Cassazione Civile, Sentenza n. 20773/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato il 24.05.2016 a seguito di contestazione disciplinare (4.4.2016) che contestava tre addebiti: a) abuso della posizione con accessi illegittimi al sistema informatico e fornitura di informazioni riservate (tra cui presunte pratiche per la Fema Service); b) aver portato all'esterno dei locali aziendali copiosa documentazione riservata (estratti di ruolo di contribuenti rinvenuti in casa/auto); c) artifici e raggiri per manipolare il sistema e cancellare posizioni debitorie. La Corte d'appello di Napoli aveva ritenuto insussistenti gli addebiti a) e c) e provato il b), dichiarando risolto il rapporto e condannando l'Agenzia al pagamento di un'indennità onnicomprensiva pari a 12 mensilità. Abele ha proposto ricorso per cassazione su cinque motivi; l'Agenzia ha proposto ricorso incidentale chiedendo il riconoscimento di giusta causa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia (che chiedeva di confermare la giusta causa) e ha rigettato la maggior parte dei motivi di Abele, confermando in fatto le valutazioni dei giudici di merito sulla non prova degli addebiti a) e c) e sulla prova (presuntiva) dell'addebito b). Tuttavia la Cassazione ha accolto il quinto motivo del ricorrente principale: ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'appello sulla determinazione dell'importo dell'indennità ex art. 18, comma 5, St. lav. (mancanza di specifica valutazione dei criteri di legge: anzianità, numero dipendenti, dimensioni azienda, comportamento e condizioni delle parti). Per questo motivo la sentenza è stata cassata limitatamente a tale punto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per una nuova determinazione dell'indennità e per le relative spese. La statuizione di responsabilità disciplinare residua e la declaratoria di risoluzione del rapporto sono sostanzialmente confermate.
Norme richiamate
art. 18, l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
La Corte ha richiamato le distinzioni tra comma 4 e comma 5: ha ritenuto applicabile il comma 5 (indennità da 12 a 24 mensilità) ma ha censurato la Corte d'appello per mancata specifica motivazione in ordine ai criteri espressamente indicati dalla norma per la determinazione dell'ammontare dell'indennità.
Parametro normativo di riferimento per la giusta causa: la Corte di Cassazione ha ricordato che l'integrazione della clausola generale spetta al giudice e che la verifica della concreta sussistenza dei fatti è materia di merito, sindacabile in Cassazione con i limiti del controllo di legittimità.
art. 1, commi 51 e ss., l. n. 92/2012
Norma richiamata in relazione alla procedura di reclamo e al regime speciale di impugnazione delle decisioni sul licenziamento; la Corte ha evidenziato i limiti del sindacato sulla valutazione di merito nelle ipotesi disciplinate da tale disciplina.
Ricondotto dalla Corte territoriale come norma richiamabile in tema di segreto d'ufficio e trattamento dei dati; la Cassazione ha ritenuto coerente la valutazione del giudice di merito sul rilievo disciplinare del possesso non giustificato di documentazione sensibile.
art. 2697 cod. civ. (onere della prova)
Richiamata nelle contestazioni sull'onere probatorio: la Corte ha confermato che, pur essendo l'onere della prova dell'accertamento in capo al datore di lavoro, il giudice può fondare la decisione anche su presunzioni quando il lavoratore non giustifica il possesso di documenti riservati.
artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (libero convincimento del giudice)
La Corte ha ribadito che la valutazione della prova è rimessa al giudice di merito e che il sindacato in Cassazione è limitato e non può sostituirsi a tale valutazione se non per i vizi motivazionali consentiti.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
La Corte ha richiamato i limiti del sindacato in Cassazione (es.: vizio di motivazione, omissione di punto decisivo), distinguendo le questioni di diritto da quelle di fatto.
Citato dal ricorrente in relazione ai limiti della prova datoriale: la Corte ha ritenuto che l'accertato possesso di documenti aziendali riservati e la mancata giustificazione del lavoratore siano idonei a fondare la valutazione disciplinare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in materia di contributo unificato processuale: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- La verifica della sussistenza degli addebiti disciplinari è essenzialmente una valutazione di fatto del giudice di merito: la Cassazione controlla la correttezza del metodo e la motivazione, ma non può sostituirsi alla valutazione probatoria ordinaria se non per vizi motivazionali rilevanti.
- Il possesso comprovato di documenti riservati dell'azienda rinvenuti in luoghi privati può costituire una presunzione grave dell'avvenuto asportamento/improprio trattamento; in assenza di giustificazione del lavoratore, l'onere probatorio è soddisfatto per il datore di lavoro anche attraverso ragionamento indiziale.
- L'esito di un procedimento penale (es. prescrizione) non impedisce per sé la valutazione disciplinare da parte del datore di lavoro o la sua sindacabilità in sede civile; tuttavia la valutazione della gravità disciplinare resta rimessa al giudice del lavoro, sulla base delle prove e del contesto.
- Quando il giudice applica l'art. 18, comma 5, Statuto dei lavoratori, è obbligato a motivare specificamente la misura dell'indennità in relazione ai criteri legislativi (anzianità, numero dei dipendenti, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti): la mera richiamata delle circostanze del caso non è sufficiente.
- Le deduzioni di incoerenza o contraddittorietà della valutazione di merito devono essere specifiche e non meramente contrappositive per essere rilevanti in sede di legittimità; l'uso delle presunzioni semplici è legittimo se il giudice di merito ne motiva la ragionevolezza.
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