Cassazione Civile, Sentenza n. 20727/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava di aver prestato per oltre 14 anni (1998-agosto 2012) attività di archivista presso la banca, sebbene formalmente assunto da cooperative appaltatrici, chiedendo il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con il Banco di Sardegna dal 2.2.1999, la riclassificazione nella 2ª area 3º livello del CCNL, il pagamento di differenze retributive (€167.438,98) e la regolarizzazione contributiva. Tribunale e Corte d'appello avevano rigettato per decadenza ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d) L. n. 183/2010, ritenendo decorso il termine a seguito della cessazione dell'appalto/rapporto formale; il ricorrente ha impugnato in cassazione sostenendo, in sintesi, che la decadenza non può decorrere da una mera cessazione di fatto ma necessita di un provvedimento/atto scritto che neghi la titolarità del rapporto e che la specialità di cui all'art. 27 D.lgs. 276/2003 (sanatoria) non è applicabile ai casi di interposizione/pseudo-appalto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso. Ha affermato il principio di diritto secondo cui la decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d) L. n. 183/2010 non opera quando manca un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto: il termine decadenziale non decorre da una mera cessazione di fatto del rapporto. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari (sez. dist. di Sassari) per nuovo esame conforme al principio enunciato; sono inoltre regolate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d)
Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, art. 6, come modificato dal comma 1, del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine ...; b) ...; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c., con termine decorrente dalla data di trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto
La Corte ha interpretato la norma restrittivamente: la decadenza prevista non decorre automaticamente da una cessatione di fatto ma richiede un atto scritto o equipollente che renda certo il dies a quo per il termine decadenziale.
Richiamata dal ricorrente in ordine alla forma scritta del licenziamento; la Corte ha sottolineato la necessità di un atto scritto/impugnabile come discrimine per far decorrere i termini di decadenza estesi dall'art. 32 L. 183/2010.
Articolo esteso dall'art. 32 L. 183/2010: la disciplina dei termini di impugnazione merita interpretazione rigorosa e non può essere applicata analogicamente a fatti non tipizzati o privi di atto impugnabile.
La Corte segnala che la speciale 'sanatoria' dell'art. 27 è applicabile nell'ambito della somministrazione irregolare in cui sussista comunque un contratto di somministrazione; non è estendibile automaticamente ai casi di interposizione illecita/pseudo-appalto privi di tale contratto.
Rilevato dal ricorrente come norma più attinente ai casi di interposizione illecita; la Corte distingue l'ambito di applicazione tra artt. 27 e 28.
Richiamato in relazione alle pretesi retributive; la pronuncia non entra nel merito delle somme ma conferma che le azioni economiche possono essere giudicate una volta chiarito il dies a quo della decadenza.
Invocato dal ricorrente per il risarcimento dei danni dovuti alla mancata regolarizzazione contributiva; la Corte ha ritenuto che la decadenza non possa essere automaticamente applicata a tutte le domande in assenza del provvedimento scritto che determini il termine.
Costituzione, artt. 3, 24, 36, 38
Citate nella prospettazione del ricorrente in ordine a possibili profili di illegittimità costituzionale della decadenza; la Corte richiama la necessità di bilanciare l'eccezionalità della limitazione temporale con i diritti costituzionali e impone un'interpretazione restrittiva della norma.
D.Lgs. n. 81/2015, art. 38 (richiamo)
Menizonata come riferimento alla disciplina della somministrazione irregolare; la Corte distingue la somministrazione irregolare dalla interposizione/pseudo-appalto.
Massime di principio
- La decadenza prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d) L. 183/2010 si applica restrittivamente: non può decorrere da una mera cessazione di fatto; è necessario un provvedimento scritto o un atto equipollente che renda certo il dies a quo.
- La speciale 'sanatoria' dell'art. 27 D.lgs. 276/2003 è limitata alle ipotesi di somministrazione (anche se irregolare) in cui è presente un contratto di somministrazione; non è automaticamente estendibile ai casi di interposizione illecita o pseudo-appalto privi di tale contratto.
- Nei casi di presunta interposizione/pseudo-appalto, il lavoratore può mantenere il diritto di agire per il riconoscimento di diritti economici se non è intervenuto atto scritto che neghi la titolarità del rapporto; dunque, prima di ritenere scaduto il termine, il giudice deve verificare l'esistenza di atti impugnabili.
- La norma di decadenza, essendo limitativa del diritto di azione, va interpretata in modo rigoroso e bilanciante con i principi costituzionali e convenzionali; le incertezze circa il dies a quo devono favorire la possibilità di tutela del lavoratore.
- Prassi consigliata per situazioni analoghe: conservare ogni documento e comunicazione (anche informale) relativo alla cessazione/contestazione del rapporto; chiedere tempestivamente atto scritto di diniego (ove possibile); valutare distintamente le azioni per annullamento del licenziamento e quelle per crediti retributivi/risarcitori, considerandone termini e presupposti.
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