Cassazione Civile, Ordinanza n. 34670/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un socio lavoratore di cooperativa per asserite assenze ingiustificate dal luogo di lavoro. In primo grado la domanda di illegittimità del recesso, reintegrazione e tutela risarcitoria era stata rigettata; in appello, inizialmente, la Corte territoriale aveva ritenuto che l'estinzione del rapporto derivasse non da un licenziamento ma dalla delibera di esclusione da socio, con conseguente decadenza dall'impugnazione. La Cassazione, con precedente ordinanza rescindente, aveva però cassato tale decisione, imponendo di verificare nel merito la natura del rapporto e l'eventuale fittizietà della qualifica di socio, perché la mancata impugnazione della delibera non preclude automaticamente la tutela risarcitoria se la vicenda estintiva è sostanzialmente lavoristica. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello, espletata istruttoria testimoniale, ha escluso la natura fittizia del rapporto associativo e ha ritenuto legittima l'esclusione dalla cooperativa ai sensi della normativa speciale sui lavori socialmente utili, con conseguente estinzione del rapporto di lavoro. Nel ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: omessa prova della comunicazione della delibera di esclusione e conseguente insussistenza della decadenza ex art. 2533 c.c.; nullità del licenziamento per difetto di forma scritta e per violazione della contestazione disciplinare; violazione dei canoni di buona fede e correttezza; nullità della sentenza per omessa motivazione sul mancato applico del principio delle Sezioni Unite n. 27436/2017; e violazione di varie norme su contratto sociale, legge n. 142/2001 e legge n. 604/1966, sostenendo che la Corte dovesse riconoscere l'illegittimità del licenziamento e la tutela risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio di rinvio, le censure dovevano essere calibrate esclusivamente sulla violazione dell'art. 384 c.p.c. e sull'eventuale mancata osservanza del principio di diritto fissato nella precedente ordinanza rescindente, mentre i motivi proposti tendevano in realtà a rimettere in discussione questioni già definite o non pertinenti al perimetro del rinvio. Ha quindi confermato la correttezza della sentenza della Corte d'appello, che si era attenuta ai limiti del rinvio e aveva escluso, in fatto, la natura fittizia della qualifica di socio sulla base delle prove raccolte. Il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la decadenza dall'impugnazione della delibera di esclusione è tema rilevante, ma nel giudizio in esame la sua operatività non poteva essere riesaminata oltre i limiti del rinvio; la mancata impugnazione non preclude comunque la tutela risarcitoria quando la vicenda sia sostanzialmente lavoristica secondo i principi delle Sezioni Unite richiamati nella precedente fase
richiamato dal ricorrente in relazione all'onere di provare la comunicazione della delibera di esclusione
invocato dal ricorrente come base della censura sulla prova della comunicazione della delibera; il testo non consente una specifica applicazione decisoria della norma
richiamato per sostenere la nullità del licenziamento per difetto di forma scritta
richiamato per contestare la violazione dell'onere di preventiva contestazione degli addebiti e del principio di immediatezza
invocati come parametri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto
Cass. S.U. n. 27436/2017
richiamata per il principio secondo cui, nell'ipotesi di contestuale delibera di esclusione del socio lavoratore e licenziamento per le medesime ragioni, l'omessa impugnazione della delibera non preclude la tutela risarcitoria, ma esclude la reintegrazione/restituzione della qualità di lavoratore
nel giudizio di rinvio le censure devono riguardare la violazione o mancata attuazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente; il rinvio è giudizio "chiuso" e non può trasformarsi in una nuova revisione generale del merito
indicato come parametro formale di alcuni motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato per la dedotta nullità della sentenza e per le censure sul mancato rispetto del decisum di rinvio
invocato nel quinto motivo in combinazione con la disciplina del rapporto societario e lavoristico
richiamata dal ricorrente per sostenere la rilevanza della disciplina del socio lavoratore e la tutela risarcitoria
richiamata in relazione alla tutela risarcitoria conseguente all'illegittimità del recesso
L. n. 452/1987
indicata dalla Corte d'appello come normativa speciale applicabile alla cooperativa affidataria di lavori socialmente utili
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio le parti possono dedurre solo censure che attengano alla violazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente o al mancato rispetto dei limiti del rinvio; non è consentito riproporre integralmente il merito della controversia.
- Il giudizio di rinvio ha natura "chiusa": il giudice del rinvio deve conformarsi al decisum della Cassazione e può riesaminare soltanto i punti rimessi, salvo fatti nuovi sopravvenuti o attività istruttoria specificamente imposta dalla pronuncia rescindente.
- La denuncia dell'inosservanza dei limiti del rinvio integra un vizio processuale, ma per essere scrutinabile deve confrontarsi in modo puntuale con i contenuti della precedente sentenza di cassazione e mostrare una effettiva deviazione dal principio di diritto enunciato.
- In tema di socio lavoratore di cooperativa, l'omessa impugnazione della delibera di esclusione non esclude necessariamente ogni tutela, ma l'esito dipende dall'accertamento in fatto della natura reale o fittizia del rapporto associativo e delle conseguenze lavoristiche della vicenda.
- Se il giudice del rinvio accerta, in base alle prove raccolte, che la qualifica di socio non era fittizia, è legittimo ricondurre la cessazione del rapporto all'esclusione associativa prevista dalla disciplina speciale, con conseguente insussistenza delle tutele reintegratorie invocate contro il licenziamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34525/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34528/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34551/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34553/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34555/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34557/2024 del 27/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →