Cassazione Civile, Sentenza n. 20678/2020 del 29/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La resistente aveva optato il 31/7/1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L. n. 407/1990, per la prosecuzione dell'attività lavorativa fino al 31/12/1998 e chiedeva sia la rivalutazione della retribuzione pensionabile calcolata alla data dell'opzione sia la maggiorazione pari al supplemento previsto dalla norma. L'INPS ha impugnato la sentenza favorevole alla Biagiotti sostenendo che la rivalutazione prevista dal D.Lgs. n. 503/1992 si applica solo a soggetti che non hanno raggiunto l'anzianità contributiva massima; la Biagiotti, al momento dell'opzione, aveva invece già la massima anzianità contributiva (prima 35 poi 40 anni), per cui poteva avere diritto soltanto alla maggiorazione prevista dall'art. 6 L. n. 407/1990.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, cassato la sentenza di merito e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria della Biagiotti. Il motivo è che la normativa (in particolare il D.Lgs. n. 562/1996 richiamante il D.Lgs. n. 503/1992) limita la rivalutazione percentuale ai soli assicurati che non abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva; avendo la Biagiotti già raggiunto tale soglia all'atto dell'opzione, poteva essere riconosciuta solo la maggiorazione/supplemento e non la rivalutazione. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Legge n. 407/1990, art. 6, comma 6
art. 6, comma 6, L. n. 407/1990
Riconosce, a domanda, una maggiorazione del trattamento pensionistico pari al supplemento di cui all'art. 7 della L. n. 155/1981 per il periodo di prosecuzione dell'attività; tale maggiorazione si somma alla pensione e ne diviene parte integrante.
D.Lgs. n. 562/1996, art. 3, comma 3
art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 562/1996
Ha innalzato l'anzianità contributiva massima per gli iscritti al Fondo elettrici a 40 anni e ha disposto che gli effetti dell'opzione ex art. 6 L. n. 407/1990 sono regolati facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 503/1992 (richiamandone e confermandone gli effetti).
D.Lgs. n. 503/1992, art. 1, comma 3
art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 503/1992
Prevede incrementi percentuali (rivalutazioni) della retribuzione pensionabile fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva utile; la norma è limitata a chi non ha già conseguito la contribuzione massima.
Legge n. 155/1981, art. 7
Definisce il 'supplemento' di pensione cui la maggiorazione prevista dall'art. 6 L. n. 407/1990 è parametrata; tale supplemento serve da misura per la maggiorazione riconosciuta per la prosecuzione dell'attività.
Norma storica (rif. anzianità contributiva)
Istituto previgente fissato in 35 anni (rif. I n. 1079/1971)
Storicamente l'anzianità contributiva massima per il Fondo elettrici era fissata in 35 anni e successivamente elevata a 40 dal D.Lgs. n. 562/1996; la valutazione dei diritti va fatta rispetto all'anzianità utile vigente al momento dell'opzione.
Massime di principio
- Se, al momento dell'esercizio dell'opzione per la prosecuzione dell'attività, il lavoratore ha già raggiunto la massima anzianità contributiva prevista per la gestione, non spetta la rivalutazione percentuale prevista dal D.Lgs. n. 503/1992, ma solo la maggiorazione/supplemento prevista dall'art. 6 L. n. 407/1990.
- La rivalutazione della retribuzione pensionabile prevista dal D.Lgs. n. 503/1992 è limitata a chi non ha raggiunto l'anzianità contributiva massima; va sempre verificato lo stato contributivo al momento dell'opzione.
- Gli incentivi alla prosecuzione del rapporto di lavoro (maggiorazioni o incrementi percentuali) sono finanziati dai contributi maturati durante il periodo di prosecuzione e non devono comportare vantaggi ingiustificati rispetto ai lavoratori che non hanno esercitato l'opzione.
- In controversie analoghe è essenziale accertare con precisione la contribuzione maturata alla data dell'opzione e riferirsi alle disposizioni specifiche per la gestione di appartenenza (qui, Fondo elettrici) per determinare quale beneficio spetti.
- La giurisprudenza tende a distinguere chiaramente tra effetto della maggiorazione/supplemento (diritto riconosciuto anche con anzianità massima) e la rivalutazione percentuale (vincolata al non raggiungimento della massima anzianità).
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