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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20675/2020 del 29/09/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la riliquidazione della pensione a carico del Fondo Volo (decorrenza 1/9/2003) sostenendo che, a decorrere dal 10/01/2004, avrebbe dovuto applicarsi il criterio introdotto dall'art. 1-quater, comma 1, della legge di conversione n.291/2004 (d.l. n.243/2004), che valorizza l'intera retribuzione individuale con un tetto pari all'80% della retribuzione pensionabile. Secondo il ricorrente ciò avrebbe potuto comportare un importo pensionistico superiore rispetto al calcolo effettuato dall'INPS in base al massimale di categoria disciplinato dall'art. 8 della legge n.480/1988. Nel corso del giudizio l'INPS aveva già riliquidato il rateo applicando l'art. 8, comma 7, L. n.480/1988; il ricorrente non ha però allegato dati o calcoli idonei a dimostrare che l'applicazione dell'art.1-quater avrebbe effettivamente aumentato il suo trattamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire del ricorrente, rilevando l'assenza di allegazioni e di prove circa l'effettiva utilità di un nuovo ricalcolo ex art.1-quater. I giudici di merito avevano correttamente ritenuto che, dopo la riliquidazione effettuata dall'INPS in base all'art.8 L.480/1988, ogni ulteriore indagine sarebbe stata meramente esplorativa in mancanza di elementi di fatto prodotti dal ricorrente. Il ricorso è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo (euro 200,00 per esborsi e euro 2.500,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali), con annotazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002 come modificato.

Norme richiamate

  • Legge n.859/1965, art.24 come novellato dalla Legge n.480/1988, art.8

    "La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni di servizio, assoggettati a contribuzione" (comma 1). "La misura della pensione non potrà superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi successivi" (comma 5). "Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno precedente" (comma 7).

    La Corte ha rilevato che l'INPS aveva riliquidato il rateo in applicazione del comma 7 dell'art.8 L.480/1988; tale riliquidazione non era stata contestata quanto alla correttezza del calcolo, e costituisce motivo per dichiarare cessata la materia del contendere in assenza di prova contraria dal ricorrente.

  • Art. 1-quater, comma 1, d.l. n.243/2004 (conv. L. n.291/2004)

    "A decorrere dal 1 gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite".

    La norma introduce un limite percentuale (80%) sul rapporto tra pensione e retribuzione pensionabile e, secondo la tesi del ricorrente, avrebbe consentito di valorizzare l'intera retribuzione individuale al posto del massimale di categoria. La Corte di cassazione non è però entrata nel merito dell'applicabilità della norma al caso concreto per difetto di allegazioni probatorie sul risultato utile per il ricorrente.

  • Artt. 100, 115, 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.

    I principi processuali richiedono che il ricorrente prospetti e allegi i fatti costitutivi del proprio diritto e l'interesse ad agire; l'onere della prova grava sulle parti secondo le norme civili, e il giudice può dichiarare inammissibile una domanda che sia meramente esplorativa per mancanza di elementi di fatto.

  • Art. 360, n. 3, c.p.c.

    Motivo di ricorso per cassazione invocato in relazione a violazioni di norme processuali e di riparto dell'onere della prova; tuttavia la Corte lo ha ritenuto inammissibile per carenza dei presupposti fattuali richiesti.

  • Art. 13 d.P.R. n.115/2002, comma 1-quater (testo introdotto dall'art.1, comma 17, L. n.228/2012)

    Norma richiamata per l'obbligo, in caso di inammissibilità del ricorso, del pagamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Se l'INPS procede a riliquidare la prestazione durante il giudizio applicando la normativa vigente, il ricorrente deve dimostrare con allegazioni e dati concreti che un diverso criterio di calcolo (es. norma sopravvenuta) produca un trattamento effettivamente superiore; altrimenti manca l'interesse ad agire.
  • L'onere di provare la sussistenza di un beneficio economico derivante dall'applicazione di una norma sopravvenuta grava sul ricorrente: mere ipotesi o prospettazioni teoriche sono inidonee a far proseguire il processo.
  • Le questioni interpretative sulla portata applicativa di una norma (es. decorrenza e applicabilità a pensioni già liquidate) possono rimanere inesaminate se il giudice rileva un difetto procedurale fondamentale (come la mancanza dell'interesse concreto ad agire).
  • In contenziosi previdenziali, prima di proporre impugnazioni è opportuno allegare calcoli comparativi e documentazione reddituale per dimostrare l'effettivo vantaggio derivante dall'applicazione di un diverso criterio di calcolo.
  • Il ricorrente deve considerare il rischio di condanna alle spese e di ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità: l'azione giudiziaria richiede una preventiva valutazione costi/benefici fondata su elementi probatori.

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