Cassazione Civile, Sentenza n. 20681/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. avverso la sentenza n. 15009/2019 della Corte di Cassazione. Il Comune deduceva errore di fatto: (1) omissione nel considerare la domanda preliminare di declaratoria di inammissibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell'annullamento della procedura concorsuale e della conseguente autotutela (effetti retroattivi ex tunc della pronuncia amministrativa), fatto che avrebbe reso insussistente il diritto del Garau alla reintegrazione e alle retribuzioni successive al licenziamento; (2) errata qualificazione come nuova, inammissibile nel giudizio di rinvio, della circostanza che Garau era stato inquadrato come livello D6 (collaboratore tecnico) in occasione del passaggio in ARPAS prima del concorso, elemento che secondo il Comune dimostrerebbe la consapevolezza della natura non dirigenziale dell'incarico e la volontarietà della falsa dichiarazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che: le questioni richiamate dal Comune erano tardive o non tempestivamente dedotte come fatto sopravvenuto nel giudizio di cassazione di primo grado e, quindi, non rientravano nel giudizio di rinvio (giudizio ad istruzione chiusa); le censure riguardanti la valutazione della consapevolezza del Garau attengono alla valutazione del materiale probatorio (merito) e non sono sindacabili in sede di revocazione; la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta adeguata e non affetta da vizio revocatorio. Non sono state imposte spese per mancanza di difesa della controparte; è stata altresì rilevata la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione al ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 55‑quater, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel principio di diritto: "In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, nei casi in cui sia contestata... la condotta di false dichiarazioni... la prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, a carico del datore di lavoro, ha ad oggetto solo la falsità delle attestazioni delle dichiarazioni nella loro oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare la falsa attestazione..."
La Corte, aderendo al principio consolidato (Cass. 17304/2016), distingue l'onere probatorio: il datore deve provare la falsità oggettiva della dichiarazione; il lavoratore deve provare che la falsa attestazione dipende da causa non a lui imputabile (es. errore non volontario).
Norma che disciplina la revocazione per errore di fatto; la Corte richiede che l'errore sia effettivo, decisivo per la decisione e ben individuato; il ricorrente deve dimostrare in modo chiaro il vizio revocatorio.
Rimessione per violazione di legge o motivazione contraddittoria: la Corte ha considerato che le doglianze attinenti alla valutazione della soggettività (consapevolezza) sono valutazioni di merito e non si prestano a sindacato in questa sede salvo vizi logici-documentali qualificabili ai sensi dell'art. 360 n.5; nel caso, la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta congrua.
Richiamato rispetto alla censura sull'omessa pronuncia della Corte territoriale: la Corte ha ritenuto che non sussista omissione rilevante né violazione dell'art.112, perché la questione non era stata tempestivamente dedotta come fatto sopravvenuto nel giudizio di legittimità.
Richiesto rispetto al presunto vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata e non viziata ai sensi dell'art.132.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la procedura concorsuale è presupposto essenziale del rapporto di pubblico impiego e che l'annullamento amministrativo potrebbe azzerare il rapporto ex tunc; la Corte ha osservato però che tale conseguenza non poteva essere fatta valere tardivamente nel giudizio di rinvio se non tempestivamente dedotta come fatto sopravvenuto.
art. 97 Cost.
Principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, invocato in relazione alla correttezza delle procedure concorsuali; utile a spiegare l'importanza del controllo sull'annullamento amministrativo ma non decisivo nella revocazione qui proposta.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑bis e comma 1‑quater
Previsioni sul contributo unificato: la Corte ha disposto che sussistono i presupposti per l'attribuzione al ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (se dovuto) e ha dato atto delle condizioni per il versamento.
Cass. sent. n. 17304/2016
Precedente richiamato: ha stabilito il principio sull'onere della prova nelle contestazioni per false dichiarazioni in sede di assunzione/concorso (vedi art.55‑quater d.lgs.165/2001) e ha condotto alla cassazione della precedente sentenza d'appello; il presente procedimento verte sulla possibilità di rimettere in discussione fatti e valutazioni successivamente ritenuti dalla Corte di merito.
Cass. sent. n. 29730/2020
Giurisprudenza richiamata sul principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a motivare su tutte le circostanze dedotte dalle parti; è sufficiente che esponga gli elementi decisivi e disattenda implicitamente le altre allegazioni.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. richiede la prova di un errore di fatto preciso, decisivo per la decisione: non è un mezzo per rinnovare discussioni di merito o per riconsiderare valutazioni probatorie regolarmente compiute.
- Fatti intervenuti dopo l'instaurazione del primo giudizio di cassazione ma rilevanti per la decisione devono essere tempestivamente dedotti come fatti sopravvenuti nel corso del giudizio di legittimità; se non sollevati, non possono essere utilmente invocati in sede di rinvio o di revocazione.
- Le censure riguardanti la valutazione della soggettività (consapevolezza, volontarietà) sono, di regola, questioni di merito; sono sindacabili in sede di legittimità solo se emerge un vizio logico‑giuridico manifesto nella motivazione del giudice di merito.
- Il giudice di merito non è obbligato a esaminare tutte le circostanze prospettate dalle parti; è sufficiente che motivi sugli elementi ritenuti decisivi e che la decisione sia logicamente collegata alle risultanze probatorie.
- L'annullamento amministrativo di una procedura concorsuale può avere effetti retroattivi sul rapporto di pubblico impiego, ma il suo effetto processuale va valutato e fatto valere nei termini e nei modi processuali corretti (tempestività e qualificazione come fatto sopravvenuto se necessario).
- In caso di revocazione inammissibile il ricorrente può essere tenuto a contributi aggiuntivi (es. contributo unificato) secondo le norme vigenti; le spese possono essere regolate in funzione della difesa svolta dall'intimato.
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