Cassazione Civile, Ordinanza n. 20048/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un proprietario confinante aveva convenuto in giudizio la società vicina lamentando che, in occasione di lavori di ampliamento e sopraelevazione del fabbricato, fosse stata violata la distanza legale dal confine prevista dalla normativa urbanistica locale, con realizzazione di un nuovo volume edilizio da arretrare fino a 5 metri dal confine. Aveva inoltre chiesto l'accertamento della natura di vedute di alcune aperture e il risarcimento dei danni patrimoniali subiti sia all'immobile sia per la compressione del diritto di proprietà, oltre ai danni da infiltrazioni e lesioni. Il tribunale aveva accolto le domande, ordinando l'arretramento e condannando la società al risarcimento. In appello la società aveva sostenuto, tra l'altro, l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di altri comproprietari del manufatto, la cessazione della materia del contendere per l'avvenuta rimozione di una parte dell'opera, la non qualificabilità delle opere come nuova costruzione, la legittimità della sopraelevazione in aderenza, la rilevanza di un asserito consenso del confinante, l'assenza di prova del danno e l'inapplicabilità della disciplina sulle distanze per asserita appartenenza dei fondi a un medesimo macrolotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sull'integrazione del contraddittorio, osservando che la ricorrente non aveva dimostrato dagli atti la titolarità pro indiviso del bene in capo ad altri soggetti in modo tale da rendere necessario il litisconsorzio. Ha dichiarato inammissibile o comunque infondato il motivo sulla cessazione della materia del contendere, qualificando la condotta successiva come acquiescenza parziale alla sentenza di primo grado. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a una nuova valutazione del fatto e delle prove in ordine alla natura delle opere, e infondati quelli che negavano la qualificazione della sopraelevazione come nuova costruzione e l'applicazione della distanza di 5 metri prevista dal regolamento edilizio comunale. Ha escluso che il documento richiamato integrasse un valido consenso alla deroga delle distanze, anche per difetto di autosufficienza del ricorso. Ha poi confermato che la lesione delle distanze genera un danno presunto, liquidabile equitativamente, e che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente. Infine, ha dichiarato inammissibile la censura relativa al macrolotto per mancata specifica deduzione tempestiva della questione nei gradi di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato ai fini della dedotta questione di comproprietà del manufatto e del litisconsorzio necessario nei giudizi che incidono su beni comuni
richiamato come base della dedotta violazione del contraddittorio per mancata partecipazione di altri soggetti necessari
applicato alle cause inscindibili in appello quando manchi la notificazione a tutti i litisconsorti necessari
richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità per omessa integrazione del contraddittorio
richiamato per escludere la cessazione della materia del contendere e per configurare l'acquiescenza tacita alla sentenza
richiamato per contestare la qualificazione delle opere come nuova costruzione nel contesto edilizio
art. 47 NTA del PRG del Comune di Salzano
ritenuto prevalente, per le nuove costruzioni, nel fissare la distanza minima di 5 metri dal confine
norma sulle distanze legali tra costruzioni, integrata dalla disciplina urbanistica locale
ritenuto non applicabile quando la sopraelevazione integra una nuova costruzione soggetta alla disciplina sopravvenuta sulle distanze
richiamato dalla Corte per escludere che la semplice autorizzazione a installare impalcature valesse come consenso valido a derogare alle distanze o costituire una servitù
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova del danno, ma la Corte ha ribadito che in materia di distanze il pregiudizio è presunto
richiamato per la liquidazione equitativa del danno da violazione delle distanze
richiamato per la liquidazione del danno secondo i criteri del risarcimento aquiliano
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato per i motivi di ricorso che denunciavano violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per i motivi sull'omesso esame di fatti e sulla motivazione apparente, dichiarati inammissibili o infondati nei limiti del caso
richiamato per l'inammissibilità del vizio ex art. 360 n. 5 in presenza di doppia conforme
richiamato per limitare la produzione di nuovi documenti in cassazione ai soli casi di nullità dell'atto per vizi propri
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla demolizione o all'arretramento di un manufatto, il litisconsorzio necessario va ravvisato nei confronti di tutti i comproprietari del bene inciso; tuttavia, chi deduce in cassazione la mancata integrazione del contraddittorio deve ricavare dagli atti già acquisiti la prova della necessità del litisconsorzio, senza poter introdurre nuovi documenti in sede di legittimità.
- La spontanea esecuzione, anche solo parziale, della sentenza di primo grado può integrare acquiescenza tacita quando sia accompagnata da una manifestazione univoca di volontà incompatibile con l'intento di impugnare; non basta una mera condotta materiale se non rivela in modo preciso l'accettazione della decisione.
- La sopraelevazione di un edificio, anche se di modesta entità o con elementi formalmente decorativi, va qualificata come nuova costruzione se determina un incremento di volumetria o di superficie di ingombro; per essa si applica la disciplina sulle distanze vigente al momento dell'intervento, e non il criterio di prevenzione riferito alla costruzione originaria.
- Le norme urbanistiche locali integrative dell'art. 873 c.c. prevalgono sulla disciplina codicistica quando prescrivono distanze più rigorose per le nuove edificazioni o per il completamento di lotti parzialmente edificati.
- Il consenso del proprietario confinante alla deroga delle distanze non può essere desunto da una semplice autorizzazione all'accesso o al posizionamento di impalcature, occorrendo un titolo idoneo a costituire validamente la servitù o comunque a legittimare la deroga.
- La violazione delle distanze legali tra costruzioni comporta, di regola, un danno patrimoniale in re ipsa per il proprietario confinante, presunto come conseguenza della compressione del godimento del fondo e liquidabile equitativamente, salva la prova contraria del danneggiante.
- In cassazione non è consentito convertire una censura sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove in una dedotta violazione di legge; il sindacato di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione del merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la parte si limiti a contestare la valutazione degli elementi istruttori e non indichi un fatto storico decisivo effettivamente omesso dal giudice di merito.
- rami ha analizzato un conflitto su distanze legali, sopraelevazione e risarcimento del danno da edificazione illegittima, collocabile nel diritto civile dei diritti reali e, per il profilo risarcitorio, nella responsabilità civile.
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