Cassazione Civile, Ordinanza n. 29177/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'ente provinciale aveva intimato a una società e a due suoi amministratori, in solido, il pagamento di una sanzione amministrativa per l'incompleta tenuta del registro di carico e scarico relativo a rifiuti speciali pericolosi. I ricorrenti sostenevano che il materiale in questione fosse costituito da "calze filtranti" di poliestere, aventi funzione di trattenere polveri della lavorazione del calcestruzzo, e che al momento dell'asporto dallo stabilimento non fosse ancora rifiuto pericoloso, perché non contaminato da sostanze pericolose. Secondo la loro prospettazione, l'eventuale pericolosità sarebbe derivata solo da un successivo e accidentale mescolamento con altri rifiuti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunziavano violazione degli artt. 183, 184, 190 e 258 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che, in base alla corretta qualificazione del materiale, la contestazione avrebbe potuto al più riguardare l'omessa registrazione di un rifiuto non pericoloso, con sanzione diversa e meno grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, formalmente rubricata come violazione di legge, mirasse in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito, che aveva escluso la prova della provenienza delle "calze" dall'altro stabilimento e aveva invece valorizzato la circostanza che il produttore avesse attribuito al materiale il codice CER relativo a rifiuti pericolosi. La Corte ha richiamato i principi secondo cui la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è deducibile per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio, e ha quindi confermato la correttezza della declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. Condanna alle spese in favore della Provincia e ulteriore contributo unificato sono stati posti a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006
I filtri sostituiti in occasione della manutenzione dell'impianto, una volta decisa la loro sostituzione, devono essere considerati rifiuti.
art. 183, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006
Richiamato dai ricorrenti nella prospettazione della natura del materiale, ma non accolto come base decisiva della decisione.
art. 184, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152/2006
Invocato per sostenere la corretta classificazione del materiale e la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Il registro di carico e scarico deve consentire la tracciabilità dei rifiuti; la mancata annotazione entro dieci giorni dall'ingresso integra la violazione sanzionata.
Costituisce la base sanzionatoria per la violazione degli obblighi di registrazione dei rifiuti.
La sua violazione non può essere dedotta per censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento pur in presenza di una regola legale di prova; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Il filtro di inammissibilità si applica quando il ricorso non si confronta utilmente con un orientamento consolidato di legittimità.
La declaratoria di inammissibilità può rilevare ai fini dell'impugnazione incidentale tardiva.
Richiamato in chiave sistematica per il meccanismo di filtro delle impugnazioni infondate.
Richiamato analogicamente dalla Corte per spiegare la funzione di filtro dell'inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto e delle prove, quando l'accertamento contestato riguarda la ricostruzione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche: non basta lamentare che il giudice abbia attribuito maggior peso ad alcune prove rispetto ad altre o che abbia male apprezzato il compendio istruttorio.
- Nel giudizio relativo a sanzioni in materia di rifiuti, la qualificazione del materiale come rifiuto pericoloso o non pericoloso dipende dagli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; se tale accertamento è sorretto da prova non specificamente contestata, la Cassazione non può sostituirvi una diversa ricostruzione.
- La classificazione del rifiuto e l'assegnazione del codice CER spettano al produttore; se il materiale è stato classificato come pericoloso e non risulta regolarmente annotato nel registro di carico e scarico, la violazione dell'obbligo di tracciabilità può essere ritenuta integrata.
- Il filtro di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. consente di dichiarare inammissibile il ricorso che si risolva in doglianze già incompatibili con principi consolidati di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29170/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29171/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29172/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29173/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29174/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29175/2023 del 20/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →