Cassazione Civile, Sentenza n. 20676/2020 del 29/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, iscritti al Fondo Volo, avevano optato per la liquidazione in quota capitale della pensione ai sensi dell'art. 34 della legge n. 859/1965 e contestavano l'applicazione da parte dell'INPS di coefficienti di capitalizzazione ritenuti non corretti, chiedendo il pagamento delle differenze per una maggiore somma capitale; deducevano l'applicabilità di coefficienti alternativi (es. D.M. 19/2/1981 o coeffici della riserva matematica) e contestavano la legittimità dell'art. 2, comma 503 della legge n. 244/2007 che aveva disciplinato i coefficienti rilevanti per il Fondo Volo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato (Sezioni Unite n. 11907/2014) secondo cui l'art. 2, comma 503, L. n. 244/2007 ha efficacia retroattiva e chiarisce la determinazione dei coefficienti di capitalizzazione per il Fondo Volo. In particolare: per le domande di capitalizzazione presentate prima del 1° luglio 1997 si applicano i coefficienti elaborati per il bilancio tecnico del Fondo e approvati dal Comitato di vigilanza con deliberazione dell'8 marzo 1988; per le domande presentate dopo il 1° luglio 1997 (e fino a dicembre 2004) si applicano i coefficienti approvati dal Consiglio di amministrazione dell'INPS con delibera n. 302 del 4 agosto 2005. Sono state ritenute infondate le censure sull'utilizzabilità delle tabelle del R.D. n. 1403/1922, del D.M. 19/2/1981 o di altre tabelle AGO/DM 2003 per i trattamenti del Fondo Volo. Le questioni costituzionali e CEDU sollevate sono state respinte in linea con la giurisprudenza che ammette, entro certi limiti, norme retroattive di razionalizzazione e tutela dell'equilibrio finanziario del Fondo. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge 13 luglio 1965, n. 859, art. 34
"liquidazione in capitale di una parte della pensione spettante"
stabilisce la facoltà per l'iscritto al Fondo Volo di chiedere la liquidazione in capitale di una quota della pensione; i coefficienti da usare per la conversione sono regolati da norme e prassi specifiche e non si ricollegano automaticamente a tutti gli aggiornamenti dei coefficienti AGO
Legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13
la norma e le tabelle per la riserva matematica di cui all'art. 13 erano riferite a ipotesi specifiche (es. omissioni contributive) e non sono direttamente applicabili al Fondo Volo per la capitalizzazione della quota pensionistica
R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403
"tabella allegata al r.d. n. 1403 del 1922"
le tabelle originali del 1922 possono essere state richiamate per i trattamenti ante certe date, ma non sono automaticamente aggiornabili né estendibili ai coefficienti successivi adottati per l'AGO o dall'INPS
D.M. 19 febbraio 1981
"nuovi coefficienti di capitalizzazioni riferiti esclusivamente all'AGO"
i coefficienti introdotti dal D.M. 19/2/1981 sono riferiti all'AGO e non si estendono al Fondo Volo; pertanto non sono applicabili per la capitalizzazione delle quote del Fondo Volo
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 503
"coefficienti di capitalizzazione determinati sui criteri attuariali specifici per il predetto Fondo ove regolarmente deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS"
norma di sanatoria/interpretativa avente efficacia retroattiva in relazione alle domande presentate fino al 31/12/2004; riconosce la legittimità dell'autodeterminazione dei coefficienti per il Fondo Volo se deliberati dagli organi competenti e disciplina quale tabella debba applicarsi in relazione alla data di presentazione della domanda
Delibera del Comitato di vigilanza del Fondo Volo dell'8 marzo 1988
per le domande presentate anteriormente al 1° luglio 1997 i coefficienti approvati con questa deliberazione devono essere applicati per la capitalizzazione
Delibera del Consiglio di amministrazione INPS n. 302 del 4 agosto 2005
per le domande presentate in data successiva al 1° luglio 1997 (fino a dicembre 2004) valgono i coefficienti approvati con questa delibera, e tali coefficienti possono essere assimilati alla "determinazione in uso presso l'INPS" richiamata dalla legge
Sezioni Unite Cassazione, n. 11907/2014
principio decisorio vincolante: l'art. 2, comma 503, L. n. 244/2007 ha efficacia retroattiva e stabilisce quali coefficienti si applicano per le capitalizzazioni del Fondo Volo in relazione alla data della domanda; rettifica e coordina precedenti pronunce delle Sezioni Unite del 2009
Sezioni Unite Cassazione, nn. 22154-22157/2009
precedente orientamento sul tema dei coefficienti che è stato poi in parte rettificato dalla S.U. n. 11907/2014; la S.U. del 2009 aveva indicato limiti sull'applicazione di alcuni coefficienti, ma la successiva S.U. 11907/2014 ha fornito una diversa soluzione
Convenzione EDU (art. 6 e Protocollo n.1, art. 1) e Costituzione (artt. 3, 36, 38, 117)
le censure basate su tutela del giusto processo, diritto di proprietà e principi costituzionali sono state esaminate e ritenute infondate nella fattispecie: la retroattività legislativa è compatibile con tali parametri se è giustificata da ragioni di interesse generale, razionalità e salvaguardia dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale
Massime di principio
- La scelta dei coefficienti per la capitalizzazione di quote pensionistiche del Fondo Volo dipende dalla data di presentazione della domanda: ante 1° luglio 1997 si applicano i coefficienti approvati con deliberazione del Comitato di vigilanza dell'8/3/1988; per le domande successive al 1° luglio 1997 (fino al 31/12/2004) si applicano i coefficienti della delibera INPS n. 302/2005.
- L'art. 2, comma 503, L. n. 244/2007 ha efficacia retroattiva in relazione alle domande presentate entro il termine indicato e funge da norma di 'sanatoria' e chiarificazione della disciplina: pertanto giudizi e pretese basate su coefficienti diversi devono essere valutati alla luce di tale norma.
- I coefficienti elaborati per l'AGO (es. D.M. 19/2/1981, tabelle AGO) non sono automaticamente applicabili al Fondo Volo; occorre verificare la fonte normativa o deliberativa specifica relativa al Fondo.
- Le censure costituzionali e CEDU contro norme retroattive di razionalizzazione previdenziale trovano difficile accoglimento se la norma persegue obiettivi di interesse generale (es. riequilibrio finanziario, perequazione) e non incide su situazioni definitivamente giudicate; la possibilità di scelta dell'interessato (opt-in per la capitalizzazione) rafforza la ragionevolezza dell'intervento.
- Se si ritiene che l'INPS non abbia applicato coefficienti da essa stessa deliberati, la questione va sollevata e provata nel corso del giudizio di merito: in Cassazione non sono ammesse questioni nuove non decise dalla sentenza impugnata.
- In contenziosi analoghi è importante individuare con precisione la data di presentazione della domanda di capitalizzazione e la deliberazione/atto amministrativo che ha fissato i coefficienti applicabili; la giurisprudenza di legittimità è consolidata e spesso decisiva per l'esito.
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