Cassazione Civile, Sentenza n. 20680/2020 del 29/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'adeguamento della pensione in godimento sulla base dell'art. 30 del regolamento di previdenza e quiescenza del personale SCAU (la cosiddetta "clausola oro"). Sosteneva che il diritto all'adeguamento era stato acquisito anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 449/1997 e che norme successive non potevano sopprimere o modificarne gli effetti per il personale SCAU (invocando, tra l'altro, art. 3 comma 1 legge n. 421/1992, il principio di salvaguardia dei diritti acquisiti e il divieto di reformatio in peius ex art. 18 d.lgs. n. 124/1993; inoltre ha richiamato l'art. 64 legge n. 144/1999 come fondamento della perdurante vigenza dell'art. 30 del regolamento).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui l'art. 59, comma 4, legge n. 449/1997 ha soppresso, a decorrere dal 10 gennaio 1998, i meccanismi di adeguamento pensionistici diversi da quello previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 503/1992, impedendo dunque la riliquidazione automatica delle pensioni secondo la "clausola oro" regolamentare. La Corte ha inoltre richiamato l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 202/2006 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa a disposizioni analoghe, affermando la discrezionalità del legislatore in materia di meccanismi di adeguamento e la legittimità di prevedere regimi diversi per personale in servizio e in quiescenza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (euro 200,00 per esborsi e euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre oneri e contributi come indicato).
Norme richiamate
art. 30 regolamento di previdenza e quiescenza del personale SCAU ("clausola oro")
Il criterio regolamentare di adeguamento invocato dalla ricorrente non può essere fatto valere in contrasto con la soppressione, disposta dalla legge successiva, dei meccanismi alternativi di rivalutazione; la norma regolamentare non ha efficacia ultrattiva rispetto alla legge.
art. 59, comma 4, legge n. 449/1997
art. 59, comma 4, legge n. 449/1997 (soppressione dei meccanismi di adeguamento diversi dall'art. 11 d.lgs. n. 503/1992, con decorrenza 10/01/1998)
Ha efficacia abrogativa dei meccanismi di rivalutazione diversi da quello previsto dall'art. 11 d.lgs. 503/1992 a decorrere dal 10/01/1998 e impedisce la riliquidazione automatica delle pensioni in godimento secondo i criteri previgenti.
art. 11, d.lgs. n. 503/1992
art. 11 d.lgs. n. 503/1992
Individua il meccanismo di rivalutazione prescelto dalla normativa successiva come il solo applicabile dopo la soppressione degli altri meccanismi; la legge n. 449/1997 riconnette l'adeguamento esclusivamente a questo criterio.
art. 3, comma 1, legge n. 421/1992 e art. 18 d.lgs. n. 124/1993
art. 3 comma 1 legge n. 421/1992; art. 18 d.lgs. n. 124/1993
Le doglianze basate su principi di salvaguardia dei diritti acquisiti e divieto di reformatio in pejus non sono state ritenute sufficienti per impedire l'applicazione della soppressione normativa disposta dalla legge successiva.
art. 64, legge n. 144/1999
art. 64 legge n. 144/1999
L'invocazione di questa norma da parte della ricorrente non ha trovato accoglimento come fondamento per mantenere in vita l'art. 30 regolamentare; la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ritenuto che la disposizione normativa sopprimente prevale.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 202/2006
ordinanza n. 202 del 2006
La Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata contro le disposizioni che hanno limitato gli adeguamenti per i pensionati, affermando la discrezionalità del legislatore e che l'assenza di adeguamento automatico alle retribuzioni non viola gli artt. 36, 38 e 53 Cost.
art. 13, d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In presenza delle condizioni processuali indicate, la parte ricorrente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Se una legge successiva sopprime, con decorrenza certa, i meccanismi di adeguamento delle pensioni diversi da quello legislativamente previsto, tale soppressione opera anche sulle pensioni in godimento e impedisce riliquidazioni automatiche secondo criteri previgenti.
- Le disposizioni regolamentari di rango inferiore non possono avere efficacia ultrattiva rispetto a una legge successiva che modifica o abroga il regime di adeguamento; il richiamo a norme regolamentari antecedenti difficilmente resiste contro una disposizione legislativa soppressiva.
- La giurisprudenza e la Corte Costituzionale hanno riconosciuto al legislatore ampia discrezionalità nella scelta dei meccanismi di adeguamento pensionistico; il principio di proporzionalità della pensione non impone l'adeguamento automatico agli stipendi di coloro che sono già in quiescenza.
- In situazioni analoghe, valutare con attenzione la data di decorrenza della modifica legislativa e l'eventuale presenza di specifiche disposizioni transitorie o eccezioni; l'esito favorevole è più probabile solo se esistono norme di rango pari o superiore o profili di illegittimità costituzionale non già esaminati o dichiarati infondati.
- Prima di intraprendere un ricorso, verificare l'orientamento consolidato della Corte di cassazione e della Corte Costituzionale sulla stessa materia, dato che la giurisprudenza consolidata rende il successo del ricorso molto difficile.
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