Cassazione Civile, Ordinanza n. 28885/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha preso atto della definizione agevolata intervenuta nelle more del giudizio di cassazione. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2007, fondato sulla ritenuta incongruenza tra fatture emesse e ricavi dichiarati per euro 31.950. Il contribuente sosteneva che tale importo fosse stato invece già dichiarato nell’anno precedente per competenza economica e, per questo, aveva presentato una dichiarazione integrativa relativa al 2006, indicando la somma come rimanenza finale del 2006 e iniziale del 2007; l’Ufficio non aveva accettato l’integrativa. Dopo esito sfavorevole in appello davanti alla CTR Piemonte, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per mancata comunicazione della data di udienza in appello, con conseguente lesione del diritto di difesa; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sulla dichiarazione integrativa e sull’IVA, lamentando che la CTR non avesse esaminato le ragioni sostanziali addotte a giustificazione dell’errore dichiarativo. Nelle more del giudizio di legittimità, però, il difensore ha depositato documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, l’accettazione dell’ente impositore e il pagamento del dovuto, dichiarando il venir meno dell’interesse al ricorso e la volontà di rinunciare.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base dell’accertamento analitico-induttivo relativo al maggior reddito contestato.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Invocato dal ricorrente per denunciare nullità della sentenza d’appello per asserita mancata comunicazione dell’udienza.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina della dichiarazione integrativa.
artt. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla legittimità/efficacia della dichiarazione integrativa presentata.
art. 72 d.P.R. 11 novembre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, in relazione al regime delle rettifiche dichiarative.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
Ha determinato, nel caso concreto, la definizione agevolata della controversia e l’estinzione del giudizio di cassazione.
artt. 299 e ss. cod. proc. civ.
Richiamati per escludere l’interruzione del processo di cassazione per morte della parte, una volta instaurato il contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, una sopravvenuta definizione agevolata della controversia, se perfezionata con accettazione dell’ente impositore e pagamento di quanto dovuto, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere/intervenuta definizione della lite, rendendo superfluo l’esame dei motivi di ricorso.
- Nel processo di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, la morte della parte non determina l’interruzione del giudizio ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c. una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata della lite, la Corte non procede all’esame nel merito delle censure di nullità della sentenza impugnata o di violazione di legge relative all’accertamento tributario sottostante.
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