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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20677/2020 del 29/09/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava la sospensione della pensione di anzianità erogata dal Fondo Volo a seguito di una nuova assunzione che comportava la reiscrizione al medesimo Fondo. L'INPS aveva sospeso la pensione invocando l'art. 27 della legge n. 859/1965 (incompatibilità tra pensione e lavoro che impone l'iscrizione al Fondo). Il ricorrente sosteneva invece che tale disciplina fosse incompatibile e quindi abrogata, alla luce del d.l. n. 112/2008, conv. nella legge n. 133/2008, art. 19, che dal 1° gennaio 2009 consente la totale cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro. Inoltre il ricorrente deduceva che il d.lgs. n. 164/1997 (art. 3, comma 22) fa applicare, ai pensionati del Fondo Volo che si rioccupano, le norme in materia di cumulo vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, ritenendo che, in forza dell'art. 3, comma 22, del d.lgs. n. 164/1997, per il periodo successivo all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina del cumulo per i pensionati del Fondo Volo è quella dell'assicurazione generale obbligatoria; pertanto, essendo la pensione di anzianità del ricorrente liquidata con decorrenza 10 aprile 2009 (dopo il 1° gennaio 2009), si applica l'art. 19 del d.l. n. 112/2008 conv. in legge n. 133/2008 che ha abolito i limiti al cumulo tra pensioni di anzianità e redditi di lavoro. Il ricorso è stato quindi accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per riesame e determinazione delle spese; è stato invece rigettato il motivo concernente il presunto giudicato interno (terzo motivo), mentre il quarto motivo sulle spese è stato assorbito.

Norme richiamate

  • Legge n. 859 del 1965, art. 27

    Disciplina speciale che prevedeva l'incompatibilità tra lo status di pensionato e la ripresa di attività lavorativa che comporta l'obbligo di iscrizione al Fondo Volo; l'INPS l'aveva invocata per sospendere la pensione, ma la Corte ne ha ritenuto l'efficacia superata, per il periodo rilevante, dalle norme successive richiamate

  • D.lgs. n. 164 del 1997, art. 3, comma 22

    Stabilisce che, se dopo la liquidazione della pensione il pensionato si rioccupa, si applicano le stesse norme in materia di cumulo vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria; la Corte ha ritenuto che tale norma faccia prevalere la disciplina dell'AGO anche per il Fondo Volo

  • D.l. n. 112 del 2008, conv. nella Legge n. 133 del 2008, art. 19

    A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente

    A partire dal 1° gennaio 2009 ha introdotto il principio di totale cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro; la Corte ha applicato questa norma alla pensione liquidata il 10 aprile 2009 del ricorrente, ritenendola prevalente rispetto alle limitazioni contenute nella disciplina speciale richiamata dall'INPS

  • Legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 22

    Norma di delega che salva le normative speciali motivate da peculiari esigenze professionali; citata in sede di discussione per spiegare la persistente esistenza di regimi speciali, ma la giurisprudenza ha comunque interpretato il d.lgs. 164/1997 in modo da applicare alle gestioni speciali le regole AGO in materia di cumulo

Massime di principio

  • Per i pensionati di gestioni speciali (es. Fondo Volo) che si rioccupano, occorre prima verificare se opera l'art. 3, comma 22, del d.lgs. n. 164/1997: se sì, si applicano le regole di cumulo proprie dell'assicurazione generale obbligatoria.
  • Se la pensione di anzianità è stata liquidata dopo il 1° gennaio 2009, si applica l'art. 19 del d.l. n. 112/2008 conv. nella legge n. 133/2008, che consente la totale cumulabilità con i redditi da lavoro (autonomo e dipendente).
  • La data di decorrenza/liquidazione della pensione e la natura della prestazione (anzianità vs vecchiaia) sono elementi decisivi per stabilire quale regime di cumulo si applichi; cambiano le conseguenze se la pensione è anteriore a riforme che hanno modificato il cumulo.
  • L'INPS non può automaticamente sospendere la pensione applicando una disciplina speciale senza verificare la compatibilità con le norme successive che hanno modificato il regime del cumulo; tale sospensione è impugnabile con ricorso giudiziale.
  • Eccezioni procedurali basate sul presunto giudicato interno sono difficili da fondare quando le affermazioni non configurano capi autonomi di decisione: nei ricorsi va verificato se la questione non impugnata costituisca davvero un capo autonomo e definitivo.

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