti e la legittimità del licenziamento intimato il 20.3.2017. Corrado Muttini aveva impugnato il recesso sostenendo di essere lavoratore subordinato; in primo grado l'opposizione era stata respinta, ma la Corte d'appello di Milano ha riformato riconoscendo che il rapporto era subordinato dall'1.2.2011 al 20.3.2017, dichiarando nullo il licenziamento e ordinando la reintegrazione e il pagamento delle retribuzioni. GREEN MARKETING ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, errori di diritto nella valutazione degli indici di subordinazione (art. 2094 c.c.), omissione di fatto decisivo riguardo agli spazi di autonomia del lavoratore, errata applicazione delle regole sull'onere della prova (art. 2697 c.c.) e mancata istruttoria sulla sussistenza di un giustificato motivo economico a fondamento del recesso, nonché che il licenziamento non fosse ritorsivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di GREEN MARKETING S.r.l. confermando la decisione della Corte d'appello. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di cassazione, sul presupposto che le valutazioni di fatto compiute dalla Corte territoriale (inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, obbligo di presenza di otto ore giornaliere, retribuzione fissa mensile, inclusione nel piano ferie, controlli e direttive aziendali) siano congruamente motivate e non sindacabili in sede di legittimità. Inoltre la Corte ha ritenuto che la società non abbia fornito prova adeguata e temporaneamente precisa del presunto motivo economico giustificativo del recesso e che la successione degli eventi fosse compatibile con un licenziamento ritorsivo (richiesta di regolarizzazione da parte del lavoratore seguita dalla comunicazione di cessazione della collaborazione). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; GREEN MARKETING è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La Corte richiama i principi consolidati per individuare la subordinazione: il requisito proprio è l'inserimento nella organizzazione del datore e la prestazione sotto direzione e controllo; elementi come continuità, retribuzione fissa e orario sono indici sussidiari da valutarsi globalmente.
Richiamato come base per censurare presunte violazioni di diritto; la Corte ha ritenuto le doglianze di diritto in parte infondate e in parte inammissibili.
La norma che disciplina il vizio per omesso esame di fatto decisivo è applicata per chiarire che le doglianze sulla valutazione probatoria non sono ammissibili se non si dimostra l'omissione di un fatto storico decisivo la cui valutazione avrebbe determinato l'esito.
La Corte spiega che la violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice ha attribuito l'onere a parte diversa; una valutazione errata dell'esito della prova costituisce una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
art. 18 co. 1 legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), novellato dalla legge n. 92/2012
La reintegrazione per licenziamento illegittimo e la disciplina del licenziamento ritorsivo sono applicate: per la riqualificazione come licenziamento ritorsivo la Corte richiede che il motivo illecito sia determinante ed esclusivo (cioè l'unica causa del recesso); la società non ha assolto l'onere probatorio del motivo oggettivo.
Richiamata tra le norme rilevanti in materia di licenziamento; nella complessiva valutazione la Corte ha ritenuto che l'azienda non abbia provato adeguatamente la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo.
artt. 1324, 1345, 1418 co. 2 cod. civ.
Norme contrattuali richiamate dal ricorrente nella censura sulla causa/validità del recesso; la Corte ha ritenuto tali censure non determinanti rispetto alla decisione, in quanto la valutazione probatoria e fattuale era prevalente.
art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002
La Corte dà atto dell'eventuale obbligo, per il ricorrente soccombente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, qualora ne ricorrano i presupposti processuali.
art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002
Richiamato in correlazione al comma 1 quater per la determinazione del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- La qualificazione del rapporto come subordinato si basa su una valutazione globale di indici: inserimento nell'organizzazione, soggezione ai poteri direttivi e di controllo, vincoli di orario/presenza, retribuzione fissa e continuità. Nessun singolo elemento è decisivo da solo.
- Le valutazioni di fatto operate dai giudici di merito (prima e seconda istanza) sono difficilmente sindacabili in Cassazione: il rimedio è circoscritto all'art. 360 co.1 n.5 c.p.c. per l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- L'onere della prova circa l'esistenza di un motivo oggettivo giustificativo del licenziamento grava sul datore di lavoro; prove generiche, non temporaneamente precise o contraddittorie sono insufficienti.
- Per configurare un licenziamento ritorsivo il motivo illecito deve essere la causa determinante ed esclusiva del recesso: se esiste una plausibile causalità alternativa o prova del motivo economico, la tesi di ritorsività può essere esclusa.
- Le doglianze in cassazione che attaccano la valutazione delle prove devono dimostrare l'omissione o l'erroneità giuridica della motivazione; una semplice diversa lettura delle prove non è sufficiente.
- In controversie di lavoro, alla luce della giurisprudenza citata, è essenziale documentare con precisione temporale e contenutistica eventuali ragioni economiche che giustifichino la cessazione del rapporto, pena la loro inefficacia probatoria.
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