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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28885/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha preso atto della definizione agevolata intervenuta nelle more del giudizio di cassazione. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2007, fondato sulla ritenuta incongruenza tra fatture emesse e ricavi dichiarati per euro 31.950. Il contribuente sosteneva che tale importo fosse stato invece già dichiarato nell’anno precedente per competenza economica e, per questo, aveva presentato una dichiarazione integrativa relativa al 2006, indicando la somma come rimanenza finale del 2006 e iniziale del 2007; l’Ufficio non aveva accettato l’integrativa. Dopo esito sfavorevole in appello davanti alla CTR Piemonte, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per mancata comunicazione della data di udienza in appello, con conseguente lesione del diritto di difesa; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sulla dichiarazione integrativa e sull’IVA, lamentando che la CTR non avesse esaminato le ragioni sostanziali addotte a giustificazione dell’errore dichiarativo. Nelle more del giudizio di legittimità, però, il difensore ha depositato documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, l’accettazione dell’ente impositore e il pagamento del dovuto, dichiarando il venir meno dell’interesse al ricorso e la volontà di rinunciare.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una sopravvenuta definizione agevolata della controversia, se perfezionata con accettazione dell’ente impositore e pagamento di quanto dovuto, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere/intervenuta definizione della lite, rendendo superfluo l’esame dei motivi di ricorso.
  • Nel processo di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, la morte della parte non determina l’interruzione del giudizio ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c. una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso.
  • Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata della lite, la Corte non procede all’esame nel merito delle censure di nullità della sentenza impugnata o di violazione di legge relative all’accertamento tributario sottostante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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