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Sentenza

Sentenza del 18/11/2016 n. 23478 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento relativa a IRPEG, definita dalla contribuente mediante l'istanza prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 e il versamento della sola prima rata. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che tale definizione, essendo subordinata al pagamento integrale delle somme dovute, diventa inefficace in caso di mancato versamento delle rate successive. Di conseguenza, l'ufficio può iscrivere a ruolo le somme originariamente dovute, detraendo quanto già pagato e applicando interessi e sanzioni. La società sosteneva invece che la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata fossero sufficienti a rendere definitiva la definizione e a escludere le sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il primo motivo e assorbendo il secondo relativo alla motivazione della sentenza. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 è un condono clemenziale, subordinato all'integrale pagamento delle somme dovute. Il solo versamento della prima rata non è sufficiente: il mancato pagamento delle rate successive comporta l'inefficacia della definizione. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    Il condono previsto dall'art. 9-bis [...] costituisce una forma di condono clemenziale [...] ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive.

    La norma consente di definire omessi o tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi, ma la definizione è efficace solo con il pagamento integrale delle somme dovute entro le scadenze previste. Il mancato pagamento delle rate successive rende inefficace il condono.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

    Prevede le sanzioni applicabili in caso di omesso o tardivo versamento, applicabili anche quando la definizione agevolata ex art. 9-bis diventa inefficace per mancato pagamento integrale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14

    Consente l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, che nel caso esaminato possono essere recuperate dall'amministrazione dopo l'inefficacia della definizione agevolata, con detrazione degli importi già versati.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    È richiamato per distinguere il condono ex art. 9-bis, che non richiede una nuova attività di liquidazione dell'imposta, essendo il quantum già determinato nella dichiarazione integrativa.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata o un condono prevede il pagamento rateale, occorre verificare se l'efficacia sia subordinata all'integrale e puntuale pagamento: in tal caso, il versamento della prima rata non rende definitiva la definizione.
  • Il mancato pagamento anche di una rata successiva può comportare la decadenza o l'inefficacia della definizione, consentendo all'amministrazione di recuperare il debito originario, detraendo quanto già versato.
  • Le norme agevolative devono essere interpretate secondo le condizioni espressamente previste: l'assenza di sanzioni o altri benefici opera solo se il contribuente completa correttamente il pagamento richiesto.
  • È importante distinguere i condoni clemenziali, basati sul pagamento integrale di un debito già determinato, dai condoni premiali, che possono invece comportare una definizione straordinaria dell'accertamento con regole diverse.

Testo integrale

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