Cassazione Civile, Sentenza n. 20679/2020 del 29/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, ex dipendente del Banco di Sicilia transitato a Capitalia Informatica, chiedeva la condanna di Unicredit Business Partner (poi UBIS) al versamento, sul Fondo pensione del personale della Banca di Roma (BdR), della contribuzione straordinaria una tantum pari al 2% della retribuzione assunta per il calcolo del TFR, in base al punto 3 dell'accordo sindacale del 2 dicembre 2005. L'azione si fondava sul fatto che aveva esercitato l'opzione per l'adesione al Fondo BdR entro il 31 dicembre 2005 e, quindi, riteneva di avere diritto alla contribuzione straordinaria prevista dall'accordo.
La decisione
Il Tribunale accoglieva la domanda ma la Corte d'appello di Palermo riformava la decisione accogliendo il gravame delle convenute, ritenendo che il diritto alla contribuzione straordinaria una tantum fosse subordinato al contemporaneo verificarsi di due condizioni previste dall'accordo: (i) l'opzione del lavoratore per l'adesione al Fondo BdR entro il 31 dicembre 2005 e (ii) la mancata definizione (sine die) del processo di riforma delle forme pensionistiche aziendali. Poiché il processo di riforma si era definitivamente perfezionato con l'accordo del 26 aprile 2006, la condizione ostativa era venuta meno e il diritto alla contribuzione non poteva essere riconosciuto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Marfia, confermando che l'interpretazione delle clausole era questione di merito correttamente svolta dal giudice di merito, ha escluso la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli oneri contributivi indicati.
Norme richiamate
Richiama il principio secondo cui l'interpretazione del contratto mira ad accertare la volontà effettiva delle parti; la Corte sottolinea che tale accertamento è indagine di fatto affidata al giudice del merito e non sindacabile in Cassazione se conforme ai canoni logici e legali.
Usato insieme all'art.1362 per confermare i criteri ermeneutici applicabili: il significato letterale delle parole è prevalente se univoco e, in tal caso, non sono ammessi mezzi sussidiari d'interpretazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per rilevare il presupposto processuale che impone al ricorrente il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a suo carico.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Citato nella sentenza in connessione con la liquidazione del contributo unificato; la Corte verifica l'adempimento degli obblighi contributivi processuali.
Massime di principio
- L'interpretazione delle clausole di accordi collettivi o patti è, in primo luogo, fondata sul significato letterale delle parole; se tale significato è univoco, il giudice non deve ricorrere a mezzi sussidiari.
- La ricostruzione della volontà delle parti e la valutazione del contesto contrattuale costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice del merito; la Corte di Cassazione non può rivedere tali valutazioni se fondate sui canoni legali di interpretazione.
- Quando il diritto a un beneficio è subordinato a condizioni congiunte previste da un accordo, il lavoratore deve dimostrare il verificarsi di tutte le condizioni previste: l'adempimento di una sola condizione non basta.
- La presenza di una data indicata nell'accordo (es. "31 dicembre 2005") può determinare l'ambito di operatività di una prestazione (chi può beneficiare), ma non necessariamente costituisce termine finale per l'attuazione del processo cui l'accordo si riferisce, salvo che la clausola non lo stabilisca esplicitamente.
- In sede di impugnazione in Cassazione è insufficiente richiamare documenti o verbali non prodotti o non indicati chiaramente nel merito; se si vuole che tali atti incidano sulla decisione, devono essere tempestivamente prodotti nel processo di merito e risultare nel fascicolo.
Testo integrale
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