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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34171/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Marinucci per il reato previsto dall'art. 29-quattuordecies, comma 3, lett. a), d.lgs. 152/2006 (estinto per oblazione) e aveva assolto Marinucci per il reato di cui all'art. 452-quinquies c.p. in relazione all'art. 452-bis c.p., nonché la società Burgo Group s.p.a. dall'illecito amministrativo ex art. 25-undecies d.lgs. 231/2001, perché il fatto non sussiste. Il Procuratore denunciava violazione di legge (art. 452-bis c.p.) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che il Tribunale aveva omesso di valutare documenti e-mail e altra documentazione acquisita, nonché testimonianze che avrebbero dimostrato la consapevole prosecuzione dell'attività nonostante i problemi dell'impianto di depurazione e l'insorgere di difetti nella biomassa, e che la sentenza aveva irragionevolmente valorizzato analisi della difesa eseguite dieci mesi dopo i fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile per tardività. Motivo: la sentenza è stata emessa il 1 aprile 2025 e la motivazione depositata il 5 maggio 2025; il termine per il deposito della sentenza motivata era fissato in 60 giorni e quindi è scaduto il 31 maggio 2025 (giorno di sabato che non determina proroga automatica). Il termine per proporre impugnazione (per il caso concreto 45 giorni ex art. 585 c.p.p.) è decorrente dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione (31 maggio 2025) e dunque è terminato il 15 luglio 2025. Il ricorso del P.M., depositato il 16 luglio 2025, è quindi tardivo ed è dichiarato inammissibile. Essendo il ricorso proposto dal Pubblico Ministero, la Corte ha escluso l'applicazione di condanne per spese e somme a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006, art. 29-quattuordecies, comma 3, lett. a)

    art. 29-quattuordecies, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 152/2006

    Norma relativa a fattispecie ambientali; nella sentenza di merito il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta oblazione. La Cassazione non è entrata nel merito della fattispecie sostanziale a causa di inammissibilità formale del ricorso.

  • codice penale, art. 452-quinquies

    Riguarda l'illecito penale connesso a specifiche condotte ambientali; il Tribunale aveva assolto per insussistenza di deterioramento significativo e di profili di colpa. La Cassazione non ha esaminato il merito dell'interpretazione sostanziale per inammissibilità procedurale del ricorso.

  • codice penale, art. 452-bis

    Norma che definisce il reato ambientale contestato; il Procuratore lamentava errata applicazione/valutazione degli elementi probatori rispetto a tale norma, ma la questione non è stata valutata dalla Cassazione per tardività del ricorso.

  • d.lgs. n. 231 del 2001, art. 25-undecies, comma 1, lett. c)

    art. 25-undecies, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 231/2001

    Riguarda la responsabilità amministrativa dell'ente per reati ambientali; il Tribunale aveva escluso l'illecito perché veniva meno il reato a carico del dirigente. Anche su questo punto la Cassazione non si è pronunciata nel merito.

  • codice di procedura penale, art. 569

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione del P.M.; utilizzata per inquadrare la legittimazione e la materia del ricorso ma l'esame è stato limitato alla tempestività.

  • codice di procedura penale, art. 585, comma 1, lett. c)

    art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Stabilisce il termine di impugnazione (45 giorni) quando la sentenza ha fissato il termine per il deposito della motivazione; la Corte ha applicato tale disposizione per calcolare la scadenza dell'impugnazione.

  • codice di procedura penale, art. 544, comma 3

    art. 544, comma 3, c.p.p.

    Consente al giudice di fissare un termine per il deposito della motivazione; nella sentenza di merito è stato fissato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione e da ciò è derivato il computo delle scadenze.

  • codice di procedura penale, artt. 172-173

    art. 172 e art. 173 c.p.p.

    Regolano il computo dei termini e la proroga quando il termine 'scade in giorno festivo'. La Corte ha interpretato che il sabato non rientra tra i giorni festivi per effetto di tali norme, quindi non opera proroga automatica quando la scadenza cade di sabato.

  • codice di procedura penale, art. 591

    Applicato congiuntamente all'art. 585 per concludere sull'inammissibilità dell'impugnazione per tardività.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede regole particolari per i ricorsi del Pubblico Ministero, tra cui l'esclusione della condanna alle spese e della somma a favore della cassa delle ammende; la Corte ha escluso tali condanne nel caso di inammissibilità del ricorso del P.M.

Massime di principio

  • I termini processuali a pena di decadenza vanno calcolati con estrema precisione: contare correttamente giorni e decorrenze e tener conto della distinzione tra il termine per il deposito della motivazione e il termine per proporre impugnazione.
  • La scadenza che ricade di sabato non determina di per sé una proroga al giorno successivo: il sabato non è considerato 'giorno festivo' ai fini delle proroghe automatiche previste dagli artt. 172-173 c.p.p.
  • Quando il giudice fissa un termine per il deposito della motivazione (es. 60 giorni ai sensi dell'art. 544, comma 3), il termine per proporre impugnazione decorre dalla scadenza di quel termine e non dal deposito effettivo, per cui va pianificata tempestivamente l'impugnazione.
  • I ricorsi del Pubblico Ministero seguono regole specifiche (art. 569 e art. 616 c.p.p.); in caso di inammissibilità non si applicano normalmente condanne per spese o somme a favore della cassa delle ammende.
  • Prima di proporre ricorso, verificare sempre la tempestività mediante calcolo preciso dei termini e, se necessario, usare canali telematici o, se impossibile, giustificare e documentare il deposito cartaceo per evitare contestazioni di tardività.
  • Se si intende criticare valutazioni probatorie e di merito (es. sull'esistenza di deterioramento ambientale o colpa), occorre assicurarsi preliminarmente che l'impugnazione sia tempestiva; la mancata tempestività impedisce qualsiasi valutazione di merito in Cassazione.

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