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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20689/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il licenziamento per giusta causa intimato il 2/8/2013 e aveva respinto le domande dell'attore volte al pagamento di differenze retributive (lavoro notturno e straordinario) e al risarcimento del danno da mobbing. Il ricorrente censura la motivazione dei giudici di merito (presunta illogicità e inattendibilità delle testimonianze) e contesta l'errata interpretazione della propria domanda relativamente alla specificazione delle spettanze per straordinario/notturno; la vicenda fattuale rilevante riguardava in concreto la contestazione disciplinare per vendita "sottobanco" di una cassetta di salmone a prezzo inferiore, episodio ritenuto dai giudici idoneo a rompere il vincolo fiduciario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e il secondo è stato valutato infondato. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato prove testimoniali dirette e giudicato generiche le allegazioni del ricorrente circa lavoro straordinario/notturno e il relativo computo; hanno altresì ritenuto legittimo il licenziamento per perdita del vincolo fiduciario in relazione alla vendita sottobanco. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione (euro 5.000,00 per compensi, oltre percentuale forfettaria del 15%, esborsi euro 200,00 e accessori), con annotazione circa il contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/02.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4

    Riferimento ai vizi della motivazione; la Corte osserva che il vizio previsto è circoscritto ai casi di totale mancanza di esplicitazione del criterio logico-decisorio e non ricorre nel caso concreto.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4

    Fondamento delle censure di cassazione concernenti la motivazione e l'illogicità; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sugli accertamenti del fatto.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5

    Richiamato in relazione alla riforma che ha limitato il controllo sulla motivazione della sentenza di merito, consentendo interventi solo in casi di motivazione del tutto assente, apparente o contraddittoria o quando si sia fatto uso illegittimo di presunzioni semplici.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte precisa che l'interpretazione e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito e sono incensurabili in Cassazione salvo violazioni procedurali patenti.

  • art. 116 c.p.c.

    Rilevato nel quadro delle norme sul sindacato sulle prove e sulla valutazione del materiale istruttorio: la Corte osserva che la censura non può limitarsi a dissentire sulla valutazione fatta dai giudici di merito.

  • art. 111 Cost. comma 6

    Richiamato per il cosiddetto "minimo costituzionale" della motivazione; la Corte ricorda che il controllo di legittimità mira a verificare che la motivazione non sia del tutto mancante o meramente apparente.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati come limite all'utilizzo delle presunzioni semplici nella motivazione: la Cassazione sottolinea che, dopo la riforma, l'illogicità della motivazione può incidere solo se il giudice ha basato la decisione su presunzioni semplici in modo illegittimo.

  • art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 (testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228)

    Norma richiamata per l'ulteriore contributo unificato da versare in caso di specifici presupposti processuali; la Corte dà atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione.

Massime di principio

  • In materia di lavoro, l'onere probatorio delle ore di straordinario e lavoro notturno grava sul lavoratore: le allegazioni generiche sono inidonee; servono conteggi dettagliati, documentazione (turni, fogli presenze, cedolini) e, se possibile, testimonianze circostanziate.
  • Le domande per mobbing richiedono allegazioni circostanziate e univoche di comportamenti vessatori, ripetuti e riconducibili a un disegno unitario: mere lamentele o episodi isolati non sono sufficienti.
  • La valutazione della prova e la credibilità dei testi sono di pertinenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi di diritto o per motivazione totalmente carente, apparente o contraddittoria.
  • Dopo la riforma del 2012 del codice di procedura civile, il sindacato sulla motivazione in Cassazione è fortemente limitato; il ricorrente deve dimostrare profili di illegittimità che non si riducano a un diverso apprezzamento dei fatti.
  • Un comportamento del lavoratore che integri abuso di fiducia o appropriazione/condotta illecita nei confronti del datore può giustificare il licenziamento per giusta causa se provato e idoneo a rompere il vincolo fiduciario.
  • Nelle impugnazioni è rischioso basarsi su formulazioni indeterminate incluse nell'atto introduttivo; conviene specificare chiaramente l'oggetto delle pretese (quando, come, quanti minuti/ore, percentuali applicate) e allegare i mezzi di prova fin dall'inizio.

Testo integrale

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